Legislatura 19ª - 9ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 180 del 14/01/2025
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Riferisce alla Commissione il relatore ANCOROTTI (FdI) sul disegno di legge in titolo, composto da sei articoli, che riconosce il sistema italiano delle «pro loco» quale sistema associativo presente sul territorio nazionale e ha l'obiettivo di incentivare e semplificare le procedure per lo svolgimento di manifestazioni, eventi e attività di vario tipo finalizzati alla valorizzazione delle tradizioni locali e del territorio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Fa presente che, in base all'articolo 1, per pro loco si intendono le associazioni aventi natura privatistica e senza scopo di lucro che perseguono finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, di promozione sociale e di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche, ambientali ed enogastronomiche del comune su cui insistono e in cui operano attivamente per favorire la crescita e lo sviluppo sociale e turistico del territorio. La denominazione «pro loco» è riservata alle associazioni iscritte agli albi regionali delle pro loco presso gli assessorati regionali competenti per il turismo.
Illustra indi l'articolo 2 che istituisce, presso il Ministero del turismo - Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, l'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle pro loco. Sono enti di rappresentanza nazionale delle pro loco le reti associative nazionali in possesso dei seguenti requisiti: essere iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017; associare enti del Terzo settore con le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, le cui sedi legali od operative siano presenti in almeno dieci regioni e in tutte le province o città metropolitane delle medesime regioni; avere in almeno dieci regioni una rappresentatività regionale di enti del Terzo settore con le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, associati alla rete nazionale, pari almeno al 30 per cento delle pro loco iscritte ai relativi albi regionali. Si stabilisce poi che il Ministero del turismo verifica il possesso dei requisiti dell'ente e, con cadenza annuale, provvede alla verifica dei requisiti medesimi. La carenza dei requisiti necessari per la permanenza nell'Albo comporta la cancellazione dell'ente dall'Albo stesso. L'iscrizione all'Albo istituito ai sensi del comma 1 costituisce requisito necessario per il riconoscimento dei comitati regionali degli enti di rappresentanza nazionale delle pro loco nei rapporti con le regioni.
Osserva altresì che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto la procedura per l'iscrizione all'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle pro loco, individuando i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione, la revisione e la gestione dell'Albo stesso.
In conclusione, dà conto dell'articolo 3, recante disposizioni relative a eventi di spettacolo dal vivo e di spettacolo o trattenimento in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, nonché dell'articolo 4, concernente le manifestazioni di pubblico spettacolo aventi carattere temporaneo.