Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 201 del 16/10/2024

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda le disposizioni relative alla data di applicazione (COM(2024) 452 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)

La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che interviene per prorogare di 12 mesi l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1115, il quale stabilisce norme volte a frenare la deforestazione e il degrado forestale, per proteggere la biodiversità e mitigare i cambiamenti climatici.

In particolare, il regolamento oggetto di proroga stabilisce che, a decorrere dal 30 dicembre 2024, i prodotti che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando le materie prime indicate nell'allegato (bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno), possono essere immessi sul mercato dell'Unione europea o esportati, solo se sono "prodotti a deforestazione zero", ovvero derivanti da terreni che non sono stati oggetto di deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020.

La proposta in esame, quindi, non modifica alcuna norma sostanziale del regolamento (UE) 2023/1115, ma risponde alle preoccupazioni espresse da alcuni Paesi europei e da partner internazionali, in merito ai tempi di attuazione, valutati come troppo brevi, concedendo più tempo agli operatori e ai commercianti per apportare gli adeguamenti necessari, così da ridurre l'impatto sulle imprese che devono rispettare gli obiettivi del regolamento.

La data di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 verrebbe quindi prorogata, dal 30 dicembre 2024 al 30 dicembre 2025. Similmente, verrebbero prorogate di 12 mesi le date di applicazione previste per specifiche disposizioni, relative in particolare al conferimento del potere alla Commissione di classificare i Paesi o regioni che presentano un rischio basso o elevato, all'abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010 sui prodotti del legno, alle disposizioni transitorie e all'applicazione differita per le micro e piccole imprese.

La base giuridica è la medesima del regolamento oggetto di proroga, ovvero gli articoli 191, paragrafo 1, e 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativi alla protezione dell'ambiente.

L'iniziativa, per la Commissione europea, rispetta il principio di sussidiarietà, in quanto il suo obiettivo, ovvero la necessità di modificare il regolamento (UE) 2023/1115 rinviandone l'applicazione, non può essere conseguito dagli Stati membri stessi.

Sempre secondo la Commissione europea, la proposta è conforme altresì al principio di proporzionalità, poiché non va oltre quanto necessario per conseguire gli obiettivi prefissati, relativi in particolare al corretto funzionamento del mercato unico.

La proposta risulta al momento all'esame del solo Parlamento svedese, che non ha finora segnalato elementi di criticità.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scadrà il 2 dicembre 2024.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.