Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 85 del 25/02/2025
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Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:
- l'articolo 1 (unico), al comma 1, detta norme di interpretazione autentica di due disposizioni normative tra loro collegate, al fine di consentire il superamento dei limiti di altezza e volumetrici per interventi edilizi effettuati anche in assenza di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata;
- il comma 2 prevede che, nei casi di cui al comma 1, restano fermi il rispetto dei parametri di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici, sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali, nonché il rispetto, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, della distanza minima tra fabbricati, derogabile tra fabbricati inseriti all'interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario;
- il comma 3 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 69 del 2013, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, del Testo unico dell'edilizia, il predetto articolo 3, comma 1, lettera d) - che reca la definizione di "interventi di ristrutturazione edilizia" - si interpreta nel senso che rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi di totale o parziale demolizione e ricostruzione che portino alla realizzazione, all'interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari, purché rispettino le procedure abilitative e il vincolo volumetrico previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali;
- il comma 4 prevede che, nei casi di cui al comma 3, resta fermo il rispetto dei parametri di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali;
- il comma 5 fa salvi gli effetti dei provvedimenti attinenti ai procedimenti di cui ai commi 1 e 3 non più impugnabili ovvero confermati in via definitiva in sede giurisdizionale alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame;
- ai sensi del comma 6, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo in esame non può comportare limitazione dei diritti dei terzi;
- il comma 7 dispone che resta ferma la disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio;
- il comma 8 reca disposizioni volte ad escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- il comma 9 prevede che le disposizioni del disegno legge in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione;
considerato, altresì, che:
per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative costituzionalmente definito, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia "governo del territorio", attribuita alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, rispetto alla quale lo Stato è competente a stabilire i principi fondamentali, tra i quali, per consolidata giurisprudenza costituzionale, rientrano la qualificazione degli interventi edilizi e il loro regime,
propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.