Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 363 del 19/03/2025
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Il relatore LIRIS (FdI), alla luce di quanto emerso nel dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.0.18, 11.0.19 (testo 2), 11.0.20, 13.0.700 (testo 2), 13.0.8 e 13.0.11. Sull'emendamento 12.0.7, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione:
"Art. 12-bis.
(Disposizioni sull'accesso agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)
1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 200 del 2022, nelle Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, ove insistono istituti di ricovero e cura a carattere scientifico il cui bacino minimo di utenza, come definito dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 200 del 23 dicembre 2022, è superiore alla popolazione regionale, è consentito l'accesso alle prestazioni sanitarie di alta specialità rientranti nelle aree tematiche dei singoli IRCCS da erogare a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle ove insistono le strutture. Le prestazioni di cui al primo periodo sono riconosciute in sede di compensazione della mobilità sanitaria tra le regioni nell'ambito del riparto delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la verifica, da parte delle Regioni, dell'appropriatezza delle prestazioni erogate in favore dei cittadini in essa residenti.".
Sulle proposte 13.0.13 e 13.0.14 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano le misure di cui alla presente legge compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza sull'intero territorio nazionale.".
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti approvati, fatta eccezione per le proposte 1.32 (testo 2), 2.0.100 (testo 2), 2.0.200, 4.0.100, 4.0.4, 5.0.12 (testo 2), 6.9, 6.10, 6.0.100 (testo 2), 7.0.1 (testo 5), 8.0.3 (testo 2), 8.0.4, 10.0.6, 12.0.6 (testo 2), 13.0.4 (testo 2), 13.0.10 (testo 2), 13.0.12, 13.0.100 (testo 2), 13.0.200, 13.0.400 (testo 2), 13.0.500 (testo 2) e 13.0.600 (testo 2), il cui esame resta sospeso.".
Il parere, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.