Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 85 del 25/02/2025

(1309) Deputato MATTIA e altri. - Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- l'articolo 1 (unico), al comma 1, detta norme di interpretazione autentica di due disposizioni normative tra loro collegate, al fine di consentire il superamento dei limiti di altezza e volumetrici per interventi edilizi effettuati anche in assenza di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata;

- il comma 2 prevede che, nei casi di cui al comma 1, restano fermi il rispetto dei parametri di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici, sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali, nonché il rispetto, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, della distanza minima tra fabbricati, derogabile tra fabbricati inseriti all'interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario;

- il comma 3 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 69 del 2013, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, del Testo unico dell'edilizia, il predetto articolo 3, comma 1, lettera d) - che reca la definizione di "interventi di ristrutturazione edilizia" - si interpreta nel senso che rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi di totale o parziale demolizione e ricostruzione che portino alla realizzazione, all'interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari, purché rispettino le procedure abilitative e il vincolo volumetrico previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali;

- il comma 4 prevede che, nei casi di cui al comma 3, resta fermo il rispetto dei parametri di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali;

- il comma 5 fa salvi gli effetti dei provvedimenti attinenti ai procedimenti di cui ai commi 1 e 3 non più impugnabili ovvero confermati in via definitiva in sede giurisdizionale alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame;

- ai sensi del comma 6, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo in esame non può comportare limitazione dei diritti dei terzi;

- il comma 7 dispone che resta ferma la disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio;

- il comma 8 reca disposizioni volte ad escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- il comma 9 prevede che le disposizioni del disegno legge in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione;

considerato, altresì, che:

per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative costituzionalmente definito, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia "governo del territorio", attribuita alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, rispetto alla quale lo Stato è competente a stabilire i principi fondamentali, tra i quali, per consolidata giurisprudenza costituzionale, rientrano la qualificazione degli interventi edilizi e il loro regime,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore CATALDI (M5S) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 14,25.