Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 259 del 30/04/2025

2ª Commissione permanente

(GIUSTIZIA)

MERCOLEDÌ 30 APRILE 2025

259ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

CUCCHI

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

(1308) Deputato Michela Vittoria BRAMBILLA e altri.- Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, approvato dalla Camera dei deputati

(11) Julia UNTERBERGER.- Disposizioni in materia di tutela degli animali

(587) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di reati contro gli animali e tutela degli animali di affezione e di compagnia

(984) Alessandra MAIORINO e altri.- Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di tutela degli animali

(1398) POTENTI e altri. - Sanzioni accessorie per i reati contro gli animali

(1405) Domenica SPINELLI. - Introduzione dell'articolo 2-bisdella legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di disposizioni per il benessere degli animali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

La presidente CUCCHI dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice BILOTTI (M5S) richiamando la decisione adottata dalla Commissione nella seduta di ieri di scegliere come testo base il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, ritiene indispensabile ricordare che già durante la prima lettura del provvedimento si sarebbe potuti addivenire ad una approvazione unanime da parte di tutti i Gruppi e certamente del suo. Il Movimento 5 Stelle, infatti, non si era opposto alla decisione di adottare quale testo base quello a prima firma dell'onorevole Brambilla, ancorché avesse presentato un suo disegno di legge, ma è arrivato poi alla determinazione di un voto finale di astensione in quanto alcune modifiche particolarmente rilevanti per la tutela degli animali proposte dalla sua parte politica non si sono poi volute accogliere. Ricorda anzitutto che la tutela degli animali rappresenta dalla scorsa legislatura un principio di carattere costituzionale con la modifica dell'articolo 9 della Carta di cui l'approvazione di questo provvedimento dovrebbe rappresentare una declinazione di quel principio finalizzato soprattutto a tutelare gli animali in quanto tali e non per salvaguardare il sentimento d'amore nei loro confronti o per postare sui social media le loro immagini. Quello che ribadisce essere indispensabile è la tutela di esseri viventi verso i quali l'uomo non ha alcuna ragione di manifestare un sentimento di superiorità, sia che egli provi dei sentimenti d'amore nei loro riguardi, sia che egli non li provi: il solo atto di superiorità che l'uomo e il legislatore possono compiere. Passando al merito del disegno di legge, giudica negativamente l'introduzione, all'articolo 8 comma 3, di una norma che esclude l'applicazione dell'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice di procedura penale alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo. Il Movimento 5 Stelle, durante il dibattito alla Camera dei deputati non ha certamente chiesto di intervenire con norme capestro contro settori economici estremamente protetti. Tuttavia, alcune disposizioni che rendessero più efficace la tutela nei riguardi degli animali si sarebbero potute inserire senza difficoltà. Per esempio non è prevista alcuna punizione nei riguardi di coloro che partecipano a spettacoli degradanti che abbiano come protagonisti gli animali: infatti anche coloro che partecipano certamente si appagano della violenza offerta da quegli spettacoli. Così come non sono state previste pene nei riguardi di coloro che mettono a disposizione a titolo oneroso e gratuito i luoghi dove si svolgono i combattimenti tra cani, spettacoli orribili e violenti spesso gestiti dalla criminalità organizzata. Una norma di questo tipo poteva certamente essere approvata nella piena condivisione di tutti. Infine, nulla è stato previsto nei confronti di coloro che mettono bocconi avvelenati in luoghi dove gli animali possano trovarli e cibarsene e nei confronti di coloro che consentono a persone fragili di assistere ad episodi di crudeltà sugli animali. Queste sono in sintesi le ragioni per cui alla Camera dei deputati il Gruppo del Movimento 5 Stelle ha espresso un voto di astensione su questa proposta di legge. Si dichiara tuttavia fiduciosa che la maggioranza possa accogliere questi suggerimenti durante l'esame degli emendamenti che la sua parte politica presenterà al fine di arrivare a un testo unanimemente condiviso.

Il senatore BAZOLI (PD-IDP) interviene per ricordare che anche il Gruppo del Partito Democratico ha espresso un voto di astensione alla Camera dei deputati anche per le ragioni ricordate dalla senatrice Bilotti e cioè quelle relative al mancato accoglimento di modifiche che avrebbero certamente potuto migliorare il testo giunto al Senato. Auspica a sua volta, pertanto, che l'esame del disegno di legge possa risultare utile ad apportare quelle modifiche che renderebbero il testo unanimemente condiviso attraverso una seria discussione degli emendamenti che il suo Gruppo presenterà certamente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1468) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla Commissioni 1a e 10a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore POTENTI (LSP-PSd'Az), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in titolo.

Per le parti di competenza segnala anzitutto l'articolo 12, comma 3, che vincola una quota, non inferiore al 30 per cento, dell'indennità di incarico riconosciuta ai magistrati fuori ruolo titolari di incarichi dirigenziali presso il Ministero della giustizia al mancato raggiungimento degli obiettivi di pagamento fissati dall'amministrazione. La disposizione prevede l'applicazione anche ai magistrati fuori ruolo titolari di incarichi dirigenziali presso il Ministero della giustizia del sistema di valutazione relativo al raggiungimento degli obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento, introdotto dall'articolo 4-bis del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023. Il citato articolo 4-bis è volto a dare attuazione alla riforma 1.11 del PNRR, che ha come obiettivo la riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni. Nel caso dei magistrati fuori ruolo titolari di incarichi dirigenziali, trattandosi di personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico, il mancato raggiungimento degli obiettivi annuali incide sull'indennità di incarico, prevista dall'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e riconosciuta ai titolari di incarichi dirigenziali, anche apicali, presso il Ministero della giustizia, nelle sue articolazioni centrali o periferiche, che sia responsabile del raggiungimento degli specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento. L'articolo 12, comma 9-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che, per assicurare la massima efficacia nell'attività di supporto del Servizio sanitario nazionale e nelle more del reclutamento di un apposito contingente di personale, l'ente sanitario poliambulatorio Montezemolo può avvalersi fino al 31 dicembre 2028, sulla base di appositi accordi interistituzionali e delle disposizioni del proprio statuto, di un contingente massimo di 120 unità di personale, appartenenti ai ruoli del Ministero della difesa, della Corte dei conti, della Regione Lazio e delle relative Aziende sanitarie, della Croce Rossa Italiana, del Consiglio superiore della Magistratura, della Corte suprema di cassazione, del Ministero della giustizia, della giustizia amministrativa, della giustizia tributaria e dell'Avvocatura dello Stato, con oneri a carico delle amministrazioni ed enti di appartenenza.

L'articolo 17-quater, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, (recante misure urgenti per il potenziamento e la funzionalità del Ministero della giustizia) da un lato, rende meno stringenti i requisiti previsti per la stabilizzazione del personale dell'Ufficio per il processo del Ministero della giustizia; e, dall'altro, prevede che le facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria sono utilizzabili sino al 31 dicembre 2026, in deroga al limite previsto dalla legislazione vigente. Inoltre, si prevede che per i concorsi indetti fino al 31 dicembre 2026 l'amministrazione penitenziaria possa considerare idonei tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali, anche oltre il limite del 20 per cento dei posti messi a concorso previsto dalla legislazione vigente. Tale articolo al comma 1) modifica la disciplina contenuta nel comma 135 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2025 (legge n. 207 del 2024) relativa alla stabilizzazione del personale assunto, a tempo determinato, dal Ministero della giustizia, inquadrato all'interno della struttura operativa denominata Ufficio per il processo, in qualità di addetto all'ufficio per il processo, nonché del personale per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui, rispettivamente, agli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge n. 80 del 2021. Secondo quanto previsto dalla medesima disposizione, la procedura di stabilizzazione ha luogo previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento fra i distretti. Le stabilizzazioni sono autorizzate nei limiti di un contingente massimo di 2.600 unità nell'Area dei Funzionari e di 400 unità nell'Area degli Assistenti del CCNL 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali. In particolare, con la modifica si prevede, innanzitutto, che la stabilizzazione prevista dal citato comma 135 operi nei confronti dei dipendenti che abbiano lavorato per almeno 12 mesi continuativi nella qualifica ricoperta (in luogo del requisito dei 24 mesi previsti dalla disciplina vigente). In secondo luogo, si prevede che le assunzioni avranno luogo a far data dal 1° luglio 2026, all'esito della selezione comparativa, e si specifica che il personale da assumere deve risultare in servizio alla data del 30 giugno 2026 e che il requisito dei 12 mesi continuativi deve essere stato maturato entro la medesima data. Si prevede che le graduatorie siano rese disponibili anche per lo scorrimento da parte di altre pubbliche amministrazioni. I predetti interventi perseguono il fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti in materia di riduzione della durata dei procedimenti civili e penali previsti al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di quelli previsti dal Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029. Il comma 2 dell'articolo 17-quater, per le medesime finalità sopra richiamate modifica il comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 80 del 2021, che ha previsto la stabilizzazione nei ruoli del Ministero della giustizia del personale assunto a tempo determinato in servizio al 30 giugno 2026, che ha lavorato per almeno 24 mesi continuativi nella qualifica ricoperta, previo espletamento di una selezione comparativa. La modifica in commento, riduce a 12 mesi continuativi il requisito necessario per accedere alla predetta procedura di stabilizzazione. Il comma 3, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024, che ha stabilito in via transitoria e a regime, il periodo entro cui le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici possono esercitare le facoltà assunzionali, dispone che sono utilizzabili sino al 31 dicembre 2026 le facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria. Infine, il comma 4, al fine di garantire la piena funzionalità dell'amministrazione penitenziaria nonché il necessario supporto alla gestione del commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, prevede che ai concorsi pubblici indetti per il reclutamento del personale dell'amministrazione penitenziaria fino al 31 dicembre 2026 non si applica quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. In virtù di tale previsione, pertanto, per i concorsi pubblici indetti per il reclutamento del personale penitenziario non si applica per i concorsi indetti fino al 31 dicembre 2026 il citato limite del 20 per cento degli idonei: conseguentemente, l'amministrazione penitenziaria potrà considerare idonei tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali, anche oltre il limite del 20 per cento dei posti messi a concorso.

Segnala infine l'articolo 21-quater, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede la costituzione di una sezione stralcio presso la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, allo scopo di definire alcuni procedimenti pendenti innanzi alla medesima Commissione al 31 dicembre 2024 (comma 1). L'articolo demanda inoltre ad un successivo regolamento la riforma complessiva della predetta Commissione, per conformare la disciplina al riordino delle professioni sanitarie, intervenuto nel 2018 (comma 2). In particolare, il comma 1 prevede che la costituenda sezione stralcio sia competente sui procedimenti pendenti innanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie conclusisi in primo grado con le sanzioni dell'avvertimento, della censura o della sospensione. La Commissione è un organo di giurisdizione speciale istituito presso il Ministero della salute, preposto all'esame dei ricorsi presentati dai professionisti sanitari contro i provvedimenti dei rispettivi Ordini e Collegi professionali in determinate materie (iscrizione e cancellazione dall'albo, provvedimenti disciplinari di competenza delle Commissioni d'albo; operazioni elettorali). Avverso le decisioni della Commissione è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione e per violazione di legge ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione. Come notato dalla Corte costituzionale, il procedimento disciplinare nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie si articola in una prima fase, svolta davanti all'ordine professionale locale, che ha natura amministrativa; nel caso di impugnazione dell'atto che la definisce, alla stessa segue un'ulteriore fase che è svolta, invece, davanti ad un "giudice" (cioè la Commissione) ed ha natura giurisdizionale (v. sentenza n. 193 del 2014). Il comma demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della giustizia e della salute, la costituzione della sezione stralcio in questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.