Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 201 del 16/10/2024
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IN SEDE CONSULTIVA
(1228) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.
Il senatore SCURRIA (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo tra l'Italia e l'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo ro-ro (roll-on, roll-off).
Ricorda, in particolare, che il provvedimento stabilisce un regime di collaborazione tra i due Paesi, per favorire il rilascio delle autorizzazioni e facilitare la prestazione di tali servizi di trasporto fra i porti italiani e i porti egiziani, nel rispetto del principio della reciprocità di trattamento, al fine di rafforzare l'interscambio commerciale.
Ricorda, quindi, una serie di impegni assunti nell'ambito dei rapporti tra l'Unione europea e l'Egitto, tra cui: nel 2001, la zona di libero scambio nell'ambito dell'Accordo di Associazione; nel 2008, l'Accordo che prevede la liberalizzazione dei prodotti agricoli, agricoli trasformati e della pesca; nel 2013, l'adesione alla Convenzione regionale sulle regole di origine preferenziali paneuro-mediterranee (PEM); dal 2020, l'avvio di un dialogo commerciale regolare sull'accesso al mercato, con l'obiettivo di migliorare l'attuazione degli impegni di libero scambio e migliorare la trasparenza del quadro giuridico per le imprese; nel marzo 2024, il Partenariato strategico e comprensivo bilaterale relativo alla zona di libero scambio bilaterale.
Ritiene, quindi, che l'Accordo si ponga in linea con il quadro dei rapporti tra l'Unione europea e l'Egitto, e con le politiche dell'Unione in materia ambientale e commerciale, e che la ratifica dello stesso non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.
Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo.
La senatrice ROJC (PD-IDP) preannuncia l'astensione del suo Gruppo, non in merito ai contenuti dell'Accordo stesso, ma a motivo del perdurare della grave carenza nel rispetto dei diritti fondamentali, emersa chiaramente nel caso di Giulio Regeni.
Il relatore SCURRIA (FdI) osserva che, se tale fosse il criterio, allora non potrebbero essere conclusi accordi commerciali con un gran numero di Paesi nel mondo, tra cui la gran parte dei Paesi africani.
Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
(1229) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.
La senatrice PELLEGRINO (FdI), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana e l'Unione europea (UE) con gli Stati membri.
Ricorda che l'Accordo si inserisce nell'ambito delle relazioni commerciali tra l'UE e gli Stati ACP (Africa, Caraibi e Pacifico), disciplinate dall'accordo di Cotonou, sostituito, dal 1° gennaio 2024, dall'accordo di Samoa, e che il Ghana e la Costa d'Avorio sono gli unici due Paesi, tra i 16 Paesi dell'Africa occidentale, ad avere Accordi di partenariato interinali con l'Unione europea, in attesa dell'entrata in vigore del più ampio accordo regionale con l'intera Africa occidentale, i cui negoziati sono stati conclusi nel 2014, ma a cui manca ancora la firma della Nigeria.
Le relazioni dell'Unione con il Ghana hanno visto di recente, nel novembre 2023, il 5º incontro del Comitato EPA (European Partnership Agreement) e, all'inizio del 2024, il completamento del programma "Compete Ghana", finanziato dal Fondo europeo di sviluppo (FES), che dal 2020 al 2024 ha contribuito a migliorare la governance economica e l'ambiente imprenditoriale del Ghana, massimizzando i benefici dell'EPA per il Paese.
Ritiene, quindi, che l'Accordo si ponga in continuità con la politica europea di cooperazione e che il disegno di legge di ratifica non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.
Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo.
Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672 (n. 194)
(Osservazioni alle Commissioni 2a e 6a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 settembre.
Il senatore MATERA (FdI), relatore, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, finalizzato ad adeguare l'ordinamento nazionale alla normativa europea in materia di controlli sui flussi di contante in entrata e in uscita dall'Unione europea (UE), di cui al regolamento (UE) n. 2018/1672 e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/776.
Ricorda, in particolare, che l'articolo 1 provvede al coordinamento della normativa nazionale con quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2018/1672, anche al fine di evitare la sovrapposizione di obblighi dichiarativi in materia di oro, come indicato nei criteri di delega, e aggiorna la normativa nazionale in materia valutaria, in attuazione del regolamento (UE) n. 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, confermando l'obbligo di dichiarazione gravante su chiunque entri o esca dal territorio nazionale trasportando denaro contante per un importo pari o superiore a 10.000 euro e stabilendo disposizioni relative ai controlli e alle autorità di controllo.
Ritiene, quindi, che lo schema di decreto legislativo provveda all'adeguamento della normativa nazionale, in attuazione dei criteri delega di cui all'articolo 15 della legge del 21 febbraio 2024 n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023), e propone di formulare osservazioni favorevoli.
Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.