Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 304 del 11/11/2024
Azioni disponibili
(1233) Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 novembre.
Il relatore NICITA (PD-IDP) illustra una proposta di parere, che tiene conto dei chiarimenti forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:
- per quanto riguarda i profili di copertura, viene evidenziato che la Convenzione in esame modifica lo stato giuridico dell'Associazione internazionale del segnalamento marittimo (IALA), trasformandola da "Organizzazione Non Governativa" (ONG) a "Organizzazione Internazionale Governativa" (OIG). Allo stato l'Italia è rappresentata dal Ministero della difesa e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e per la partecipazione all'Associazione è richiesto un contributo individuale annuo di 34.320 euro quale membro nazionale, corrisposto, per l'anno 2021, per metà dai due Dicasteri. In particolare, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, trattandosi di adempimento di obbligazione civilistica, il contributo individuale annuo corrisposto dall'Italia in quanto membro nazionale della suddetta Associazione ha il proprio titolo giuridico nell'ordinaria capacità delle pubbliche amministrazioni di contrarre obbligazioni civilistiche in coerenza con i propri obiettivi istituzionali: viene rappresentato che, in tal caso, la spesa grava su appositi capitoli di fabbisogno del bilancio dello Stato destinati a tale fattispecie. Con la cessazione della natura privatistica dell'IALA, l'attuale contributo non sarebbe più dovuto e sarebbe sostituito da quello annuo, il cui titolo è riconducibile ad un obbligo di diritto internazionale privato, stimato in 133.300 euro a decorrere dal 2024, da versare a seguito della data di entrata in vigore della Convenzione. Ad avviso del Governo, la natura contabile degli stanziamenti a fabbisogno di funzionamento, agibili solo nell'anno corrente, non consente riduzioni di spesa permanenti a copertura di specifiche attività future;
- in relazione al tempo intercorrente alla fine dell'esercizio finanziario 2024, il Governo concorda in merito all'opportunità di posticipare la decorrenza degli oneri e della corrispondente copertura finanziaria all'esercizio finanziario 2025,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 3 con il seguente:
«Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri di missione derivanti dagli articoli 7, 8 e 9 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 18.500 euro annui a decorrere dall'anno 2025 e in 8.660 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2026 e agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 13 della medesima Convenzione, valutati in 133.300 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, nella misura di 151.800 euro per l'anno 2025 e 160.460 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».".
Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti il parere illustrato, che risulta approvato.