Legislatura 19ª - 10ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 257 del 17/12/2024
Azioni disponibili
(1275) Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simiani; Battistoni e altri; Fabrizio Rossi e altri; Ilaria Fontana e altri
(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il relatore SATTA (FdI) fa presente in primo luogo che l'articolo 1 istituisce il Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, gestito da un consorzio a cui partecipano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana, la provincia di Grosseto, il comune di Orbetello e il comune di Monte Argentario.
Per lo svolgimento delle proprie attività il consorzio si può avvalere, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, degli uffici della regione Toscana, della provincia di Grosseto, del comune di Orbetello e del comune di Monte Argentario, delle rispettive società in house e delle società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. È fatta salva la possibilità, sia per il personale di cui si avvale il consorzio sia per il personale proprio di prestare un massimo di 30 ore mensili di lavoro straordinario per persona, retribuito secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area dei funzionari del Comparto Funzioni centrali.
L'articolo 4, comma 2, specifica che la dotazione organica ha un limite massimo di 4 unità di personale, alle quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area dei funzionari del Comparto Funzioni centrali e che le modalità di reclutamento sono individuate dallo statuto. Il successivo comma 3 autorizza l'indizione di una procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato di 4 funzionari.
L'articolo 5 disciplina la composizione e i compiti dell'assemblea degli enti consorziati, stabilendo che per la relativa partecipazione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
L'articolo 6 disciplina le funzioni, la composizione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico, specificando che ai suoi membri non spettano indennità o altri compensi.
L'articolo 7, comma 3, dispone l'incompatibilità dell'incarico di amministratore unico con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente. Per i dipendenti pubblici è inoltre subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il comma 4 stabilisce che il relativo trattamento economico è determinato dallo statuto con riferimento agli emolumenti spettanti, ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, ai dirigenti di ruolo dello Stato di livello non generale.
Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità annua nella misura stabilita dallo statuto. Il comma 5 dispone che ai componenti del collegio residenti in sede diversa da quella del consorzio è inoltre dovuto, quando si recano alle sedute dell'organo di controllo, il rimborso delle spese.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) auspica un esito positivo dell'iter del disegno di legge in titolo, che, già oggetto del sostegno unanime delle forze politiche presso l'altro ramo del Parlamento, costituisce un atto atteso ormai da molti anni, funzionale alla tutela di un'area di elevato valore naturalistico.
Richiamando le motivazioni espresse dalla senatrice ZAMBITO (PD-IDP), il senatore MAZZELLA (M5S) esprime il favore del proprio Gruppo nei confronti del disegno di legge in esame.
Il relatore SATTA (FdI) presenta una proposta di parere favorevole, che viene posta in votazione.
Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità.