Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 304 del 11/11/2024
Azioni disponibili
(1272) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico
(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 ottobre.
Il sottosegretario FRENI deposita una nota di chiarimenti che viene resa disponibile.
Il relatore DREOSTO (LSP-PSd'Az) illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:
- in merito all'articolo 1, comma 1, il Governo chiarisce che la disposizione in esame non determina "fabbisogni aggiuntivi" a carico dell'Arma dei Carabinieri, in considerazione del fatto che l'impiego delle predette unità in "comando" presso la struttura di supporto è già attualmente sussistente e sarebbe stato comunque riconfermato a seguito della cessazione e ricostituzione della struttura e la medesima disposizione semplifica le procedure d'impiego del personale, il quale potrà essere mantenuto in servizio, o avvicendato in caso di necessità, presso la citata struttura, senza la necessità di esperire le procedure burocratiche connesse alla "cessazione" e ricostituzione del predetto organo, ancorate alla vigenza della Commissione VIA-VAS. Per quanto riguarda il comma 3 del medesimo articolo 1, in relazione alla copertura dei costi derivanti dall'avvalimento del Gestore dei Servizi Energetici da parte della Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), viene evidenziato che i proventi delle tariffe versate dai proponenti coprono ampliamente i costi complessivi di funzionamento delle Commissioni, tra i quali detto avvalimento deve essere annoverato: tenuto conto che l'importo delle entrate dalle tariffe ammonta nel 2022 a 28.018.597,32 euro, nel 2023 a 37.613.775,28 euro e al 31 agosto 2024 a 37.080.497,68 euro e che sulla base delle spese presunte nel 2025, sulla base di quanto stimato per l'anno 2024, viene confermato che l'importo di 1.000.000 di euro, indicato nella proposta come limite di spesa, trova copertura finanziaria nelle suddette tariffe;
- con riferimento all'articolo 2, comma 1, viene rappresentato che allo stato risultano pendenti, presso la Direzione competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sei contenziosi presentati dal medesimo operatore, in merito ad atti allo stesso sfavorevoli adottati dall'Amministrazione in attuazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), nei quali sono state formulate al giudice amministrato richieste, in via subordinata rispetto alla richiesta principale di annullamento degli atti, di ristori risarcitori a titolo di indennizzo per un totale pari a euro 5.668.812,45. Viene precisato che la discussione di trattazione del merito dei ricorsi in parola è stata allo stato calendarizzata solo per alcuni degli stessi a marzo 2025, e per gli altri è possibile desumere che la stessa possa avvenire comunque verosimilmente tra il 2025 e il 2026, salvo che il giudice possa in ogni modo riconoscere in esito a tale discussione, la cessazione del motivo del contendere per via dell'avvenuto annullamento del Piano in parola o per l'adozione nel frattempo da parte dell'Amministrazione di atti di ripristino della situazione quo ante PiTESAI secondo il quadro normativo attuale. In ogni caso, nella circostanza maggiormente sfavorevole all'Amministrazione, secondo cui il giudice dovesse decidere per tutti i ricorsi a favore del ricorrente riconoscendo integralmente le richieste avanzate, viene rappresentato che la capienza del fondo a disposizione, capitolo 3598 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in base al disegno di legge di bilancio 2025-2027, ammonta a 3,8 milioni di euro per l'anno 2025 e a 48,7 milioni di euro circa per l'anno 2026, comprese le riduzioni apportate dalle norme contenute nella Sezione I del medesimo disegno di legge: pertanto risulta ampiamente soddisfacente rispetto alle esigenze in argomento. Di conseguenza, dalla disposizione in argomento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In relazione al comma 6, viene confermato che, nel caso in cui il Gestore dei Servizi Energetici proceda alla vendita del rimanente gas stoccato sotto il prezzo di acquisto, sarà poi in grado di far fronte all'obbligo di restituzione con altre risorse del proprio bilancio;
- in merito all'articolo 4, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), e comma 3, il Governo chiarisce che, in base all'articolo 212, comma 17, del decreto legislativo 152 del 2006, le spese di funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali sono assicurate con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali di iscrizione versati da parte delle imprese e che, con il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro del 29 dicembre 1993, è stata disciplinata la gestione finanziaria del servizio dell'Albo nazionale gestori. In tal senso viene evidenziato che le somme versate dalle imprese per l'iscrizione all'Albo e per le relative pratiche amministrative sono di competenza delle Camere di commercio e sono destinate al funzionamento della Sezione regionale e della segreteria, che è assicurata dalla Camera di commercio sede della sezione e che, a norma dell'articolo 7, comma 3 del citato decreto ministeriale del 29 dicembre 1993, Unioncamere gestisce il Fondo di compensazione alimentato con le somme derivanti dalle rendicontazioni annuali delle Camere. Viene evidenziato che il fondo è impiegato inoltre, ai sensi del comma 6 dell'articolo 7 del citato decreto, per corrispondere i compensi, le indennità e i rimborsi per missioni dei componenti del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali. Viene inoltre rappresentato che il regolamento n. 120 del 3 giugno 2014, che disciplina le modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo all'articolo 7, comma 5, ha stabilito altresì che alla copertura dei costi di funzionamento degli uffici di segreteria del Comitato nazionale si provveda esclusivamente con le risorse derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali di iscrizione ai sensi dell'articolo 212, comma 17, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e che il decreto ministeriale del 1993 dispone infine che, a conclusione delle operazioni di conguaglio, le eventuali somme ulteriormente residue sul fondo nazionale vengano versate all'entrata del bilancio dello Stato. Viene fatto presente che con nota Unioncamere 7402 del 16 marzo del 2023 sono state comunicate le rendicontazioni per le annualità 2019 - 2020, evidenziando saldi positivi pari a 7.109.620,65 euro per il 2019 e 7.175.762,09 euro per il 2020, riportando nel dettaglio le rendicontazioni fornite da Unioncamere stesse un'indicazione relativa alle spese per "Rimborso gettoni, compensi, missioni Comitato Nazionale" pari a euro 112.342,98 per l'anno 2019 e a euro 123.068,11 per l'anno 2020. Posto che il compenso attuale spettante ai componenti del Comitato è disciplinato dal decreto 28 dicembre 1993 come aggiornato dal decreto 29 aprile 1997 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, che fissa un'indennità annua lorda non pensionabile pari a lire 6.000.000 convertite in euro pari a 3.098,74, a cui vanno sommati i gettoni di presenza previsti per un importo pari a euro 103,29 per ciascuna riunione effettuata, viene rappresentato che l'aumento di due unità di componenti del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali può essere sostenuto con l'importo derivante dal saldo positivo annuale che Unioncamere versa all'entrata del bilancio dello Stato, senza arrecare pregiudizio alle attività complessive delle Sezioni regionali e provinciali e del Comitato nazionale dell'organismo;
- relativamente all'articolo 8, comma 1, il Governo chiarisce che la piattaforma ReNDiS è già in fase di revisione strutturale, nell'ambito della Convenzione stipulata tra Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) finalizzata a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 36-ter, commi da 15 a 18, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Viene segnalato che al costo delle attività previste in Convenzione si fa fronte con le risorse di cui al comma 19 del medesimo articolo e che quanto previsto dalla norma in esame non comporterà l'incremento dei suddetti costi. Per quanto riguarda il comma 3 del medesimo articolo 8, viene evidenziato che le attività di alimentazione e aggiornamento delle banche dati dedicate al monitoraggio degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico rientrano nei compiti attribuiti ai Commissari di Governo, i quali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, assicurano l'attuazione degli interventi medesimi. Viene precisato che la pratica di avvalersi, a tal fine, tramite appositi rapporti convenzionali, di altre stazioni appaltanti, non spoglia il Commissario dei suddetti compiti e che pertanto la norma in esame, poiché non introduce compiti e oneri aggiuntivi a carico dei Commissari e, per analogia, della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome, non produce alcun incremento dei costi a carico della finanza pubblica;
- con riferimento all'articolo 9, comma 2, viene rappresentato che la riacquisizione al medesimo Fondo delle risorse già trasferite dal Dipartimento Casa Italia sulle contabilità speciali dei Presidenti di Regione, in qualità di Commissari di Governo per il dissesto idrogeologico, non determina una rappresentazione differente sui saldi di finanza pubblica, così come previsti a legislazione vigente in quanto, ai sensi del comma 9, "le risorse sono comunque riassegnate all'autorità di bacino distrettuale territorialmente competente per essere impiegate nell'ambito del medesimo territorio e con la medesima destinazione". In merito al comma 7, viene rappresentato che, rispetto a uno stanziamento complessivo di euro 92.265.000 a valere sul Fondo emergenze nazional per il contesto emergenziale in rassegna, risultano allo stato non programmate risorse per euro 150.598. Viene evidenziato che tali risorse, cui potranno aggiungersi eventuali risorse ulteriori derivanti da una rimodulazione del piano degli interventi già approvato, risultano sufficienti a garantire integrale copertura a legislazione vigente alla prosecuzione per un ulteriore mese delle attività emergenziali. Relativamente al comma 8, viene rappresentato che la copertura degli oneri derivante dallo stanziamento aggiuntivo, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2024, per la stipula delle convenzioni da parte del Commissario straordinario alla ricostruzione sul territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, a valere sulle risorse finanziarie di parte corrente disponibili e confluite nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-quienquies del decreto-legge n. 61 del 2023, non arreca alcun pregiudizio alle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
- con riguardo all'articolo 10, comma 2, viene rappresentato che l'eventuale differenziale tra il compenso stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e il trattamento in godimento al Direttore prima della nomina è assorbito dal bilancio dell'ISIN. Inoltre, viene evidenziato che gli oneri per il Direttore sono da intendersi in ogni caso a carico di ISIN sia che opti per soluzione di mantenimento del trattamento in godimento, sia che opti per quello determinato dal DPCM. Il Governo chiarisce che la legge istitutiva configura il Direttore, la Consulta e il Collegio dei revisori quali organi di amministrazione e controllo dell'ISIN; in quanto tali, il trattamento economico stabilito, in sede di relazione tecnica, si configura come indennità e non ha carattere di retribuzione. Pertanto, non è possibile differenziare il compenso tra parte fondamentale e accessorio. Gli importi inseriti nella relazione tecnica a regime e pro-quota per il 2024 (1° maggio-31 dicembre 2024) vengono riportati nella tabella riportata nell'Appunto MEF del 7 novembre 2024; per il Collegio dei revisori non vi è la componente previdenziale e fiscale in quanto si tratta di compensi da riversare al Ministero dell'economia, quale amministrazione di riferimento dei tre membri del Collegio. Viene evidenziato che in sede di approvazione del bilancio di previsione del 2024, non vi erano indicazioni in merito alla determinazione e alla decorrenza dei compensi ai nuovi organi e pertanto l'ISIN non ha iscritto stanziamenti specifici a copertura dei medesimi. Le somme, per il periodo 1° maggio - 31 dicembre 2024 sono disponibili nell'avanzo di amministrazione conseguito al 31 dicembre 2023 e verranno imputate con il prossimo provvedimento di assestamento di bilancio per il quale si attendeva la nomina del nuovo Collegio dei revisori avvenuta solo nel mese di ottobre 2024. Per gli anni successivi, gli importi in tabella verranno coperti con le risorse correnti dell'ente. Il Governo chiarisce che con la chiusura del bilancio d'esercizio 2023 è stato accertato un avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023 per complessivi 9,9 milioni dei quali 4,5 vincolati al debito per quote maturate di trattamento di fine rapporto e trattamento di fine servizio dai dipendenti ISIN e che la differenza, al momento, è accantonata in un capitolo di parte corrente del bilancio e sarà utilizzata a copertura dei compensi degli organi per l'anno 2024. Per gli anni successivi, come sopra evidenziato, gli importi a regime saranno coperti con le risorse correnti dell'ente, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.".
Con l'avviso conforme del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti un parere non ostativo, che risulta approvato.