Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 304 del 11/11/2024

Il relatore LIRIS (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che è stata recepita la condizione apposta sull'emendamento 7.0.3 (testo 2) approvato dalle Commissioni riunite.

In relazione agli articoli 6, comma 3, e 15, comma 3, segnala che la quantificazione è stata operata a partire dall'annualità 2024. Considerato che l'esercizio 2024 sta per terminare e che il provvedimento necessita di essere approvato dall'altro ramo del Parlamento, occorre valutare l'opportunità che vengano aggiornati l'onere e la relativa copertura finanziaria a partire dal 2025.

Chiede altresì una conferma sulla correttezza, da punto di vista finanziario, dei riferimenti temporali previsti all'articolo 18.

In relazione agli emendamenti, sull'articolo 1 non vi sono osservazioni da formulare in merito alle proposte 1.200 e 1.201.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, in merito all'emendamento 4.0.200, il quale prevede che possano essere istituiti posti di polizia distaccati, anche di carattere temporaneo, dipendenti dalle questure o dai commissariati distaccati di pubblica sicurezza, per le esigenze di controllo del territorio e per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, con particolare riferimento ai presidi ospedalieri, ai centri commerciali, alle zone industriali e alle località turistiche; nonché l'interconnessione con il C.E.D. di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, del sistema automatizzato per l'identificazione delle impronte digitali A.F.I.S. e del Casellario Centrale d'Identità del Ministero dell'interno, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti da tali proposte, nonché la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri, di cui al comma 4 dell'emendamento.

In relazione all'emendamento 4.0.201, che autorizza l'acquisto di natanti, appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione dei relativi oneri e la disponibilità delle risorse richiamate a copertura.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 5, non vi sono osservazioni da formulare sull'emendamento 5.0.200, mentre occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dall'emendamento 5.0.201.

In merito agli emendamenti all'articolo 9, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 9.200, in materia di assegnazione del personale docente di ruolo e supplente dei licei militari.

Per quanto riguarda gli analoghi emendamenti 9.201 e 9.202, in materia di rimborso delle spese di alloggio all'estero, nei limiti delle spese di abitazione previste dall'articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per il pari grado del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale operante nella stessa sede o in quella più vicina, appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari.

Occorre altresì valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 9.0.200, che prevede che l'ufficio centrale aggiuntivo previsto dal comma 2, lettera a), numero 1.1) possa essere diretto anche da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, considerato che il comma 3 dell'articolo 7, del decreto-legge n. 44 del 2023, per la copertura dell'ufficio centrale, aveva disposto l'incremento delle posizioni dirigenziali di livello generale della dotazione organica del Ministero della difesa.

In relazione all'articolo 11, per quanto concerne l'emendamento 11.200, che sostituisce integralmente l'articolo 11, prevedendo l'estensione dell'incentivo alle funzioni tecniche anche agli ufficiali superiori e agli ufficiali generali e gradi corrispondenti, appare necessario acquisire dal Governo la verifica degli effetti finanziari.

Sulle proposte riferite agli articoli 12 e 14, occorre altresì acquisire dal Governo la verifica degli effetti finanziari in ordine agli emendamenti 12.200, 12.201, 12.202, 12.203 e 14.200.

Con riguardo alle proposte all'articolo 16, in merito agli emendamenti 16.200 e 16.0.200, che recano disposizioni per la costituzione da parte del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato di una Fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato, nonché ulteriori disposizioni in materia di assistenza e attività sociali in favore del personale della Polizia di Stato e dei relativi familiari, appare necessario acquisire dal Governo la verifica degli effetti finanziari

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 17, occorre acquisire l'avviso del Governo in merito agli emendamenti 17.0.200 e 17.0.201, in materia di garanzia delle assunzioni nelle amministrazioni pubbliche delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e dei loro familiari.

In merito all'emendamento 17.0.202, recante misure in materia di esenzione fiscale diretta e indiretta in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e dei loro familiari, e all'emendamento 17.0.203 concernente misure in materia di stanziamenti per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti, occorre acquisire dal Governo la verifica degli effetti finanziari.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 18, non vi sono osservazioni da formulare sull'emendamento 18.201, mentre occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 18.200 e 18.202.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 19, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 19.201 e 19.202.

Per quanto concerne, gli emendamenti 19.200 e 19.0.200, non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI esprime parere non ostativo sul testo, a condizione che agli articoli 6, commi 2 e 3, 15, comma 3, e 18, commi 1 e 2, vengano apportate delle modifiche con delle riformulazioni che vengono rese disponibili.

In ordine agli emendamenti, esprime parere contrario sulle proposte 4.0.200, 4.0.201, 5.0.201, 9.200, 9.201, 9.202, 9.0.200, 11.200, 12.200, 12.201, 12.202, 12.203, 14.200, 16.200, 16.0.200, 17.0.200, 17.0.201, 17.0.202, 17.0.203, 18.200, 19.201 e 19.202,in quanto l'istruttoria effettuata ha fatto emergere profili di onerosità rispetto ai quali sono in corso le interlocuzioni con le competenti amministrazioni che devono fornire i relativi riscontri. Tuttavia, attesa la necessità di fornire il parere in questa sede, proprio in ragione del fatto che dall'istruttoria sono emersi profili finanziari che allo stato rendono le proposte non conformi all'articolo 81 della Costituzione, in parere del Governo non può che essere di contrarietà.

Esprime il parere non ostativo del Governo su tutte le restanti proposte emendative.