Legislatura 19ª - 10ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 275 del 26/02/2025

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1241

 

Art. 6

6.0.100 (testo 2)

La Relatrice

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          «Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di costituzione di Aziende ospedaliero-universitarie (AOU))

          1. Ferma restando la vigenza della disciplina di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 in materia di rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed università a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, le Aziende ospedaliero-universitarie, ancorché sprovviste del richiesto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 8 del richiamato decreto legislativo, sono da considerarsi costituite purché istituite e rese operanti attraverso leggi e provvedimenti regionali adottati entro e non oltre il 31 dicembre 2024. Ai fini della regolarizzazione, è dato modo alle medesime di proporre istanza, ai sensi dell'anzidetto articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, entro e non oltre il 31 dicembre 2026, allo scopo di perfezionare ogni procedura necessaria e conseguente.».