Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 304 del 11/11/2024

5ª Commissione permanente

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 2024

304ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1053-A) Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore LIRIS (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che è stata recepita la condizione apposta sull'emendamento 7.0.3 (testo 2) approvato dalle Commissioni riunite.

In relazione agli articoli 6, comma 3, e 15, comma 3, segnala che la quantificazione è stata operata a partire dall'annualità 2024. Considerato che l'esercizio 2024 sta per terminare e che il provvedimento necessita di essere approvato dall'altro ramo del Parlamento, occorre valutare l'opportunità che vengano aggiornati l'onere e la relativa copertura finanziaria a partire dal 2025.

Chiede altresì una conferma sulla correttezza, da punto di vista finanziario, dei riferimenti temporali previsti all'articolo 18.

In relazione agli emendamenti, sull'articolo 1 non vi sono osservazioni da formulare in merito alle proposte 1.200 e 1.201.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, in merito all'emendamento 4.0.200, il quale prevede che possano essere istituiti posti di polizia distaccati, anche di carattere temporaneo, dipendenti dalle questure o dai commissariati distaccati di pubblica sicurezza, per le esigenze di controllo del territorio e per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, con particolare riferimento ai presidi ospedalieri, ai centri commerciali, alle zone industriali e alle località turistiche; nonché l'interconnessione con il C.E.D. di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, del sistema automatizzato per l'identificazione delle impronte digitali A.F.I.S. e del Casellario Centrale d'Identità del Ministero dell'interno, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti da tali proposte, nonché la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri, di cui al comma 4 dell'emendamento.

In relazione all'emendamento 4.0.201, che autorizza l'acquisto di natanti, appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione dei relativi oneri e la disponibilità delle risorse richiamate a copertura.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 5, non vi sono osservazioni da formulare sull'emendamento 5.0.200, mentre occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dall'emendamento 5.0.201.

In merito agli emendamenti all'articolo 9, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 9.200, in materia di assegnazione del personale docente di ruolo e supplente dei licei militari.

Per quanto riguarda gli analoghi emendamenti 9.201 e 9.202, in materia di rimborso delle spese di alloggio all'estero, nei limiti delle spese di abitazione previste dall'articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per il pari grado del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale operante nella stessa sede o in quella più vicina, appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari.

Occorre altresì valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 9.0.200, che prevede che l'ufficio centrale aggiuntivo previsto dal comma 2, lettera a), numero 1.1) possa essere diretto anche da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, considerato che il comma 3 dell'articolo 7, del decreto-legge n. 44 del 2023, per la copertura dell'ufficio centrale, aveva disposto l'incremento delle posizioni dirigenziali di livello generale della dotazione organica del Ministero della difesa.

In relazione all'articolo 11, per quanto concerne l'emendamento 11.200, che sostituisce integralmente l'articolo 11, prevedendo l'estensione dell'incentivo alle funzioni tecniche anche agli ufficiali superiori e agli ufficiali generali e gradi corrispondenti, appare necessario acquisire dal Governo la verifica degli effetti finanziari.

Sulle proposte riferite agli articoli 12 e 14, occorre altresì acquisire dal Governo la verifica degli effetti finanziari in ordine agli emendamenti 12.200, 12.201, 12.202, 12.203 e 14.200.

Con riguardo alle proposte all'articolo 16, in merito agli emendamenti 16.200 e 16.0.200, che recano disposizioni per la costituzione da parte del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato di una Fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato, nonché ulteriori disposizioni in materia di assistenza e attività sociali in favore del personale della Polizia di Stato e dei relativi familiari, appare necessario acquisire dal Governo la verifica degli effetti finanziari

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 17, occorre acquisire l'avviso del Governo in merito agli emendamenti 17.0.200 e 17.0.201, in materia di garanzia delle assunzioni nelle amministrazioni pubbliche delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e dei loro familiari.

In merito all'emendamento 17.0.202, recante misure in materia di esenzione fiscale diretta e indiretta in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e dei loro familiari, e all'emendamento 17.0.203 concernente misure in materia di stanziamenti per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti, occorre acquisire dal Governo la verifica degli effetti finanziari.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 18, non vi sono osservazioni da formulare sull'emendamento 18.201, mentre occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 18.200 e 18.202.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 19, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 19.201 e 19.202.

Per quanto concerne, gli emendamenti 19.200 e 19.0.200, non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI esprime parere non ostativo sul testo, a condizione che agli articoli 6, commi 2 e 3, 15, comma 3, e 18, commi 1 e 2, vengano apportate delle modifiche con delle riformulazioni che vengono rese disponibili.

In ordine agli emendamenti, esprime parere contrario sulle proposte 4.0.200, 4.0.201, 5.0.201, 9.200, 9.201, 9.202, 9.0.200, 11.200, 12.200, 12.201, 12.202, 12.203, 14.200, 16.200, 16.0.200, 17.0.200, 17.0.201, 17.0.202, 17.0.203, 18.200, 19.201 e 19.202,in quanto l'istruttoria effettuata ha fatto emergere profili di onerosità rispetto ai quali sono in corso le interlocuzioni con le competenti amministrazioni che devono fornire i relativi riscontri. Tuttavia, attesa la necessità di fornire il parere in questa sede, proprio in ragione del fatto che dall'istruttoria sono emersi profili finanziari che allo stato rendono le proposte non conformi all'articolo 81 della Costituzione, in parere del Governo non può che essere di contrarietà.

Esprime il parere non ostativo del Governo su tutte le restanti proposte emendative.

Il senatore DREOSTO (LSP-PSd'Az) chiede chiarimenti sul parere espresso dal rappresentante del Governo sulla proposta 11.200.

Il sottosegretario FRENI chiarisce che su tale proposta sono emersi profili di onerosità e non sono pervenuti i necessari chiarimenti da parte delle amministrazioni competenti.

Il senatore NICITA (PD-IDP) chiede altresì elementi di chiarimento sul parere formulato dal Governo in ordine alla proposta 12.201, non essendovi, a sua detta, le ragioni per un richiamo all'articolo 81 della Costituzione. Si tratta infatti di meri criteri direttivi non suscettibili di determinare effetti finanziari, e sottolinea in particolare che il tenore della lettera a) è tale da garantire l'assenza di onerosità.

Il sottosegretario FRENI chiarisce che, per come formulati, i criteri direttivi contenuti nella proposta sono suscettibili di determinare maggiori spese.

Non essendovi altri interventi, il RELATORE illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, in relazione al testo, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche: l'articolo 6 sia sostituito dal seguente:

- l'articolo 6 sia sostituito dal seguente:

"Art. 6.

(Disposizioni in materia di personale del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale)

1. Al fine di rafforzare l'attività del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale in materia di prevenzione e repressione delle violazioni alla legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 827, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, è incrementato di 40 unità di personale in soprannumero rispetto all'organico. Conseguentemente, all'articolo 827, comma 1 del Codice dell'ordinamento militare sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, il numero: «128» è sostituito dal seguente: «168»;

b) alla lettera c), il numero: «2» è sostituito dal seguente: «10»;

c) alla lettera d), il numero: «21» è sostituito dal seguente: «16»;

d) alla lettera e), il numero: «22» è sostituito dal seguente: «44»;

e) alla lettera f), il numero: «28» è sostituito dal seguente: «33»;

f) alla lettera g), il numero: «53» è sostituito dal seguente: «63».

2. Per le finalità di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del Codice dell'ordinamento militare, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 32 unità, a decorrere dal l° gennaio 2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ripartite in 22 unità del ruolo ispettori e 10 unità del ruolo appuntati e carabinieri.

3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 1.965.226 per l'anno 2025, euro 2.353.446 per l'anno 2026, euro 2.599.687 per l'anno 2027, euro 2.764.932 per l'anno 2028, euro 2.777.367 per l'anno 2029, euro 2.808.028 per l'anno 2030, euro 2.835.960 per ciascuno degli anni 2031 e 2032, euro 2.863.893 per l'anno 2033, euro 2.871.525 per l'anno 2034 e euro 2.942.577 annui a decorrere dall'anno 2035. Per le spese di funzionamento, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa complessiva di euro 92.000 per l'anno 2025, euro 43.400 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di euro 28.000 annui a decorrere dall'anno 2028.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 2.057.226 per l'anno 2025, a euro 2.396.846 per l'anno 2026, a euro 2.643.087 per l'anno 2027, a euro 2792.932 per l'anno 2028, a euro 2.805.367 per l'anno 2029, a euro 2.836.028 per l'anno 2030, a euro 2.863.960 per ciascuno degli anni 2031 e 2032, a euro 2.891.893 per l'anno 2033, a euro 2.899.525 per l'anno 2034 e a euro 2.970.577 annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede, per 2.057.226 euro per l'anno 2025 e 2.970.577 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.":

- all'articolo 15, comma 3, primo periodo, siano soppresse le seguenti parole: "di euro 540.558 per l'anno 2024 e";

- all'articolo 18, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), la cifra: "2024" sia sostituita dalla seguente: "2025".

In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.0.200, 4.0.201, 5.0.201, 9.200, 9.201, 9.202, 9.0.200, 11.200, 12.200, 12.201, 12.202, 12.203, 14.200, 16.200, 16.0.200, 17.0.200, 17.0.201, 17.0.202, 17.0.203, 18.200, 19.201 e 19.202.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(1037) Deputato PANIZZUT e altri. - Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, atteso che in sede redigente non sono state apportate modifiche, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito nella seduta del 3 aprile scorso.

Il senatore MANCA (PD-IDP) interviene, preliminarmente, per svolgere osservazioni fortemente critiche in ordine al provvedimento in esame, anche per quanto concerne i profili finanziari. Sottolinea come occorrerebbe una relazione tecnica che esamini il contenuto del provvedimento al fine di verificare l'effettiva neutralità asserita dal provvedimento, che invece appare sostanzialmente suscettibile di determinare maggiori oneri.

Il PRESIDENTE dà la parola al rappresentante del Governo per l'espressione del proprio parere.

Il sottosegretario FRENI ribadisce il parere non ostativo del Governo sul provvedimento, non modificato rispetto al parere già espresso alla Commissione, sottolineando come la Commissione bilancio sia chiamata ad esaminare i limitati profili degli effetti finanziari, sui quali il provvedimento stesso reca una clausola d'invarianza degli oneri. Aggiunge che le amministrazioni potranno agire, in termini di facoltà, per la promozione di tali progetti solo nell'ambito delle proprie risorse.

Ricorda come siano in esame i soli profili bilancistici, mentre le valutazioni di merito attengono ad altri profili di esame del provvedimento.

Il senatore MANCA (PD-IDP) interviene in discussione generale per evidenziare come emerga il duplice profilo di salvaguardare la dignità del Parlamento, rispetto a provvedimenti tutt'altro che adeguatamente ponderati, nonché emerga l'esigenza di vagliare e approfondire i profili finanziari. Ricorda come in passato si sia sempre fatto richiamo all'articolo 81 della Costituzione, laddove fossero previste attività, anche meramente di creazione di tavoli di lavoro o di ampiamento di platee di soggetti partecipanti ad attività, per le quali non veniva considerata idonea la clausola d'invarianza finanziaria, che va invece verificata in concreto nelle sue possibilità di tenuta.

Sottolinea come, in ordine alle attività previste dal provvedimento in esame, in capo ai comuni e agli enti presenti sul territorio si prefigura la stipula di convenzioni che non potranno non essere onerose. Inoltre, verranno sottratte risorse ai fondi già scarsi per i servizi dedicati all'autosufficienza, per cui emerge più di una criticità ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione con riferimento ai contenuti del provvedimento in esame. Non basta prevedere le attività da parte degli enti in termini di facoltà, poiché occorrerà adottare tutte le misure per garantire i bambini e le persone in generale coinvolte nelle attività previste dal provvedimento, risultando del tutto impensabile che non si prefigureranno oneri finanziari. Sottolinea quindi la necessità di un approfondimento sugli aspetti di natura contabile, svolgendo considerazioni fortemente critiche per il parere espresso anche dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario FRENI interviene per ricordare come lo scorso aprile sia stato già espresso un parere non ostativo sul provvedimento, ricordando poi come si procederà nell'ambito delle medesime risorse a disposizione delle amministrazioni pubbliche per iniziative destinate al sostegno della non autosufficienza, mentre il provvedimento si limita a prevedere ulteriori attività possibili rispetto a quelle già esistenti.

Dopo un intervento critico del senatore MANCA (PD-IDP), volto ad evidenziare la criticità del ricorso a una norma di legge primaria per fare quanto verrebbe profilato dal Sottosegretario, il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSd'Az) ricorda, sulla scorta della propria esperienza politica nel territorio della regione Toscana, come vi siano varie attività riconosciute per l'ausilio dei soggetti autistici, tra cui richiama le attività di vela. Sottolinea come i rilievi critici svolti dai rappresentanti delle opposizioni attengano a profili di merito, non rilevando ai fini dei profili finanziari.

La senatrice LORENZIN (PD-IDP) si sofferma sulla attività in rilievo non solo di vaglio di finanza pubblica, ma anche sul compito di svolgere una funzione di controllo su quanto viene approvato in Parlamento. Ricorda come nel 2013, con una analoga non conoscenza delle tematiche, si sia approvata in Parlamento la norma su "stamina" rivelatasi un grave errore, episodio che dovrebbe far riflettere piuttosto che indurre a perseverare in approcci superficiali e privi di fondamento scientifico. Esprime stupore rispetto alle scelte operate sul tema dell'autismo da questa maggioranza, ricordando come tutti coloro che si occupano di autismo abbiano riconosciuto come l'attività con le moto non costituisca in alcun modo una terapia, risultando al massimo inquadrabile come un'attività di tipo sociale per i pazienti, non essendoci alcuno studio scientifico che ne fondi il riconoscimento come terapia. Sottolinea l'assenza di studi evidence based a supporto di tale riconoscimento, evidenziando come il provvedimento all'esame risulti una scelta del tutto sbagliata che rischia di danneggiare anziché sostenere tutte le persone affette da autismo e il mondo delle famiglie e delle associazioni. Sollecita quindi la maggioranza ad adoperarsi per trasformare il contenuto del provvedimento, anziché arroccarsi a difendere contenuti indifendibili e non fondati.

Chiarisce che le attività con le moto possono considerarsi eventualmente ausiliarie, ma nella totale assenza di studi non possono essere tolte risorse alle attività serie, di logopedia e di trattamento del linguaggio, che invece costituiscono i servizi sanitari veri e già mancanti alle famiglie che affrontano il problema dell'autismo.

Quanto prospettato dal provvedimento finisce per distrarre le risorse delle amministrazioni per attribuirle a soggetti privi di un vaglio scientifico e strutturale, mentre occorrerebbe correggere il provvedimento anche per dare un senso al bicameralismo, e al vaglio da parte di ciascuna Camera. Ricorda inoltre come non può essere una legge a vagliare una terapia, occorrendo che le terapie vengano sancite dal mondo scientifico, e che le linee guida vengano sviluppate nell'ambito degli operatori e degli esperti sanitari. Ricorda come in Italia vi siano seicentomila persone affette da autismo che andrebbero tutelate con risposte serie e maggiori risorse destinate alle attività delle quali si conosce il rilievo sanitario e che sono supportate dal mondo della scienza.

Il senatore MISIANI (PD-IDP) si sofferma sui contenuti dell'articolo 1 del provvedimento, evidenziando, come ricordato dalla senatrice Lorenzin, che non sussiste alcuna evidenza scientifica sulla valenza dell'attività con le moto come presunta terapia. L'aspetto più grave è tuttavia che con il provvedimento si contravviene al parere scientificamente fondato di clinici, medici, studiosi che non riconoscono in alcun modo tale valenza terapeutica. Sottolinea poi come la clausola d'invarianza finanziaria risulti un aspetto ancor più grave, poiché si inserisce in un quadro di risorse assai scarse e già insufficienti per le attività a sostegno dei soggetti con autismo, soggetti che a 18 anni risultano abbandonati e in carico alle sole famiglie: profilo questo sì, che bisognerebbe porre all'attenzione del legislatore. Il provvedimento, invece, si limita a profilare una sottrazione di risorse già scarse, destinando tali risorse ad attività che non sono riconosciute come terapie da nessun esponente scientifico. La clausola d'invarianza risulta poi tutta da dimostrare nella sua fattibilità, occorrendo chiedere invece una relazione tecnica poiché si sottraggono risorse già scarse nel quadro vigente. Conclude quindi esprimendo una posizione di netta contrarietà e chiedendo di riflettere sulla necessità di investire più risorse in terapie che possano dirsi effettivamente tali, piuttosto che distrarre risorse per attività non scientificamente fondate né qualificate come terapeutiche.

Il senatore NICITA (PD-IDP) evidenzia come vada altresì considerato il profilo degli eventuali effetti dannosi di attività che saranno finanziate con risorse pubbliche, a scapito delle attività sanitarie, per cui anche sotto tale profilo potrebbe determinarsi un incremento di costi per la finanza pubblica.

Il senatore SALVITTI (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) interviene chiarendo preliminarmente di non possedere la competenza necessaria per distinguere se le attività previste nel provvedimento possano o meno considerarsi delle terapie ovvero delle attività ludiche. Riporta tuttavia l'esperienza concreta nel proprio Comune, in cui attività di tal genere vengono svolte attribuendo gioia ai bambini con autismo, da parte di associazioni a titolo gratuito. Invita quindi a sostenere attività che possano risultare di ausilio per le persone affette da autismo.

Il senatore PATUANELLI (M5S), accogliendo lo spirito dell'intervento del senatore Salvitti, propone di valutare l'opportunità di un provvedimento legislativo diverso, che sia volto a sostenere il mondo delle associazioni che forniscono un contributo volontaristico con le attività in parola. Un provvedimento in tal senso risulterebbe del tutto diverso dal portato del disegno di legge invece all'esame, che qualifica come terapia qualcosa che non lo è, delineando una contraddizione ed un effetto critico sul piano finanziario per la sottrazione di risorse al finanziamento di altre terapie, che siano effettivamente tali, in base alle evidenze del mondo scientifico.

Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) sottolinea come il provvedimento vada a cogliere un dato di esperienze concretamente svolte su alcuni territori, che dimostrano come non siano solo le terapie sanitarie a servire alle persone affette da autismo, bensì aiutino anche attività di tipo ausiliario e di sostegno alle esperienze di vita che possano donare momenti a tali soggetti affetti da autismo. Ricordando di non essere esperto della materia, invita comunque a dare seguito al provvedimento in esame.

Il senatore LIRIS (FdI) ricorda come i contenuti del disegno di legge siano stati già vagliati in Commissione di merito. Si sofferma poi sui contenuti in particolare dell'articolo 2, sottolineando come ci sarà un concerto nell'adozione delle relative linee guida. Rivolgendosi al senatore Misiani, afferma come non verranno distolte risorse ma si tratterà di attività complementari ed accessorie ai servizi sanitari in senso stretto. Ricorda come tutto sia stato oggetto di dibattito nella Commissione di merito, mentre si è ora chiamati a vagliare il solo profilo dei costi finanziari.

La senatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) si sofferma sull'articolo 1 del provvedimento, ricordando come le attività previste vanno ad aggiungersi e a coadiuvare la persona per rendere più sostenibile il profilo della ospedalizzazione e della cura sanitaria, non essendovi alcuna sovrapposizione tra tali piani. Si tratta di una possibilità ulteriore rispetto a quelle già esistenti, che nulla toglie al sostegno sanitario dei soggetti con autismo.

Il senatore MANCA (PD-IDP), alla luce del complesso dibattito emerso, evidenzia come la neutralità finanziaria profilata dal provvedimento non regga nei fatti, sia alla luce delle convenzioni previste, sia stante il tema dei servizi da garantire alle persone con autismo. Sottolinea ancora una volta come vi sia un ampliamento della platea delle attività, che in altre occasioni ha determinato sempre il venire in rilievo dell'articolo 81 della Costituzione.

Dopo un intervento del PRESIDENTE, volto a chiarire come non vi sia un ampliamento di platea bensì si dovrà agire nell'ambito delle risorse già disponibili, il senatore MANCA (PD-IDP) prosegue criticando l'assenza di un approfondimento anche sulla movimentazione economica potenziale connessa alle attività previste dal provvedimento, che inciderà negativamente sui comuni.

Richiama il quadro del federalismo fiscale e condivide che sarebbe opportuna una strada di sostegno alle associazioni anziché pervenire ad una assurda e infondata qualificazione delle attività su moto come terapia.

Propone quindi di poter rinviare l'esame del provvedimento per svolgere un'istruttoria più approfondita e appropriata, anche in relazione alla clausola d'invarianza.

Il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSd'Az) sottolinea come l'approfondimento sia già stato svolto, e risulti pericoloso sostituirsi alle Commissioni di merito nelle valutazioni sui contenuti. Alla luce delle garanzie già fornite dal Governo, propone quindi di dare corso al provvedimento.

Il senatore DAMIANI (FI-BP-PPE) si associa alla richiesta di procedere con la votazione del parere sul provvedimento, essendo già stato dato un parere non ostativo lo scorso mese di aprile.

In qualità di RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sul testo del provvedimento.

Non essendovi altri interventi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(1184-bis-A) Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea l'11 settembre 2024 dell'articolo 23 del disegno di legge n.114, di iniziativa governativa

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LIRIS (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che in sede referente sono state recepite le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti un parere non ostativo, che risulta approvato.

(1210) Deputato Toni RICCIARDI e altri. - Disposizioni per il finanziamento di interventi volti al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all'estero, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, atteso che in sede redigente non sono state apportate modifiche, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito nella seduta del 24 settembre scorso. Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti un parere non ostativo, che risulta approvato.

(1272) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico

(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota di chiarimenti che viene resa disponibile.

Il relatore DREOSTO (LSP-PSd'Az) illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- in merito all'articolo 1, comma 1, il Governo chiarisce che la disposizione in esame non determina "fabbisogni aggiuntivi" a carico dell'Arma dei Carabinieri, in considerazione del fatto che l'impiego delle predette unità in "comando" presso la struttura di supporto è già attualmente sussistente e sarebbe stato comunque riconfermato a seguito della cessazione e ricostituzione della struttura e la medesima disposizione semplifica le procedure d'impiego del personale, il quale potrà essere mantenuto in servizio, o avvicendato in caso di necessità, presso la citata struttura, senza la necessità di esperire le procedure burocratiche connesse alla "cessazione" e ricostituzione del predetto organo, ancorate alla vigenza della Commissione VIA-VAS. Per quanto riguarda il comma 3 del medesimo articolo 1, in relazione alla copertura dei costi derivanti dall'avvalimento del Gestore dei Servizi Energetici da parte della Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), viene evidenziato che i proventi delle tariffe versate dai proponenti coprono ampliamente i costi complessivi di funzionamento delle Commissioni, tra i quali detto avvalimento deve essere annoverato: tenuto conto che l'importo delle entrate dalle tariffe ammonta nel 2022 a 28.018.597,32 euro, nel 2023 a 37.613.775,28 euro e al 31 agosto 2024 a 37.080.497,68 euro e che sulla base delle spese presunte nel 2025, sulla base di quanto stimato per l'anno 2024, viene confermato che l'importo di 1.000.000 di euro, indicato nella proposta come limite di spesa, trova copertura finanziaria nelle suddette tariffe;

- con riferimento all'articolo 2, comma 1, viene rappresentato che allo stato risultano pendenti, presso la Direzione competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sei contenziosi presentati dal medesimo operatore, in merito ad atti allo stesso sfavorevoli adottati dall'Amministrazione in attuazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), nei quali sono state formulate al giudice amministrato richieste, in via subordinata rispetto alla richiesta principale di annullamento degli atti, di ristori risarcitori a titolo di indennizzo per un totale pari a euro 5.668.812,45. Viene precisato che la discussione di trattazione del merito dei ricorsi in parola è stata allo stato calendarizzata solo per alcuni degli stessi a marzo 2025, e per gli altri è possibile desumere che la stessa possa avvenire comunque verosimilmente tra il 2025 e il 2026, salvo che il giudice possa in ogni modo riconoscere in esito a tale discussione, la cessazione del motivo del contendere per via dell'avvenuto annullamento del Piano in parola o per l'adozione nel frattempo da parte dell'Amministrazione di atti di ripristino della situazione quo ante PiTESAI secondo il quadro normativo attuale. In ogni caso, nella circostanza maggiormente sfavorevole all'Amministrazione, secondo cui il giudice dovesse decidere per tutti i ricorsi a favore del ricorrente riconoscendo integralmente le richieste avanzate, viene rappresentato che la capienza del fondo a disposizione, capitolo 3598 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in base al disegno di legge di bilancio 2025-2027, ammonta a 3,8 milioni di euro per l'anno 2025 e a 48,7 milioni di euro circa per l'anno 2026, comprese le riduzioni apportate dalle norme contenute nella Sezione I del medesimo disegno di legge: pertanto risulta ampiamente soddisfacente rispetto alle esigenze in argomento. Di conseguenza, dalla disposizione in argomento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In relazione al comma 6, viene confermato che, nel caso in cui il Gestore dei Servizi Energetici proceda alla vendita del rimanente gas stoccato sotto il prezzo di acquisto, sarà poi in grado di far fronte all'obbligo di restituzione con altre risorse del proprio bilancio;

- in merito all'articolo 4, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), e comma 3, il Governo chiarisce che, in base all'articolo 212, comma 17, del decreto legislativo 152 del 2006, le spese di funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali sono assicurate con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali di iscrizione versati da parte delle imprese e che, con il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro del 29 dicembre 1993, è stata disciplinata la gestione finanziaria del servizio dell'Albo nazionale gestori. In tal senso viene evidenziato che le somme versate dalle imprese per l'iscrizione all'Albo e per le relative pratiche amministrative sono di competenza delle Camere di commercio e sono destinate al funzionamento della Sezione regionale e della segreteria, che è assicurata dalla Camera di commercio sede della sezione e che, a norma dell'articolo 7, comma 3 del citato decreto ministeriale del 29 dicembre 1993, Unioncamere gestisce il Fondo di compensazione alimentato con le somme derivanti dalle rendicontazioni annuali delle Camere. Viene evidenziato che il fondo è impiegato inoltre, ai sensi del comma 6 dell'articolo 7 del citato decreto, per corrispondere i compensi, le indennità e i rimborsi per missioni dei componenti del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali. Viene inoltre rappresentato che il regolamento n. 120 del 3 giugno 2014, che disciplina le modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo all'articolo 7, comma 5, ha stabilito altresì che alla copertura dei costi di funzionamento degli uffici di segreteria del Comitato nazionale si provveda esclusivamente con le risorse derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali di iscrizione ai sensi dell'articolo 212, comma 17, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e che il decreto ministeriale del 1993 dispone infine che, a conclusione delle operazioni di conguaglio, le eventuali somme ulteriormente residue sul fondo nazionale vengano versate all'entrata del bilancio dello Stato. Viene fatto presente che con nota Unioncamere 7402 del 16 marzo del 2023 sono state comunicate le rendicontazioni per le annualità 2019 - 2020, evidenziando saldi positivi pari a 7.109.620,65 euro per il 2019 e 7.175.762,09 euro per il 2020, riportando nel dettaglio le rendicontazioni fornite da Unioncamere stesse un'indicazione relativa alle spese per "Rimborso gettoni, compensi, missioni Comitato Nazionale" pari a euro 112.342,98 per l'anno 2019 e a euro 123.068,11 per l'anno 2020. Posto che il compenso attuale spettante ai componenti del Comitato è disciplinato dal decreto 28 dicembre 1993 come aggiornato dal decreto 29 aprile 1997 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, che fissa un'indennità annua lorda non pensionabile pari a lire 6.000.000 convertite in euro pari a 3.098,74, a cui vanno sommati i gettoni di presenza previsti per un importo pari a euro 103,29 per ciascuna riunione effettuata, viene rappresentato che l'aumento di due unità di componenti del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali può essere sostenuto con l'importo derivante dal saldo positivo annuale che Unioncamere versa all'entrata del bilancio dello Stato, senza arrecare pregiudizio alle attività complessive delle Sezioni regionali e provinciali e del Comitato nazionale dell'organismo;

- relativamente all'articolo 8, comma 1, il Governo chiarisce che la piattaforma ReNDiS è già in fase di revisione strutturale, nell'ambito della Convenzione stipulata tra Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) finalizzata a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 36-ter, commi da 15 a 18, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Viene segnalato che al costo delle attività previste in Convenzione si fa fronte con le risorse di cui al comma 19 del medesimo articolo e che quanto previsto dalla norma in esame non comporterà l'incremento dei suddetti costi. Per quanto riguarda il comma 3 del medesimo articolo 8, viene evidenziato che le attività di alimentazione e aggiornamento delle banche dati dedicate al monitoraggio degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico rientrano nei compiti attribuiti ai Commissari di Governo, i quali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, assicurano l'attuazione degli interventi medesimi. Viene precisato che la pratica di avvalersi, a tal fine, tramite appositi rapporti convenzionali, di altre stazioni appaltanti, non spoglia il Commissario dei suddetti compiti e che pertanto la norma in esame, poiché non introduce compiti e oneri aggiuntivi a carico dei Commissari e, per analogia, della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome, non produce alcun incremento dei costi a carico della finanza pubblica;

- con riferimento all'articolo 9, comma 2, viene rappresentato che la riacquisizione al medesimo Fondo delle risorse già trasferite dal Dipartimento Casa Italia sulle contabilità speciali dei Presidenti di Regione, in qualità di Commissari di Governo per il dissesto idrogeologico, non determina una rappresentazione differente sui saldi di finanza pubblica, così come previsti a legislazione vigente in quanto, ai sensi del comma 9, "le risorse sono comunque riassegnate all'autorità di bacino distrettuale territorialmente competente per essere impiegate nell'ambito del medesimo territorio e con la medesima destinazione". In merito al comma 7, viene rappresentato che, rispetto a uno stanziamento complessivo di euro 92.265.000 a valere sul Fondo emergenze nazional per il contesto emergenziale in rassegna, risultano allo stato non programmate risorse per euro 150.598. Viene evidenziato che tali risorse, cui potranno aggiungersi eventuali risorse ulteriori derivanti da una rimodulazione del piano degli interventi già approvato, risultano sufficienti a garantire integrale copertura a legislazione vigente alla prosecuzione per un ulteriore mese delle attività emergenziali. Relativamente al comma 8, viene rappresentato che la copertura degli oneri derivante dallo stanziamento aggiuntivo, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2024, per la stipula delle convenzioni da parte del Commissario straordinario alla ricostruzione sul territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, a valere sulle risorse finanziarie di parte corrente disponibili e confluite nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-quienquies del decreto-legge n. 61 del 2023, non arreca alcun pregiudizio alle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

- con riguardo all'articolo 10, comma 2, viene rappresentato che l'eventuale differenziale tra il compenso stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e il trattamento in godimento al Direttore prima della nomina è assorbito dal bilancio dell'ISIN. Inoltre, viene evidenziato che gli oneri per il Direttore sono da intendersi in ogni caso a carico di ISIN sia che opti per soluzione di mantenimento del trattamento in godimento, sia che opti per quello determinato dal DPCM. Il Governo chiarisce che la legge istitutiva configura il Direttore, la Consulta e il Collegio dei revisori quali organi di amministrazione e controllo dell'ISIN; in quanto tali, il trattamento economico stabilito, in sede di relazione tecnica, si configura come indennità e non ha carattere di retribuzione. Pertanto, non è possibile differenziare il compenso tra parte fondamentale e accessorio. Gli importi inseriti nella relazione tecnica a regime e pro-quota per il 2024 (1° maggio-31 dicembre 2024) vengono riportati nella tabella riportata nell'Appunto MEF del 7 novembre 2024; per il Collegio dei revisori non vi è la componente previdenziale e fiscale in quanto si tratta di compensi da riversare al Ministero dell'economia, quale amministrazione di riferimento dei tre membri del Collegio. Viene evidenziato che in sede di approvazione del bilancio di previsione del 2024, non vi erano indicazioni in merito alla determinazione e alla decorrenza dei compensi ai nuovi organi e pertanto l'ISIN non ha iscritto stanziamenti specifici a copertura dei medesimi. Le somme, per il periodo 1° maggio - 31 dicembre 2024 sono disponibili nell'avanzo di amministrazione conseguito al 31 dicembre 2023 e verranno imputate con il prossimo provvedimento di assestamento di bilancio per il quale si attendeva la nomina del nuovo Collegio dei revisori avvenuta solo nel mese di ottobre 2024. Per gli anni successivi, gli importi in tabella verranno coperti con le risorse correnti dell'ente. Il Governo chiarisce che con la chiusura del bilancio d'esercizio 2023 è stato accertato un avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023 per complessivi 9,9 milioni dei quali 4,5 vincolati al debito per quote maturate di trattamento di fine rapporto e trattamento di fine servizio dai dipendenti ISIN e che la differenza, al momento, è accantonata in un capitolo di parte corrente del bilancio e sarà utilizzata a copertura dei compensi degli organi per l'anno 2024. Per gli anni successivi, come sopra evidenziato, gli importi a regime saranno coperti con le risorse correnti dell'ente, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.".

Con l'avviso conforme del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti un parere non ostativo, che risulta approvato.

(1233) Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 novembre.

Il relatore NICITA (PD-IDP) illustra una proposta di parere, che tiene conto dei chiarimenti forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- per quanto riguarda i profili di copertura, viene evidenziato che la Convenzione in esame modifica lo stato giuridico dell'Associazione internazionale del segnalamento marittimo (IALA), trasformandola da "Organizzazione Non Governativa" (ONG) a "Organizzazione Internazionale Governativa" (OIG). Allo stato l'Italia è rappresentata dal Ministero della difesa e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e per la partecipazione all'Associazione è richiesto un contributo individuale annuo di 34.320 euro quale membro nazionale, corrisposto, per l'anno 2021, per metà dai due Dicasteri. In particolare, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, trattandosi di adempimento di obbligazione civilistica, il contributo individuale annuo corrisposto dall'Italia in quanto membro nazionale della suddetta Associazione ha il proprio titolo giuridico nell'ordinaria capacità delle pubbliche amministrazioni di contrarre obbligazioni civilistiche in coerenza con i propri obiettivi istituzionali: viene rappresentato che, in tal caso, la spesa grava su appositi capitoli di fabbisogno del bilancio dello Stato destinati a tale fattispecie. Con la cessazione della natura privatistica dell'IALA, l'attuale contributo non sarebbe più dovuto e sarebbe sostituito da quello annuo, il cui titolo è riconducibile ad un obbligo di diritto internazionale privato, stimato in 133.300 euro a decorrere dal 2024, da versare a seguito della data di entrata in vigore della Convenzione. Ad avviso del Governo, la natura contabile degli stanziamenti a fabbisogno di funzionamento, agibili solo nell'anno corrente, non consente riduzioni di spesa permanenti a copertura di specifiche attività future;

- in relazione al tempo intercorrente alla fine dell'esercizio finanziario 2024, il Governo concorda in merito all'opportunità di posticipare la decorrenza degli oneri e della corrispondente copertura finanziaria all'esercizio finanziario 2025,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di missione derivanti dagli articoli 7, 8 e 9 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 18.500 euro annui a decorrere dall'anno 2025 e in 8.660 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2026 e agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 13 della medesima Convenzione, valutati in 133.300 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, nella misura di 151.800 euro per l'anno 2025 e 160.460 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».".

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti il parere illustrato, che risulta approvato.

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024

(Parere alla 4a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota di chiarimenti che viene resa disponibile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1274) Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 novembre.

Il presidente CALANDRINI comunica che, all'esito dell'istruttoria svolta sugli emendamenti presentati, risultano improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.16, 1.17, 1.0.2, 1.0.9, 1.0.15, 1.0.16, 1.0.19, 1.0.20, 1.0.21, 1.0.22, 2.0.3, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 5.0.1, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.7, 5.0.8, 6.6, 6.9, 6.14, 6.0.14, 6.0.17, 6.0.19, 6.0.22, 6.0.23, 6.0.24, 6.0.25, 6.0.48, 6.0.49, 6.0.50, 6.0.51, 6.0.52, 6.0.53, 6.0.54, 6.0.58, 6.0.59, 6.0.61, 6.0.62, 7.14, 7.15, 7.0.1, 7.0.4, 7.0.9, 7.0.10, 7.0.11, 7.0.12, 7.0.13, 7.0.14, 7.0.15, 7.0.16, 7.0.17, 7.0.20, 7.0.21, 7.0.22, 7.0.25, 7.0.26, 7.0.27, 7.0.28, 7.0.31, 7.0.32, 7.0.35, 7.0.36, 7.0.39, 7.0.40, 7.0.41, 7.0.42, 7.0.44, 8.4, 8.0.12, 8.0.15, 8.0.16, 8.0.17, 8.0.18, 8.0.19, 8.0.20, 8.0.21, 8.0.23, 8.0.24, 8.0.26, 8.0.29, 8.0.34, 8.0.35, 8.0.47, 9.6, 9.7, 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.12, 9.0.13, 9.0.32, 9.0.40, 9.0.43, 9.0.47, 9.0.54, 9.0.55, 9.0.56, 9.0.57, 9.0.58, 9.0.59, 9.0.60, 9.0.73, 9.0.76 e 9.0.77.

Avverte poi che sono state presentate le riformulazioni 1.18 (testo 2), 6.3 (testo 2) e 7.16 (testo 2), pubblicate in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1274

 

Art. 1

1.18 (testo 2)

Paita

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

          "5-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'avanzamento della variante Aurelia Bis con dotazione pari a 200 milioni per l'anno 2024 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Le risorse del predetto fondo sono utilizzate per l'avanzamento del tratto da Ventimiglia a Sanremo nella variante superstrada 1 "Aurelia bis". Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, sono stabiliti i criteri e le modalità utilizzo del predetto fondo, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni per l'anno 2024 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028,  si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2000, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"

Art. 6

6.3 (testo 2)

Lotito, Paroli

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

     "2-bis. All'articolo 12-bis del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

          "In considerazione dell'intervenuta approvazione dei bilanci di esercizio 2022 e 2023, l'adozione e l'approvazione dei bilanci aziendali di cui al presente comma relativi agli anni precedenti il 2022, avviene nel rispetto dei principi di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in quanto esigibili con riferimento alla situazione aziendale conoscibile al momento dell'adozione o approvazione degli stessi. Ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo, nell'esercizio delle predette attività di adozione e approvazione dei bilanci, ai fini della configurabilità di eventuali profili di responsabilità sul piano amministrativo e contabile rilevano le sole condotte poste in essere con dolo."

Art. 7

7.16 (testo 2)

Paroli, Lotito

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

          3. Al decreto legislativo del 12 febbraio 2024 n. 13, articolo 11, comma 1, lettera b bis, infine aggiungere le seguenti: «fatti salvi i contribuenti che conseguono redditi esenti o non concorrenti alla base imponibile in applicazione di leggi di natura speciale in modo continuativo e non occasionale.

          4. Al fine di contenere gli effetti del perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, il credito d'imposta previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, in favore delle imprese esercenti l'attività della pesca è prorogato per il quarto trimestre solare dell'anno 2024, con le modalità ivi previste. I termini per la comunicazione sull'importo del credito maturato e per la utilizzabilità dello stesso sono fissati rispettivamente al 30 giugno e al 30 settembre 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 23 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»