Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 304 del 11/11/2024
Azioni disponibili
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1274
Art. 1
1.18 (testo 2)
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
"5-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'avanzamento della variante Aurelia Bis con dotazione pari a 200 milioni per l'anno 2024 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Le risorse del predetto fondo sono utilizzate per l'avanzamento del tratto da Ventimiglia a Sanremo nella variante superstrada 1 "Aurelia bis". Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, sono stabiliti i criteri e le modalità utilizzo del predetto fondo, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni per l'anno 2024 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2000, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"
Art. 6
6.3 (testo 2)
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
"2-bis. All'articolo 12-bis del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"In considerazione dell'intervenuta approvazione dei bilanci di esercizio 2022 e 2023, l'adozione e l'approvazione dei bilanci aziendali di cui al presente comma relativi agli anni precedenti il 2022, avviene nel rispetto dei principi di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in quanto esigibili con riferimento alla situazione aziendale conoscibile al momento dell'adozione o approvazione degli stessi. Ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo, nell'esercizio delle predette attività di adozione e approvazione dei bilanci, ai fini della configurabilità di eventuali profili di responsabilità sul piano amministrativo e contabile rilevano le sole condotte poste in essere con dolo."
Art. 7
7.16 (testo 2)
Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
3. Al decreto legislativo del 12 febbraio 2024 n. 13, articolo 11, comma 1, lettera b bis, infine aggiungere le seguenti: «fatti salvi i contribuenti che conseguono redditi esenti o non concorrenti alla base imponibile in applicazione di leggi di natura speciale in modo continuativo e non occasionale.
4. Al fine di contenere gli effetti del perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, il credito d'imposta previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, in favore delle imprese esercenti l'attività della pesca è prorogato per il quarto trimestre solare dell'anno 2024, con le modalità ivi previste. I termini per la comunicazione sull'importo del credito maturato e per la utilizzabilità dello stesso sono fissati rispettivamente al 30 giugno e al 30 settembre 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 23 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»