Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 280 del 11/09/2024
Azioni disponibili
5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2024
280ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 15,10
IN SEDE CONSULTIVA
(1089) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo con presupposto)
Il relatore MANCA (PD-IDP) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza, che, non essendo state apportate in sede referente modifiche al testo, propone di ribadire il parere, già reso alla Commissione di merito nella seduta antimeridiana del 24 aprile 2024.
La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare, esprimendo avviso conforme al relatore.
Il relatore MANCA (PD-IDP) illustra quindi la seguente proposta: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che:
in relazione agli articoli 10 e 11 della Convenzione, viene rappresentato che le valutazioni tecniche stimano gli effetti rispetto a quelli scontati a legislazione vigente, non avendo a disposizione modelli che possano stimare i potenziali effetti comportamentali, che potrebbero aver luogo anche a prescindere dalle misure contenute nel provvedimento in oggetto; viene altresì sottolineato che, comunque, il testo della Convenzione è basato sul modello OCSE, il cui scopo è facilitare le operazioni transfrontaliere, evitando le doppie imposizioni, senza favorire fenomeni di spostamento di residenza per meri fini fiscali;
in relazione all'articolo 20, anch'esso basato sul modello di convenzione OCSE, viene rilevato che l'esenzione ivi prevista riguarda esclusivamente le somme ricevute per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione e di formazione e solo nel caso in cui tale somme provengano dall'estero; viene altresì sottolineato che l'ordinamento italiano prevede già un'ampia casistica di esenzione fiscale per le borse di studio, oltre al fatto che si tratterebbe di attività che senza la convenzione non sono poste in essere (e quindi non producono attualmente gettito), con l'aggiunta che si tratterebbe comunque di somme di bassa entità, al di sotto delle soglie di tassazione effettiva Irpef: il Governo conferma quindi l'assenza di effetti negativi di gettito;
in relazione all'articolo 4, concernente la definizione di residente, all'articolo 5, in materia di stabile organizzazione, all'articolo 6, in materia di redditi immobiliari, all'articolo 18, in materia di pensioni, all'articolo 19, in tema di funzioni pubbliche e all'articolo 22, sull'eliminazione della doppia imposizione, ed in relazione al Protocollo alla Convenzione, viene confermata l'assenza di effetti negativi di gettito,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto che da quanto previsto agli articoli 10, 11, 16 e 20 della Convenzione non derivino perdite di gettito per l'erario.".
Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata, all'unanimità.
(1053) Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
(Parere alle Commissioni 1ª e 3ª riunite sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Il relatore LIRIS (FdI) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza, che l'emendamento 1.1 (testo 2) sostituisce il riferimento del testo alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, con il riferimento alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, rideterminando la dotazione organica di tale tabella con riferimento alle qualifiche di prefetto, vice Prefetto e vice Prefetto aggiunto, nonché la dotazione organica complessiva. A tale riguardo, appare necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica al fine di valutare la neutralità finanziaria dell'emendamento in esame.
L'emendamento 1.100 (testo 2) modifica il comma 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, il quale prevede che le dotazioni organiche dei singoli ruoli della Polizia di Stato possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. L'emendamento in esame, introducendo la possibilità di modificare anche la dotazione delle carriere, oltre che dei ruoli, non appare coerente con quanto disposto dal medesimo comma 14, ovvero "fermo restando il volume organico complessivo" e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, al fine di valutare gli effetti finanziari di tale emendamento, appare necessario acquisire da parte del Governo la verifica degli effetti finanziari.
In relazione all'emendamento 1.0.1, concernente disposizioni in materia di accesso ai gruppi sportivi della Polizia di Stato e di reclutamento dei congiunti del personale delle forze di polizia deceduto in servizio o invalido per servizio, con specifico riguardo alla previsione che le prove debbano essere svolte dai candidati indossando rispettivamente la divisa ordinaria e la divisa operativa di base invernale, al fine di valutarne gli effetti finanziari di tale emendamento, occorre che il Governo chiarisca se, in base alle disposizioni vigenti, i candidati al momento dello svolgimento di tali prove abbiano già la disponibilità delle divise previste dall'emendamento in esame.
Occorre acquisire, per i profili finanziari, le valutazioni del Governo in merito all'emendamento 1.0.2, che estende al personale appartenente al ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici, le disposizioni di cui all'articolo 52-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in materia di attività libero-professionale, previste per i medici e i medici veterinari di Polizia di Stato.
Per quanto concerne l'emendamento 1.0.4, in merito alle lettere b) e c) del comma 1, le riduzioni dei corsi di formazione iniziale e dei tirocini ivi previste appaiono foriere di determinare anticipazioni della carriera giuridica ed economica del personale interessato: appare quindi necessario acquisire dal Governo la verifica degli effetti finanziari.
L'emendamento 3.0.100, al comma 1, interviene sull'articolo 6, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, che prevede che il personale del Corpo di polizia penitenziaria da adibire a servizi di istituto all'interno delle sezioni deve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti, specificando che tale previsione è relativa alle sezioni detentive. Il comma 2 dell'emendamento in esame sostituisce la tabella A del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, eliminando l'indicazione del contingente del personale maschile e del personale femminile per le qualifiche di sostituto commissario e ispettore e spostando l'intera dotazione organica della qualifica di ispettore capo a quella di ispettore. A tale riguardo, appare necessario acquisire dal Governo la verifica degli effetti finanziari.
Segnala che l'emendamento 7.0.3 (testo 2) dispone l'istituzione della Giornata nazionale in ricordo delle vittime del dovere e che l'istituzione della Giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. L'emendamento prevede che in occasione della Giornata siano organizzati, senza nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione anche, nelle scuole di ogni ordine e grado. Viene previsto inoltre che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico possa, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, dedicare adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale. A tale riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'emendamento in esame, al fine di valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri.
Non ha sono osservazioni da formulare sull'emendamento 5.100, che recepisce la condizione posta sul testo dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché sulla proposta 5.0.2 (testo 2).
La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimento, segnalando che, sulla proposta 1.1 (testo 2), non
Relativamente all'emendamento 1.100 (testo 2) non ha nulla da osservare in quanto la proposta normativa ha carattere ordinamentale e, comunque, interviene su una disposizione già dotata di una clausola di invarianza finanziaria, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito alla proposta 1.0.1 non ha nulla da osservare in quanto, con riferimento al comma 1-ter, precisa che si è reso necessario specificare il tipo di divisa da indossare per l'espletamento degli accertamenti fisici.
Con riferimento al comma 5-bis, precisa che si è reso necessario individuare le norme applicabili per la valutazione del possesso dei requisiti fisici d'accesso e, dunque, si opera il rinvio alle cause di non idoneità fisica al servizio previste per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, individuando anche la tipologia di divisa da indossare.
In ogni caso, conferma che le disposizioni hanno carattere prettamente ordinamentale e, pertanto, non sono suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito alla proposta 1.0.2 non ha nulla da
Relativamente all'emendamento 1.0.4 non vi sono osservazioni da formulare
In merito all'emendamento 3.0.100, non ha nulla da osservare in quanto, dal punto di vista finanziario, evidenzia che la presente proposta normativa, finalizzata a introdurre norme tese a eliminare differenze di genere non giustificabili in relazione all'attività istituzionale da svolgere, ha natura ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attesa l'invarianza della consistenza della dotazione organica complessiva del corpo di polizia penitenziaria.
In ordine alla proposta 7.0.3 (testo 2) l'avviso del Governo è di nulla osta a condizione che la proposta venga riformulata in un testo, di cui dà lettura.
In merito alle proposte 5.100 e 5.0.2 (testo 2), esprime l'avviso conforme del Governo.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) rileva una forte criticità nella posizione espressa dalla rappresentante del Governo, nonché dalla stessa proposta emendativa 7.0.3 (testo 2) che introduce una apposita giornata nazionale, senza tuttavia prevedere alcuna risorsa per lo svolgimento di eventi e attività di sensibilizzazione. Appare del tutto incongruo prevedere una giornata dedicata, con il possibile svolgimento di eventi, senza che siano indicate le relative e necessarie risorse. Evidenzia come non sia stato affatto chiarito dalla maggioranza come si dovrebbe procedere allo svolgimento delle attività connesse a tale istituenda giornata, in assenza di risorse.
Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati e trasmessi fino al 5 agosto, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 7.0.3 (testo 2) parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modificazioni:
- il comma 3 sia sostituito dal seguente: "3. In occasione della Giornata possono essere organizzati manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo dei fatti accaduti, nonché di riflessione sui fatti medesimi, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere attività di informazione e di consolidare l'identità nazionale.";
- il comma 4 sia sostituito dal seguente: "4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo senza nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.".
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".
La Commissione approva
(Doc. XXII, n. 14) ZANETTIN - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori
(Parere alla 6ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti approvati relativi al documento in titolo, segnalando per quanto di competenza, che non ha osservazioni da formulare.
Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone una voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.
(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane
(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 6 agosto.
La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) ricorda gli elementi istruttori già evidenziati, segnalando, per quanto di competenza, che l'emendamento 6.9 comporta maggiori oneri, in quanto sembra predeterminare un importo minimo di credito d'imposta che determinerebbe la possibilità di non rispettare i limiti di bilancio previsti.
Per le proposte 7.8 (testo 2), 7.9 (testo 2), 7.11 (testo 2) e 7.13 (testo 2), occorre avere conferma che l'estensione dell'abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno possa essere attuata con le risorse previste a legislazione vigente. Comporta maggiori, analogamente alla proposta 6.9, l'emendamento 7.16.
In relazione all'emendamento 7.0.2 occorre valutare se l'attuazione di procedure di mobilità volontaria senza il nulla osta dell'amministrazione di provenienza possa comportare in quest'ultima vacanza di posti nell'organico di fatto che necessitano di essere coperte con assunzioni determinando ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
In relazione all'emendamento 8.8, occorre valutare le risorse necessarie per promuovere un programma di partenariato.
In merito agli identici emendamenti 9.2 (testo 2), 9.3 (testo 2), 9.4 (testo 2), 9.5 (testo 2), 9.6 (testo 2), 9.7 (testo 2), 9.8 (testo 2), 9.9 (testo 2), 9.10 (testo 2), 9.11 (testo 2) e 9.13 (testo 2) occorre valutare se i contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali possono essere attuati senza nuovi o maggiori oneri. Per quanto concerne la proposta 9.20, occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza finanziaria. Relativamente all'emendamento 9.21 (testo corretto), occorre valutare con quali risorse verranno potenziati i servizi resi da remoto al cittadino e ai turisti dalle Amministrazioni pubbliche.
Riguardo alla proposta 12.3, occorre valutare se le attività di manutenzione previste potranno essere attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Riguardo alla proposta 12.0.2 (testo 2), occorre valutare se il costo relativo all'istituzione e alla gestione dell'Elenco dei boschi monumentali, da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possa essere sostenuto nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
In merito agli identici emendamenti 14.0.1 (testo 2) e 14.0.2 (testo 2), occorre valutare se le attività relative ai percorsi escursionistici potranno essere attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
In merito all'emendamento 19.0.1 (testo 2), occorre avere conferma della sussistenza delle somme oggetto di copertura a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.
Per l'emendamento 21.0.2, occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza in quanto prevede ulteriori forme di sostegno finanziario locale.
Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.
La sottosegretaria SAVINO, in relazione all'emendamento 6.9, nel rilevare che non viene modificato il limite di spesa previsto in 20 milioni di euro annui, non ha, per quanto di competenza, osservazioni.
In relazione all'emendamento 2.101, chiede l'accantonamento della proposta in quanto ancora in corso di istruttoria.
In merito alle proposte 7.8 (testo 2), 7.9 (testo 2), 7.11 (testo 2) e 7.13 (testo 2), considerato il carattere facoltativo e non perentorio della misura e che il comma 2 dell'articolo 10-bis del dl 123 del 2023 oggetto di modifica reca in ogni caso la clausola di invarianza finanziaria, esprime l'avviso favorevole del Governo.
In relazione all'emendamento 7.0.2,
In merito alle proposte 8.8, 9.2 (testo 2), 9.3 (testo 2), 9.4 (testo 2), 9.5 (testo 2), 9.6 (testo 2), 9.7 (testo 2), 9.8 (testo 2), 9.9 (testo 2), 9.10 (testo 2), 9.11 (testo 2) e 9.13 (testo 2), esprime l'avviso favorevole del Governo.
Per quanto concerne la proposta 9.20,
Relativamente all'emendamento 9.21 (testo corretto), stante il contenuto dell'attuale Relazione Tecnica, al fine di scongiurare ogni effetto negativo sulla finanza pubblica anche in presenza della clausola di invarianza, esprime parere non ostativo a condizione della riformulazione, volta a sostituire la parola "prevede" con "può prevedere".
In merito alla proposta 12.3, non ha nulla da osservare.
Riguardo alla proposta 12.0.2 (testo 2),
Relativamente alle proposte 13.5, 13.17 (testo 2) e 13.18 (testo 2), chiede l'accantonamento delle proposte in quanto ancora in corso di istruttoria.
In merito agli identici emendamenti 14.0.1 (testo 2) e 14.0.2 (testo 2), considerato che si tratta di modifiche ordinamentali, non ha osservazioni da formulare.
In merito alle proposte 18.6 (testo 2), 19.0.1 (testo 2) e 21.0.2, chiede l'accantonamento in quanto ancora in corso di istruttoria.
Non essendovi interventi, il PRESIDENTE pone ai voti la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 9.21 (testo corretto) parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola: "prevede" con la seguente: "può prevedere".
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 2.101,7.0.2, 9.20, 12.0.2 (testo 2), 13.5, 13.17 (testo 2), 13.18 (testo 2), 18.6 (testo 2), 19.0.1 (testo 2) e 21.0.2, il cui esame resta sospeso.".
La Commissione approva.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1222) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico
(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)
Il relatore LOTITO (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 1, per i profili di copertura finanziaria di cui al comma 2, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la disponibilità delle predette risorse e, in particolare, circa l'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalizzazioni già previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. In particolare, per l'utilizzo della prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, andrebbe specificata la quota afferente all'anno 2024 e l'assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti sulle predette risorse. Inoltre, considerato il diverso impiego di tali risorse, andrebbe assicurato che nessun impatto differente si realizzi sui saldi di finanza pubblica rispetto a quanto già scontato nei tendenziali. Per ciò che concerne il comma 5 e la previsione che il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni della ZES Unica per il Mezzogiorno rendano nota entro il 15 gennaio 2025 la volontà di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, andrebbero acquisite puntuali indicazioni in merito al quantum delle risorse riferibili alla politica di coesione cui si intende concretamente attingere.
In merito all'articolo 4, per i profili di copertura, premesso che alla compensazione dei relativi maggiori oneri si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di quota delle risorse residue già affluite sul suo bilancio autonomo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 73/2021, in origine finalizzate al riconoscimento di contributi a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19 da parte degli operatori del comparto sportivo, andrebbero fornite conferme in merito alle disponibilità residue, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, iscritte negli stanziamenti previsti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 2024. Andrebbe altresì confermato che il riconoscimento del credito d'imposta, rubricato come intervento di spesa in conto capitale per il solo 2024, non interessi anche l'esercizio 2025, in ragione dei meccanismi di acconto/saldo che caratterizzano di norma il pagamento dei tributi. Infine, sul comma 7, dal momento che la norma prevede che il Dipartimento dello sport trasmetta mensilmente alla Ragioneria generale dello Stato le informazioni relative ai contributi riconosciuti come crediti d'imposta al fine di verificare l'andamento della spesa complessiva, andrebbe fornita conferma dell'effettiva possibilità da parte del citato Dipartimento di poter provvedere a tali compiti avvalendosi delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente.
Relativamente all'articolo 5, commi 1 e 2, per i profili di quantificazione, la relazione tecnica osserva che le casistiche interessate sarebbero "più teoriche che pratiche" e che, pertanto, la misura non registrerebbe impatti stimabili sul tendenziale delle entrate. Dal momento che la relazione tecnica ammette che la riduzione dell'aliquota IVA alle attività in questione è comunque suscettibile di riflettersi in minore gettito per l'erario, sia pure di limitata entità, relativamente ad una circoscritta platea di maestri di sci che pratichi le attività di insegnamento in regime di assoluta autonomia professionale, sarebbe utile acquisire una stima delle minori entrate per l'erario.
Per ciò che concerne l'articolo 7, in relazione al comma 3, osserva che la quantificazione riportata presuppone un gettito finora registrato in termini di imposta sostitutiva per il 2024 pari a circa 1.030 milioni di euro, con minori introiti per imposte dirette valutate conseguentemente in circa 192 milioni di euro annui, a fronte di una stima iniziale pari rispettivamente a quasi 656 e 122 milioni di euro. Su tali valori è opportuno acquisire un'espressa conferma, con dati di maggior dettaglio, non disponendosi di autonomi elementi di riscontro. Chiede inoltre conferma della disponibilità dal 2027 dei 19,2 milioni di euro previsti come copertura a valere sulle risorse del Fondo ISPE.
Relativamente all'articolo 9, commi 1 e 2, in relazione agli obblighi assicurativi posti in capo a soggetti privati, assumendo un'equivalenza finanziaria fra premi versati e prestazioni fornite (con effetti quindi nulli, almeno ex ante, sul bilancio dell'INAIL), fa presente che i premi versati risulteranno ope legis deducibili dal reddito d'impresa, in quanto obbligatori, con possibili conseguenze negative sul corrispondente gettito fiscale. Al riguardo, andrebbero forniti elementi di chiarimento. Riguardo ai commi 3 e 4, nel segnalare la deroga ai principi di contabilità riguardo al mantenimento delle somme in bilancio non impegnate per destinarle ad altre finalità, andrebbe valutato se tale deroga possa comportare effetti finanziari negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, essendo i saldi tendenziali costruiti secondo il criterio della legislazione vigente. Sul piano contabile, per il comma 3, evidenzia che la gamma dei residui di "stanziamento" o impropri, citati nella relazione tecnica, dovrebbero interessare i soli stanziamenti di spesa in conto capitale a fronte della destinazione al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Al riguardo è opportuno fornire delucidazioni.
Per quanto concerne l'articolo 10, commi 8-10, attesa la clausola di invarianza finanziaria, andrebbe confermata l'assenza di oneri derivanti dall'adozione, da parte delle Amministrazioni pubbliche, delle idonee misure di carattere informatico per il recepimento della riforma del sistema di rilevazione e per riclassificare le voci dei propri piani dei conti.
Relativamente all'articolo 11, comma 1, recante il rifinanziamento del Fondo emergenze nazionali (FEN) mediante la rifinalizzazione di risorse che erano destinate alla gestione degli interventi destinatati all'emergenza COVID-19, nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, andrebbero fornite delucidazioni in merito agli stanziamenti interessati dalla riduzione. In relazione al comma 2, relativamente all'adeguamento della dotazione del FEN per il 2024 ivi prevista, andrebbero fornite conferme in merito agli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, trattandosi di maggiori spese in conto capitale che di norma sono articolate in più annualità a ragione delle procedure previste a legislazione vigente per il perfezionamento degli impegni di spesa.
In merito all'articolo 13, comma 2, che prevede una procedura di verifica dei requisiti ivi stabiliti per gli enti posta a carico del ministero dell'Università e della Ricerca, ai fini dell'accesso al finanziamento di cui al comma 1, andrebbe confermato che tale procedura possa essere attuata dal dicastero competente avvalendosi, a tal fine, delle sole risorse umane e strumentali previste dalla legislazione vigente.
In riferimento all'articolo 14, al fine di comprovare l'adeguatezza delle risorse stanziate ai fini richiamati dal comma 1, considerando l'esclusione di compensi da corrispondere ai componenti del comitato, ma che agli stessi componenti andrà in ogni caso riconosciuto il rimborso delle spese, andrebbero forniti elementi informativi aggiuntivi, nonché le ipotesi considerate, in merito alla stima dei previsti fabbisogni di spesa da sostenersi.
Per quanto riguarda l'articolo 15, comma 1, occorre chiarire il motivo per cui si produrrà integralmente nel 2025 il rischio della mancata restituzione dei prestiti deliberati nell'ultima parte del 2024 e nel 2025: infatti, se rileva il momento dei mancati rimborsi appare improbabile che essi si verifichino tutti già nel 2025, presupponendo finanziamenti pluriennali.
Relativamente all'articolo 19, andrebbe chiarito se la misura di cui al comma 1, che dilaziona i termini previsti per la definizione del riparto del contributo tra le regioni, si applica alle sole regioni a statuto ordinario che sono in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023 o a tutte le regioni a statuto ordinario. Andrebbero, inoltre, chiarite le modalità con cui le regioni a statuto ordinario che eventualmente non presentano un disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023 debbano adempiere all'obbligo del conseguimento del contributo alla finanza pubblica per l'anno 2024 così come indicato in tabella 1. Considerato che il recupero del contributo alla finanza pubblica ha un carattere meno stringente e posticipato, andrebbe confermata l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Per quanto riguarda le modalità di copertura in termini di saldo netto da finanziarie mediante la riduzione delle risorse iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria», andrebbe fornita una rassicurazione circa il carattere prudenziale nell'utilizzo della presente forma di copertura finanziaria. Inoltre, al fine di riscontrare la quantificazione, andrebbe fornita una ricostruzione analitica dei risparmi che si prevede di ottenere, evidenziando il differenziale tra i tassi attesi e quelli ora previsti e dati sui risparmi già conseguiti sulle emissioni di debito già emesse e su quelli che si prevede di conseguire.
Relativamente all'articolo 20, per i profili di copertura, andrebbero forniti maggiori dettagli circa le somme residue presenti sul Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 104 del 2023. In particolare, andrebbero chiarite le ragioni per cui le somme sono iscritte in conto residui e se quindi corrispondano a impegni di spesa già assunti ovvero possano essere utilizzate senza pregiudizio nei confronti delle finalità già previste a legislazione vigente.
Per ulteriori osservazioni, rinvia al dossier del Servizio del bilancio n. 178.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi istruttori richiesti in una prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(483) Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità
(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 30 luglio.
La sottosegretaria SAVINO si impegna a svolgere una pronta verifica per fornire gli elementi richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(939) Giulia COSENZA e altri. - Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono
(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.
La sottosegretaria SAVINO si impegna a svolgere una pronta verifica per fornire gli elementi richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(961) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle Forze dell'ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 agosto.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a poter fornire i chiarimenti richiesti.
La sottosegretaria SAVINO si impegna a svolgere una pronta verifica per fornire gli elementi richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche
(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 aprile.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a poter fornire i chiarimenti richiesti.
La sottosegretaria SAVINO si impegna a svolgere una pronta verifica per fornire gli elementi richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1123) Erika STEFANI. - Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale
(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 agosto.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a poter fornire i chiarimenti richiesti.
La sottosegretaria SAVINO si impegna a svolgere una pronta verifica per fornire gli elementi richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1136) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale
(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 luglio.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a poter fornire i chiarimenti richiesti.
La sottosegretaria SAVINO si impegna a svolgere una pronta verifica per fornire gli elementi richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(915) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia
(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie
(942) MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima
(980) FAZZONE e altri. - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie
(1002) Ylenia ZAMBITO e altri. - Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria
(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 agosto.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a poter fornire i chiarimenti richiesti.
La sottosegretaria SAVINO si impegna a svolgere una pronta verifica per fornire gli elementi richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,45.