Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 304 del 11/11/2024
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Il senatore NICITA (PD-IDP) chiede altresì elementi di chiarimento sul parere formulato dal Governo in ordine alla proposta 12.201, non essendovi, a sua detta, le ragioni per un richiamo all'articolo 81 della Costituzione. Si tratta infatti di meri criteri direttivi non suscettibili di determinare effetti finanziari, e sottolinea in particolare che il tenore della lettera a) è tale da garantire l'assenza di onerosità.
Il sottosegretario FRENI chiarisce che, per come formulati, i criteri direttivi contenuti nella proposta sono suscettibili di determinare maggiori spese.
Non essendovi altri interventi, il RELATORE illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, in relazione al testo, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche: l'articolo 6 sia sostituito dal seguente:
- l'articolo 6 sia sostituito dal seguente:
"Art. 6.
(Disposizioni in materia di personale del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale)
1. Al fine di rafforzare l'attività del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale in materia di prevenzione e repressione delle violazioni alla legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 827, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, è incrementato di 40 unità di personale in soprannumero rispetto all'organico. Conseguentemente, all'articolo 827, comma 1 del Codice dell'ordinamento militare sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, il numero: «128» è sostituito dal seguente: «168»;
b) alla lettera c), il numero: «2» è sostituito dal seguente: «10»;
c) alla lettera d), il numero: «21» è sostituito dal seguente: «16»;
d) alla lettera e), il numero: «22» è sostituito dal seguente: «44»;
e) alla lettera f), il numero: «28» è sostituito dal seguente: «33»;
f) alla lettera g), il numero: «53» è sostituito dal seguente: «63».
2. Per le finalità di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del Codice dell'ordinamento militare, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 32 unità, a decorrere dal l° gennaio 2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ripartite in 22 unità del ruolo ispettori e 10 unità del ruolo appuntati e carabinieri.
3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 1.965.226 per l'anno 2025, euro 2.353.446 per l'anno 2026, euro 2.599.687 per l'anno 2027, euro 2.764.932 per l'anno 2028, euro 2.777.367 per l'anno 2029, euro 2.808.028 per l'anno 2030, euro 2.835.960 per ciascuno degli anni 2031 e 2032, euro 2.863.893 per l'anno 2033, euro 2.871.525 per l'anno 2034 e euro 2.942.577 annui a decorrere dall'anno 2035. Per le spese di funzionamento, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa complessiva di euro 92.000 per l'anno 2025, euro 43.400 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di euro 28.000 annui a decorrere dall'anno 2028.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 2.057.226 per l'anno 2025, a euro 2.396.846 per l'anno 2026, a euro 2.643.087 per l'anno 2027, a euro 2792.932 per l'anno 2028, a euro 2.805.367 per l'anno 2029, a euro 2.836.028 per l'anno 2030, a euro 2.863.960 per ciascuno degli anni 2031 e 2032, a euro 2.891.893 per l'anno 2033, a euro 2.899.525 per l'anno 2034 e a euro 2.970.577 annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede, per 2.057.226 euro per l'anno 2025 e 2.970.577 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.":
- all'articolo 15, comma 3, primo periodo, siano soppresse le seguenti parole: "di euro 540.558 per l'anno 2024 e";
- all'articolo 18, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), la cifra: "2024" sia sostituita dalla seguente: "2025".
In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.0.200, 4.0.201, 5.0.201, 9.200, 9.201, 9.202, 9.0.200, 11.200, 12.200, 12.201, 12.202, 12.203, 14.200, 16.200, 16.0.200, 17.0.200, 17.0.201, 17.0.202, 17.0.203, 18.200, 19.201 e 19.202.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.