Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 363 del 19/03/2025

Il relatore LIRIS (FdI) richiama i rilievi e le osservazioni formulate sui profili finanziari degli emendamenti approvati.

La sottosegretaria SAVINO, relativamente agli emendamenti 1.11, 1.12, 1.13 e 1.14, formula un avviso non ostativo in quanto l'attività che l'Agenzia regionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) dovrà svolgere per l'adozione del decreto del Ministro della salute di approvazione delle linee guida contenenti standard minimi omogenei per la redazione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) regionali in ambito oncologico, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'AGENAS svolgerà la suddetta funzione con le risorse strumentali disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo all'emendamento 6.0.18, esprime avviso contrario, in accordo con la Commissione, per oneri a carico della finanza pubblica, in termini di minori entrate (IVA) prive di adeguata compensazione finanziaria.

In merito agli emendamenti 8.0.3 (testo 2) e 8.0.4, esprime parere contrario sui commi da 1 a 3 per inidoneità della prospettata copertura finanziaria di cui al comma 3, evidenziando che la copertura finanziaria degli oneri, pari a 3 milioni di euro per il 2025, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, allo stato, non risulta assentibile in attesa della verifica sulla completa assegnazione di tali risorse alle finalità originariamente previste. Non ha osservazioni da formulare sul comma 4 da cui non derivano effetti finanziari in quanto la norma si limita a dettagliare una specifica finalizzazione di risorse già date; risorse che, pertanto, non possono mutare nella loro consistenza.

In merito alle proposte 11.0.19 (testo 2) e 11.0.20, formula un avviso contrario in quanto il fondo (FEI), utilizzato a copertura delle proposte in esame e di altre egualmente approvate, allo stato non presenta le necessarie disponibilità anche per effetto di accantonamenti precedentemente effettuati.

In relazione all'emendamento 12.0.7, esprime un avviso non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'accoglimento di una riformulazione di cui dà lettura.

In relazione all'emendamento 13.0.400 (testo 2), esprime un avviso di nulla osta.

In merito all'emendamento 13.0.700 (testo 2), esprime un avviso contrario in quanto il fondo (FEI), utilizzato a copertura delle proposte in esame e di altre egualmente approvate, allo stato non presenta le necessarie disponibilità anche per effetto di accantonamenti precedentemente effettuati.

In relazione all'emendamento 13.0.11, formula un avviso contrario, in considerazione del fatto che la riassegnazione al Ministero della salute delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Antitrust nei confronti delle società farmaceutiche, determina inevitabilmente nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che devono trovare immediata e adeguata copertura. L'effetto dell'emendamento, infatti, è quello di lasciare prive di copertura tutte le iniziative e le specifiche attività che sono programmate e svolte a vantaggio dei consumatori - e degli impegni di spesa già assunti - da parte del Ministero delle imprese e del Made in Italy (e, nello specifico, dalla Direzione generale consumatori e mercato) che, ricorda, ha la competenza generale nell'ambito delle politiche dei consumatori. Si tratta, a titolo esemplificativo, di attività quali la vigilanza del mercato, la sicurezza e conformità dei prodotti, l'educazione al consumo sostenibile e digitale, l'informazione, la comunicazione e il rafforzamento tutele, le iniziative per i consumatori promosse dalle Associazioni dei Consumatori, la conoscibilità dei prezzi e il supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi, la Rete degli Sportelli Regionali del Consumatore, iniziative nel settore delle assicurazioni.

In merito all'emendamento 13.0.12, esprime l'avviso contrario del Governo in quanto la proposta emendativa appare sovrapporsi a fattispecie sanzionatorie già previste a legislazione vigente e di generare interferenze rispetto a specifiche competenze che sono già attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. L'emendamento rischia, dunque, di incidere non solo su importi derivanti da sanzioni già previste ma anche sulla ripartizione/assegnazione delle risorse derivanti dalle stesse. Si determinano, dunque, effetti negativi in termini di oneri che richiedono l'individuazione di una necessaria copertura.

Sugli emendamenti non segnalati dalla Commissione, esprime un avviso contrario sulla proposta 13.0.8, in quanto l'emendamento è diretto ad inserire un articolo aggiuntivo volto a modificare il decreto legislativo. n. 368 del 1999 prevedendo la trasformazione del corso di formazione specifica in medicina generale, gestito dalle regioni, in scuola di specializzazione. La proposta emendativa comporta oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'equiparazione della borsa di studio prevista per il corso di formazione specifica in medicina generale con i trattamenti economici dei medici in formazione specialistica. Infatti, ai sensi del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, ai medici iscritti alle scuole di specializzazione per tutta la durata della formazione specialistica è riconosciuto un trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico del bilancio dello Stato complessivamente più favorevole a quello attualmente previsto per la formazione in medicina generale erogato dalle regioni.

In merito agli identici emendamenti 13.0.13 e 13.0.14 (testo 2), formula un avviso non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione di cui dà lettura, dal momento che la proposta, nell'attuale formulazione, non è assentibile, in quanto le finalità e le modalità applicative indicate nella seconda parte della stessa, laddove si fa riferimento alle peculiarità demografiche e territoriali di riferimento, possono compromettere l'omogenea erogazione dei livelli essenziali di assistenza e possono determinare richieste di ulteriori finanziamenti. Ritiene pertanto che la medesima clausola debba essere riformulata nei seguenti termini, in analogia con quanto già previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 73 del 2024 (liste d'attesa): "Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano le misure di cui alla presente legge compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza sull'intero territorio nazionale".

Chiede quindi l'accantonamento degli emendamenti, 1.32 (testo 2), 2.0.100 (testo 2), 2.0.200, 4.0.100, 4.0.4, 5.0.12 (testo 2), 6.9, 6.10, 6.0.100 (testo 2), 7.0.1 (testo 5), 10.0.6, 12.0.6 (testo 2), 13.0.4 (testo 2), 13.0.10 (testo 2), 13.0.100 (testo 2), 13.0.200, 13.0.500 (testo 2), 13.0.600 (testo 2), risultando allo stato ancora in corso di istruttoria.

Sui restanti emendamenti, non ha osservazioni da formulare.