Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 201 del 16/10/2024

4ª Commissione permanente

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2024

201ª Seduta

Presidenza del Presidente

TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1228) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il senatore SCURRIA (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo tra l'Italia e l'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo ro-ro (roll-on, roll-off).

Ricorda, in particolare, che il provvedimento stabilisce un regime di collaborazione tra i due Paesi, per favorire il rilascio delle autorizzazioni e facilitare la prestazione di tali servizi di trasporto fra i porti italiani e i porti egiziani, nel rispetto del principio della reciprocità di trattamento, al fine di rafforzare l'interscambio commerciale.

Ricorda, quindi, una serie di impegni assunti nell'ambito dei rapporti tra l'Unione europea e l'Egitto, tra cui: nel 2001, la zona di libero scambio nell'ambito dell'Accordo di Associazione; nel 2008, l'Accordo che prevede la liberalizzazione dei prodotti agricoli, agricoli trasformati e della pesca; nel 2013, l'adesione alla Convenzione regionale sulle regole di origine preferenziali paneuro-mediterranee (PEM); dal 2020, l'avvio di un dialogo commerciale regolare sull'accesso al mercato, con l'obiettivo di migliorare l'attuazione degli impegni di libero scambio e migliorare la trasparenza del quadro giuridico per le imprese; nel marzo 2024, il Partenariato strategico e comprensivo bilaterale relativo alla zona di libero scambio bilaterale.

Ritiene, quindi, che l'Accordo si ponga in linea con il quadro dei rapporti tra l'Unione europea e l'Egitto, e con le politiche dell'Unione in materia ambientale e commerciale, e che la ratifica dello stesso non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice ROJC (PD-IDP) preannuncia l'astensione del suo Gruppo, non in merito ai contenuti dell'Accordo stesso, ma a motivo del perdurare della grave carenza nel rispetto dei diritti fondamentali, emersa chiaramente nel caso di Giulio Regeni.

Il relatore SCURRIA (FdI) osserva che, se tale fosse il criterio, allora non potrebbero essere conclusi accordi commerciali con un gran numero di Paesi nel mondo, tra cui la gran parte dei Paesi africani.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1229) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

La senatrice PELLEGRINO (FdI), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana e l'Unione europea (UE) con gli Stati membri.

Ricorda che l'Accordo si inserisce nell'ambito delle relazioni commerciali tra l'UE e gli Stati ACP (Africa, Caraibi e Pacifico), disciplinate dall'accordo di Cotonou, sostituito, dal 1° gennaio 2024, dall'accordo di Samoa, e che il Ghana e la Costa d'Avorio sono gli unici due Paesi, tra i 16 Paesi dell'Africa occidentale, ad avere Accordi di partenariato interinali con l'Unione europea, in attesa dell'entrata in vigore del più ampio accordo regionale con l'intera Africa occidentale, i cui negoziati sono stati conclusi nel 2014, ma a cui manca ancora la firma della Nigeria.

Le relazioni dell'Unione con il Ghana hanno visto di recente, nel novembre 2023, il 5º incontro del Comitato EPA (European Partnership Agreement) e, all'inizio del 2024, il completamento del programma "Compete Ghana", finanziato dal Fondo europeo di sviluppo (FES), che dal 2020 al 2024 ha contribuito a migliorare la governance economica e l'ambiente imprenditoriale del Ghana, massimizzando i benefici dell'EPA per il Paese.

Ritiene, quindi, che l'Accordo si ponga in continuità con la politica europea di cooperazione e che il disegno di legge di ratifica non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672 (n. 194)

(Osservazioni alle Commissioni 2a e 6a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 settembre.

Il senatore MATERA (FdI), relatore, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, finalizzato ad adeguare l'ordinamento nazionale alla normativa europea in materia di controlli sui flussi di contante in entrata e in uscita dall'Unione europea (UE), di cui al regolamento (UE) n. 2018/1672 e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/776.

Ricorda, in particolare, che l'articolo 1 provvede al coordinamento della normativa nazionale con quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2018/1672, anche al fine di evitare la sovrapposizione di obblighi dichiarativi in materia di oro, come indicato nei criteri di delega, e aggiorna la normativa nazionale in materia valutaria, in attuazione del regolamento (UE) n. 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, confermando l'obbligo di dichiarazione gravante su chiunque entri o esca dal territorio nazionale trasportando denaro contante per un importo pari o superiore a 10.000 euro e stabilendo disposizioni relative ai controlli e alle autorità di controllo.

Ritiene, quindi, che lo schema di decreto legislativo provveda all'adeguamento della normativa nazionale, in attuazione dei criteri delega di cui all'articolo 15 della legge del 21 febbraio 2024 n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023), e propone di formulare osservazioni favorevoli.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina e fornisce assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina (COM(2024) 426 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 ottobre.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in esame che, come già illustrato in precedenza, mira a integrare il sostegno all'Ucraina, per far fronte all'aggressione militare russa. In particolare, la proposta prevede l'istituzione del "meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina" e la concessione di un'assistenza macrofinanziaria (AMF) eccezionale, con cui saranno messi a disposizione finanziamenti fino a 35 miliardi di euro, sotto forma di prestiti.

Il contributo risponde anche all'impegno preso dai partner internazionali dell'Ucraina ed espresso in particolare nel giugno 2024 dai leader del G7 in Puglia. Esso è volto a rispondere alle crescenti esigenze finanziarie dell'Ucraina, al fine di ripristinare le infrastrutture critiche e avviare una ricostruzione post-bellica sostenibile. L'Ucraina sarà comunque libera di utilizzare il prestito anche per sostenere lo sforzo contro l'aggressione russa. I fondi saranno però concessi alle condizioni stabilite in un protocollo d'intesa tra la Commissione e l'Ucraina, sul rispetto degli standard democratici internazionali e la lotta alla corruzione.

Il prestito sarà recuperato successivamente attraverso i profitti generati dalle attività della Banca centrale di Russia detenute da istituzioni finanziarie negli Stati membri, che sono bloccate dal febbraio 2022 in base alle sanzioni emesse dall'Unione europea, oltre che dai contributi finanziari volontari degli Stati membri o di Paesi terzi.

La proposta di regolamento è già stata approvata, il 14 ottobre scorso, dalla Commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo, a larga maggioranza e senza modifiche, sulla base dell'intesa con il Consiglio.

Per il prossimo lunedì 21 ottobre è prevista l'approvazione definitiva nella Plenaria del Parlamento europeo.

Il Presidente relatore ritiene quindi opportuno procedere alla conclusione dell'esame, confermando l'orientamento favorevole circa il rispetto dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.

Il senatore LOREFICE (M5S) si riferisce al percorso di avvicinamento dell'Ucraina all'Unione europea, soprattutto con riguardo ai progressi nel rispetto degli standard democratici e di lotta alla corruzione, chiedendo se vi siano aggiornamenti rispetto alle forti criticità che l'Ucraina presenta in tale ambito.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI) ringrazia per l'occasione di poter rispondere, sia come relatore al provvedimento, sia in base alle numerose interlocuzioni svolte in qualità di Presidente della Commissione, per mettere in evidenza come, sin dalla vigilia del riconoscimento dello status di Paese candidato, l'Ucraina abbia compiuto progressi sorprendenti in termini di rapidità e di profondità delle riforme sullo Stato di diritto, sulla corruzione, sulla giustizia e sull'evoluzione verso un sistema pluralista.

Tale dinamica si è infatti tradotta nella rapida apertura del quadro negoziale per l'adesione. Conferma quindi che si tratta di un Paese democratico, che vuole confermare la sua democrazia, nonostante si trovi sotto aggressione militare e in guerra.

Il senatore LOREFICE (M5S) ritiene importante approfondire le notizie sulle misure non democratiche di reclutamento militare, mediante forme di sistematica costrizione all'arruolamento, anche di giovani.

Il senatore SALLEMI (FdI) sottolinea che quando un Paese si trova in guerra è normale che ricorra alla coscrizione obbligatoria.

Il senatore SENSI (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, che è favorevole all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione europea e nella Nato, e al sostegno economico e militare per far fronte all'aggressione russa, da fornire nel modo più rapido possibile.

Esprime soddisfazione, al riguardo, per le chiare ed esplicite parole di ieri del Presidente del Consiglio.

Il senatore LOMBARDO (Misto-Az-RE) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, ribadendo la sua posizione chiara nel ritenere l'aggressione russa un illecito internazionale e nel ritenere il ripristino della legalità internazionale come propedeutico all'apertura di negoziati.

Ieri il Presidente del Consiglio ha annunciato per il mese di luglio dell'anno prossimo lo svolgimento di una conferenza sulla ricostruzione. Chiede, al riguardo, che l'Italia promuova un confronto su come si intenda ricostruire il Paese, perché l'elevato livello di corruzione crea problemi per il futuro della trasparenza in Ucraina.

Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, ritenendo che all'Ucraina vada riconfermato un sostegno pieno, per far fronte alla difesa da un'aggressione militare.

Per quanto riguarda il reclutamento militare ricorda che l'Ucraina, sotto attacco di una potenza nucleare, sta combattendo come con un braccio legato, per le resistenze e lentezze nel sostegno europeo. In tale contesto, la coscrizione obbligatoria va accolta favorevolmente.

La senatrice BEVILACQUA (M5S) preannuncia l'astensione del suo Gruppo, ritenendo che il sostegno all'Ucraina vada dato nell'ambito di una vera strategia di pace, che né l'Europa né l'Italia stanno in alcun modo perseguendo.

La riprova è nel fatto che l'utilizzo di materiale militare fornito dall'Italia può essere utilizzato dall'Ucraina ovunque e come ritenga di volerlo utilizzare, anche sul territorio russo. In questo senso, occorre fare chiarezza, perché un ingresso dell'Ucraina nell'Unione europea e nella Nato significa entrare in guerra con la Russia. Serve quindi una strategia diplomatica che oggi è inesistente.

Il senatore MATERA (FdI) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, esprimendo perplessità sulle posizioni espresse dai senatori del Gruppo M5S che, di fatto, aderiscono alla volontà russa che l'Ucraina non entri nell'Unione e nella Nato.

Ritiene invece che occorra fare di tutto perché l'Ucraina non cada del tutto nelle mani della Russia.

La Commissione conviene, quindi, sull'orientamento favorevole espresso dal Presidente relatore.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda le disposizioni relative alla data di applicazione (COM(2024) 452 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)

La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che interviene per prorogare di 12 mesi l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1115, il quale stabilisce norme volte a frenare la deforestazione e il degrado forestale, per proteggere la biodiversità e mitigare i cambiamenti climatici.

In particolare, il regolamento oggetto di proroga stabilisce che, a decorrere dal 30 dicembre 2024, i prodotti che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando le materie prime indicate nell'allegato (bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno), possono essere immessi sul mercato dell'Unione europea o esportati, solo se sono "prodotti a deforestazione zero", ovvero derivanti da terreni che non sono stati oggetto di deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020.

La proposta in esame, quindi, non modifica alcuna norma sostanziale del regolamento (UE) 2023/1115, ma risponde alle preoccupazioni espresse da alcuni Paesi europei e da partner internazionali, in merito ai tempi di attuazione, valutati come troppo brevi, concedendo più tempo agli operatori e ai commercianti per apportare gli adeguamenti necessari, così da ridurre l'impatto sulle imprese che devono rispettare gli obiettivi del regolamento.

La data di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 verrebbe quindi prorogata, dal 30 dicembre 2024 al 30 dicembre 2025. Similmente, verrebbero prorogate di 12 mesi le date di applicazione previste per specifiche disposizioni, relative in particolare al conferimento del potere alla Commissione di classificare i Paesi o regioni che presentano un rischio basso o elevato, all'abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010 sui prodotti del legno, alle disposizioni transitorie e all'applicazione differita per le micro e piccole imprese.

La base giuridica è la medesima del regolamento oggetto di proroga, ovvero gli articoli 191, paragrafo 1, e 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativi alla protezione dell'ambiente.

L'iniziativa, per la Commissione europea, rispetta il principio di sussidiarietà, in quanto il suo obiettivo, ovvero la necessità di modificare il regolamento (UE) 2023/1115 rinviandone l'applicazione, non può essere conseguito dagli Stati membri stessi.

Sempre secondo la Commissione europea, la proposta è conforme altresì al principio di proporzionalità, poiché non va oltre quanto necessario per conseguire gli obiettivi prefissati, relativi in particolare al corretto funzionamento del mercato unico.

La proposta risulta al momento all'esame del solo Parlamento svedese, che non ha finora segnalato elementi di criticità.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scadrà il 2 dicembre 2024.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1228

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024;

considerato che il provvedimento stabilisce un regime di collaborazione tra i due Paesi, per favorire il rilascio delle autorizzazioni e facilitare la prestazione di servizi di trasporto internazionale di merci mediante veicoli trainati che utilizzano modalità di traghettamento marittimo ro-ro (roll-on, roll-off), fra i porti italiani e i porti egiziani, nel rispetto del principio della reciprocità di trattamento, che contribuirà in modo sostanziale a rafforzare l'interscambio commerciale;

considerato, altresì, che l'intesa è ispirata al rispetto dei princìpi di sostenibilità ambientale, con il ricorso al trasporto su nave dei soli veicoli rimorchiati, secondo la logica dell'intermodalità e del trasporto combinato;

ricordato, nell'ambito dei rapporti tra l'Unione europea e l'Egitto, che: nel 2001, l'Unione e l'Egitto hanno istituito una zona di libero scambio (FTA - free trade area) nell'ambito dell'Accordo di Associazione UE-Egitto (AA), che prevede la liberalizzazione reciproca del commercio di beni; nel 2008, l'Unione e l'Egitto hanno firmato un Accordo che prevede la liberalizzazione dei prodotti agricoli, agricoli trasformati e della pesca; nel 2013, l'Egitto ha firmato la Convenzione regionale sulle regole di origine preferenziali paneuro-mediterranee (PEM), il cui obiettivo è quello di definire regole di origine comuni nell'area PEM; dal 2020, l'Unione europea e l'Egitto sono impegnati in un dialogo commerciale regolare sulle sfide di accesso al mercato, con l'obiettivo di migliorare l'attuazione degli impegni della FTA, eliminare gli ostacoli al commercio e migliorare la trasparenza del quadro giuridico per le imprese; nel marzo 2024, l'Unione europea e l'Egitto hanno firmato una Dichiarazione congiunta che istituisce il Partenariato strategico e comprensivo bilaterale, con l'obiettivo di intensificare la cooperazione per attuare pienamente e liberare tutto il potenziale della zona di libero scambio bilaterale dell'Accordo di Associazione;

valutato che il disegno di legge in titolo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1229

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante la ratifica dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016;

ricordato che gli accordi di partenariato economico (EPA) con l'Europa sono accordi commerciali e di sviluppo, tra l'UE e i Paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico), volti al rafforzamento della cooperazione economica, attraverso la progressiva rimozione delle barriere commerciali e la conseguente facilitazione dell'accesso al mercato europeo;

rilevato che:

- il Ghana e la Costa d'Avorio sono gli unici due Paesi, tra i 16 Paesi dell'Africa occidentale, ad avere Accordi di partenariato con l'Unione europea, entrati in vigore alla fine del 2016, in applicazione provvisoria, in attesa dell'entrata in vigore del più ampio accordo regionale con l'intera Africa occidentale, i cui negoziati sono stati conclusi nel 2014, ma a cui manca ancora la firma della Nigeria;

- nel novembre 2023 si è tenuto a Bruxelles il 5º incontro del Comitato EPA Ghana-UE, sui progressi nell'attuazione dell'EPA e le prospettive per migliorare le relazioni commerciali e di investimento;

- all'inizio del 2024 è stato completato il programma "Compete Ghana", finanziato dal Fondo europeo di sviluppo (FES), nell'ambito dell'EPA tra l'UE e il Ghana, che dal 2020 al 2024 ha contribuito a migliorare la governance economica e l'ambiente imprenditoriale del Ghana, massimizzando i benefici dell'EPA per il Paese;

considerato che l'obiettivo dell'Accordo è quello di consentire al Ghana un miglior accesso al mercato dell'Unione europea, in vista del più ampio Accordo di partenariato economico regionale, promuovendo una graduale integrazione del Paese africano nell'economia mondiale e rafforzando le relazioni fra le Parti;

valutato che il disegno di legge in titolo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.


OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 194

La 4ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, finalizzato ad adeguare l'ordinamento nazionale alla normativa europea in materia di controlli sui flussi di contante in entrata e in uscita dall'Unione, di cui al regolamento (UE) n. 2018/1672 e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/776;

considerato, in particolare, che:

- l'articolo 1 modifica la legge 17 gennaio 2000, n. 7, che reca la disciplina del mercato dell'oro, ai fini del coordinamento con quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2018/1672 e al fine di evitare la sovrapposizione di obblighi dichiarativi in materia di oro, come indicato nei criteri di delega;

- l'articolo 2 aggiorna il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, recante modifiche alla normativa in materia valutaria, al fine di dare attuazione al regolamento (UE) n. 2018/1672 e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, confermando l'attuale obbligo di dichiarazione gravante su chiunque entri o esca dal territorio nazionale trasportando denaro contante (cosiddetto "denaro accompagnato") di importo pari o superiore a 10.000 euro e stabilendo disposizioni relative ai controlli e alle autorità di controllo (Agenzia delle dogane e dei monopoli e Guardia di finanza);

valutato che lo schema di decreto legislativo provvede all'adeguamento della normativa nazionale, in attuazione dei criteri delega di cui all'articolo 15 della legge del 21 febbraio 2024 n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023),

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.