Legislatura 19ª - 10ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 257 del 17/12/2024

(1294) Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente ZAFFINI (FdI) riferisce sui profili di competenza, segnalando in primo luogo l'articolo 3, riguardante la nomina, le funzioni, i poteri e il compenso del Commissario straordinario per la ricostruzione.

Il comma 4 dispone in merito al personale della struttura di supporto del Commissario straordinario.

Ai sensi del comma 6, lettera d), numero 5), il Commissario straordinario può autorizzare l'assunzione a tempo determinato di personale tecnico e amministrativo da parte dei diversi enti coinvolti nell'emergenza.

L'articolo 7, comma 4, prevede che, in sede di prima applicazione, al Dipartimento Casa Italia sia assegnato un contingente aggiuntivo di personale a tempo indeterminato, individuato tra quello assunto a tempo indeterminato in diversi enti per la ricostruzione dei territori colpiti dai sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016.

L'articolo 11 concerne le procedure per l'accesso ai contributi riferiti agli interventi di edilizia privata. Il comma 8 dispone che i comuni utilizzino le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 13, comma 1, prescrive che con ordinanze commissariali è disciplinato il finanziamento degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per alcune categorie di beni danneggiati, fra i quali sono comprese le strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica.

L'articolo 15 prevede l'istituzione della Conferenza permanente per la ricostruzione, per i territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

L'articolo 19, recante disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, specifica al comma 7 che la loro gestione deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo.

Il successivo comma 12 prevede che la vigilanza sul rispetto della disciplina dettata dall'articolo spetti, fra gli altri, alle aziende sanitarie locali nell'ambito delle competenze in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

In base al comma 13, nel caso in cui sia rilevata la presenza di amianto le imprese autorizzate allo smaltimento devono presentare un idoneo piano di lavoro al Dipartimento di sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale. Viene altresì previsto che i dipartimenti di sanità pubblica individuino un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle imprese e ai cittadini sugli aspetti di competenza.

L'articolo 22, comma 1, prevede la sottoposizione delle attività relative alla realizzazione degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di edifici privati alla normativa applicabile alle stazioni appaltanti pubbliche e relativa al trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché al requisito del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Il comma 2 specifica che la richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori per la ricostruzione di edifici privati, deve essere effettuata dal Commissario straordinario.

Il comma 3 dispone gli obblighi, per le imprese affidatarie o esecutrici degli interventi su immobili pubblici e privati danneggiati, di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le casse edili provinciali o regionali regolarmente operanti nelle province interessate, costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro che siano comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il comma 4 prescrive obblighi alle imprese in ordine sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti.

Il successivo comma 5 affida alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale presenti nel territorio la facoltà di stabilire i requisiti alloggiativi minimi.

A norma del comma 6, le imprese sono tenute a fornire ai propri dipendenti un badge contenente un ologramma non riproducibile, riportante gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia.

Il comma 7 prevede che presso le competenti prefetture-uffici territoriali del Governo vengano stipulati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale protocolli di legalità volti a regolamentare dettagliatamente le procedure assunzionali dei lavoratori edili da impiegare nella ricostruzione e all'istituzione di un tavolo permanente, ai cui componenti non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

L'articolo 24 prevede che nei territori colpiti dagli eventi calamitosi il Ministero delle imprese e del made in Italy possa applicare il regime di aiuto per le aree di crisi industriale.

L'articolo 25, comma 1, dispone che una quota degli stanziamenti disposti per i singoli eventi calamitosi possa essere destinata fra l'altro alla valorizzazione delle risorse territoriali e alla promozione di effetti occupazionali diretti e indiretti.

Il senatore MAZZELLA (M5S) chiede di non concludere immediatamente l'esame, allo scopo di consentire gli opportuni approfondimenti.

Il presidente ZAFFINI accoglie la richiesta, disponendo il rinvio della trattazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.