Legislatura 19ª - 10ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 212 del 15/07/2024

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1161

 

G/1161/13/10 (già em. 7.0.3)

Ternullo, Silvestro, Minasi

Il Senato,

     in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,

   premesso che:

     il decreto-legge in esame reca norme in materia di professioni sanitarie;

     il decreto legislativo 30/12/1992, n. 502 reca disposizioni in materia di riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, al fine di permettere una maggiore valorizzazione di tali professioni, in linea con le esigenze del Servizio Sanitario nazionale;

     l'articolo 8 del citato decreto legislativo disciplina i rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali;

     il passaggio dei veterinari ACN alla fascia dirigenziale non solo non comporterebbe per la P.A. un aggravio di spesa, ma implicherebbe persino sotto diversi aspetti un risparmio di spesa;

     prendendo in considerazione la quota oraria stipendiale, il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti veterinari è di euro 47.015,77 (Capo II, articolo 61, comma 3, dell'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Sanità - Triennio 2019- 2021 del 28.09.2023) più le indennità;

     i veterinari ACN percepiscono invece 29,99 euro per ogni ora di lavoro svolta (riferimento ACN 2024, triennio 2019-2021). Ciò vuol dire che un Veterinario ACN con un incarico pari a 38 ore settimanali percepisce una retribuzione annua lorda pari a euro 59.260, a cui va ad aggiungersi la parte variabile dello stipendio (circa 800 euro) più le indennità;

   alla suddetta retribuzione base vanno aggiunte una serie di indennità accessorie previste dall'Accordo Collettivo Nazionale e dall'Accordo Integrativo Regionale;

    tra queste indennità si annoverano a titolo meramente esemplificativo: indennità di spese di viaggio, indennità chilometriche, indennità di piena disponibilità, premio di informatizzazione, responsabile di branca, ecc.;

    i veterinari ACN percepiscono pertanto una retribuzione base superiore a quella dei dirigenti dipendenti; perciò, anche il gap del 9 per cento in più versato dai dirigenti a livello previdenziale (24 per cento ACN VS 33 per cento dirigenti), verrebbe ampiamente compensato. D'altronde la copertura finanziaria è stata già ritenuta valida dalla legge n. 449 del 1997 che ha permesso tale transito ai medici e professionisti convenzionati ACN (fino al 2012), ad esclusione proprio dei medici veterinari ma solo perché entrati contrattualmente (con la stessa retribuzione degli specialisti ambulatoriali) nella specialistica ambulatoriale nel 2006;

     oltre a quanto su esposto, vi sarebbe un altro risparmio di spesa per la Pubblica Amministrazione, considerato che le Aziende Sanitarie godrebbero del vantaggio di avere, quali dirigenti, specialisti veterinari convenzionati già in servizio e già formati su tutte le mansioni che un dirigente deve svolgere e in tal modo la pubblica amministrazione non dovrebbe affrontare i costi di formazione del personale neoassunto, costi che attualmente affronta poiché attinge, per coprire i ruoli dirigenziali, a personale esterno e inesperto. I veterinari ACN, invece, rappresentano una risorsa già formata;

    occorre altresì specificare che le ore già coperte dal personale veterinario inquadrato ai sensi del presente emendamento sarebbero rese indisponibili, ciò vuol dire che le ore attualmente svolte in qualità di veterinari ACN dal personale interessato dal presente emendamento non sarebbero ridistribuite, con la conseguente copertura finanziaria necessaria per la retribuzione economica dei veterinari convenzionati interessati dal presente passaggio,

   impegna il Governo:

     a prevedere quanto esposto in premessa.

G/1161/14/10 (già em. 3.0.3)

Ternullo, Silvestro

Il Senato,

     in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,

   premesso che:

     il decreto-legge in esame reca norme in materia di professioni sanitarie,

     l'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 - "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421" -, reca disposizioni in materia di accordi contrattuali, prevedendo che le regioni definiscono l'ambito di applicazione degli stessi ed individuano i soggetti interessati, con specifico riferimento agli aspetti ivi elencati,

   impegna il Governo:

    ad adottare misure volte a prevedere che, ai fini della definizione degli accordi contrattuali ai sensi del comma 1 del citato articolo 8-quinquies, le regioni individuino criteri per assicurare la ripartizione delle risorse disponibili tra le aziende sanitarie locali in misura direttamente proporzionale al numero degli utenti del servizio sanitario nazionale iscritti, presso ciascuna azienda sanitaria locale, negli elenchi di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

G/1161/15/10 (già em. 3.0.4)

Ternullo

Il Senato,

     in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,

   premesso che:

     il decreto-legge in esame reca norme in materia di professioni sanitarie;

     con la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (Legge 5 agosto 2022, n.118), il Legislatore è intervenuto sulle modalità di partecipazione al SSN delle strutture sanitarie private (art. 15) rivedendo in ottica di maggiore concorrenza la normativa relativa l'accreditamento istituzionale (art. 8-quater, comma 7 del d.lgs. 502/1992) e agli accordi contrattuali (art. 8-quinquies), 

     il provvedimento, che vincola l'adozione dei nuovi criteri alla possibilità delle Regioni di accedere ai finanziamenti integrativi del SSN, individua nuove modalità di valutazione dell'accreditamento da parte di nuove strutture pubbliche e private in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza. Tali criteri si applicano inoltre per l'avvio di nuove attività da parte di strutture già accreditate e per la selezione dei soggetti privati per la stipula degli accordi contrattuali.  Non è stata affatto valutata l'unica caratteristica che regola l'esistenza o l'avvio di attività sanitarie di qualsiasi tipologia e modalità di erogazione: il fabbisogno infatti si propone di richiamare e rafforzare l'applicazione dell'articolo 8-ter dello stesso dlgs 502 del 1992. La non determinazione del fabbisogno da parte delle Regioni è stato alla base dello sviluppo giurisprudenziale dei vari TAR e infine del Consiglio di Stato e della loro soccombenza difronte a nuove iniziative sanitarie intraprese;

     la nuova normativa, come definita dal Decreto del Ministero della Salute del 19 dicembre 2022, demanda alle Regioni l'obbligo di mettere periodicamente a bando sia gli accreditamenti esistenti sia il budget storico finora assegnato alle strutture private accreditate che già operano per il SSN. In un contesto di generale difficoltà economica da parte di molte strutture - dovuto alla riduzione delle tariffe, ai tetti di spesa di cui al Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 15, co. 14 e alla carenza di personale - il nuovo obbligo delle Regioni di dover rimettere a gara accreditamenti e budget storico affidato alle strutture accreditate, desta stupore e grande preoccupazione per la sostenibilità economica degli ospedali e delle strutture sociosanitarie; 

     l'apertura del mercato da parte di ogni Regione e la messa a bando periodica del budget storico assegnato, se attuata senza tenere in considerazione tutte le implicazioni economiche, sociali, occupazionali, oltre che di "know-how" sanitario, rischia inoltre di favorire l'entrata dei grandi gruppi ospedalieri internazionali e dei fondi di investimento, pregiudicando, in particolare, la sostenibilità economica non solo delle strutture benefit ma  anche  delle storiche eccellenze sanitarie non-profit tipiche del mondo religioso, il cui orientamento è dato unicamente dall'assistenza. Il risultato di tale normativa, pertanto, è ben lontano da quello prefissato dal legislatore: si rischierebbe di dare luogo a dinamiche "iperconcorrenziali" (un paradosso in sanità addirittura escluso dalle normative europee, vedi direttiva UE/123/2006 (cfr. art. 2.2, lett. f)), tali da provocare una dinamica di lotta al "ribasso" nella gestione delle strutture, a vantaggio dell'offerta puramente privatistica di servizi sanitari a cui rispondono gli operatori più grandi, in grado di fare economie di scala anche a scapito della qualità dei servizi.  Già avvenuto nella Regione Toscana che ha indetto delle gare selettive al ribasso adesso impugnate in sede amministrativa;

     la previsione di procedure competitive per l'assegnazione degli accreditamenti e dei budget non appare inoltre in grado di generare efficienza economica, in quanto la remunerazione sulla base di tariffe definite a livello regionale impedisce la possibilità di improntare la selezione delle strutture sugli oneri delle prestazioni a carico del SSN;

     la revisione della normativa sull'accreditamento operata con la legge concorrenza 2021, in sintesi, appare non in grado di qualificare realmente l'offerta del SSN, bensì penalizzante per tutte le strutture (ospedaliere, sociosanitarie, residenziali per anziani, disabili o persone con patologie psichiatriche), in particolar modo le non-profit, che continuano a svolgere una determinante funzione di supporto al SSN nonostante le gravi difficoltà finanziarie dovute in modo significativo dai tetti di cui al cosiddetto decreto-legge n. 95 del 2012 e alla carenza di personale; 

     in sede di Conferenza delle Regioni, in particolare, è emersa preoccupazione per i rischi derivanti dall'applicazione della norma nei servizi dell'ambito sociosanitario, ma anche per le strutture sanitarie, legata alla possibilità che strutture private accreditate già appartenenti a reti e/o PDTA regionali possano perdere l'accreditamento o non riescano ad accedere al contratto attraverso la procedura prevista. Le Regioni hanno quindi chiesto una proroga di sei mesi per l'adeguamento degli ordinamenti regionali alle disposizioni di cui all'articolo 8-quater, comma 7 e all'articolo 8-quinquies, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 come definite dal decreto del Ministero della Salute del 19 dicembre 2022 e l'istituzione di un Tavolo di confronto con il Ministero, le Regioni e le altre Amministrazioni centrali interessate, al fine di individuare soluzioni condivise alle problematiche attuative della normativa vigente; 

     la Conferenza Stato-Regioni ha poi sancito l'Intesa sulle modifiche del decreto del Ministero della Salute del 19 dicembre 2022, prorogando al 31 marzo 2024 l'adeguamento degli ordinamenti regionali alla nuova normativa sull'accreditamento; 

     da ultimo, il termine di adeguamento ai nuovi criteri di accreditamento è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024 durante l'esame parlamentare del Decreto-legge Milleproroghe (DL 215/2023). La proroga è entrata in vigora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione 18/2024,

   impegna il Governo:

      per superare le criticità dei nuovi criteri di accreditamento, ad adottare misure volte a:

     1) prevedere modifiche del comma 1-bis dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, sopprimendo la previsione della pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, recependo le preoccupazioni sorte in seno alla Conferenza delle Regioni ed evitando l'insorgere di dinamiche iperconcorrenziali che penalizzerebbero in primis i cittadini;

     2) a sostituire le procedure di selezione con quelle di contrattualizzazione, mantenendo in questo modo la possibilità delle Regioni di poter rivedere periodicamente l'assegnazione del budget alle strutture accreditate. 

G/1161/16/10 (già em. 4.21)

Rosso, Silvestro

Il Senato,

     in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,

   premesso che:

     il decreto-legge in esame reca norme in materia di professioni sanitarie;

     l'articolo 1-quater (Disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica) del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al comma 3, primo periodo, prevede, tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al successivo comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi,

   impegna il Governo:

     ad adottare misure volte a estendere la possibilità di fruizione del cosiddetto bonus psicologo anche alle strutture sanitarie private che erogano prestazioni di terapia o supporto psicologico.

G/1161/17/10 (già em. 4.22)

Occhiuto, Ternullo, Silvestro, Lotito

Il Senato,

     in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,

   premesso che:

     il decreto-legge in esame reca norme in materia di professioni sanitarie,

   impegna il Governo:

     ad adottare misure volte a introdurre la possibilità per il personale docente a tempo pieno strutturato presso strutture afferenti al SSN, di essere trattenuto in servizio fino al compimento del 72° anno di età.

G/1161/18/10

Murelli, Cantù, Minasi

Il Senato,

          in sede di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,

     premesso che:

          il comparto dei dispositivi medici, che rappresenta un asset di eccellenza riconosciuto a livello internazionale, si distingue per una particolare ampiezza, trasversalità e complessità e per una elevata differenziazione di mercato, filiera e prodotto;

          tale differenziazione appare particolarmente evidente se si considera la destinazione d'uso finale dei dispositivi sulla quale si consolida una delle principali differenziazioni: quella tra i dispositivi destinati al Servizio Sanitario Nazionale - e in quanto tali sottoposti a dinamiche di controllo della spesa pubblica nonché di supervisione medica - e i dispositivi destinati al mercato privato, composto dai professionisti o dai diretti consumatori;

          i dispositivi destinati al mercato privato allargano il perimetro del settore fino a travalicare i confini dell'odontoiatria, della cosmetica e dell'ottica, ne sono esempi familiari gli occhiali, le lenti a contatto e le soluzioni per la relativa manutenzione, i termometri, i dentifrici e i collutori, le creme barriera, i test auto-diagnostici di gravidanza, gli impianti e le protesi dentali;

          dall'utilizzo diretto da parte dei consumatori o da parte di professionisti derivano necessità regolatorie e normative differenti e, attualmente, non riconosciute dalla normativa italiana;

          il framework regolatorio che disciplina attualmente il settore dei dispositivi medici origina dal Regolamento europeo per i dispositivi medici, Regolamento UE 2017/745 (cosiddetto MDR), e dal Regolamento europeo per i dispositivi medico diagnostici in vitro, Regolamento UE 2017/746 (cosiddetto MDVR);

          la procedura di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni aggiornate all'MDR e MDV, avviata a maggio 2022 e avvenuta con la pubblicazione del decreto legislativo 5 luglio 2022, n. 137 e del decreto legislativo 5 luglio 2022, n. 138 in data 13 settembre 2022, a dispetto della natura self-executive della fonte, non è stata una trasposizione neutrale dei principi e delle linee guida europee, bensì un'implementazione maggiormente restrittiva rispetto a quanto richiesto dalla disciplina comunitaria, over ruling che pone le imprese che operano nel nostro Paese in condizioni di svantaggio competitivo sul mercato europeo e internazionale;

          la distorsione della liberta d'impresa e concorrenzialità risulta lampante nella disciplina della pubblicità dei dispositivi, sulla quale il Regolamento MDR si limita a fornire indicazioni di principio che mettono al centro la priorità di corretta informazione e trasparenza, mentre al contrario il decreto legislativo n. 137 del 2022 interviene con un lista di divieti espressi e con procedura burocratica di autorizzazione preventiva imposta su tutti i casi che non rientrano nei divieti e su ogni singolo messaggio pubblicitario destinato al consumatore finale;

          tale procedura, oltre ad essere fonte di appesantimento burocratico e fattore di limitazione della competitività italiana rispetto agli altri Paesi UE/oltreoceano, rappresenta un elemento di incertezza e di rischio per le imprese, le quali assistono spesso ad interventi correttivi sui messaggi che ottengano l'effetto opposto a quello alla base della norma, rendendo spesso i claim poco chiari e incompleti a danno dei consumatori è destinato l'uso;

     considerato che:

          i profili di trasparenza, corretta e completa informazione dei consumatori sono particolarmente rilevanti e indispensabili per i dispositivi destinati al mercato privato, dove i medesimi consumatori dovrebbero essere posti nella condizione di effettuare una scelta consapevole tra prodotti simili;

          molte delle motivazioni alla base del controllo e della limitazione promozionale sono state traslate al settore dei dispositivi medici da quello dei farmaci e, per tale ragione, risultano essere state elaborate con l'obiettivo di limitare l'abuso oltre che di valutarne i rischi connessi all'assunzione;

          che entrambe le motivazioni sopra citate non sono applicabili ai dispositivi medici, dove il rischio di abuso risulta assente, mentre quelli connessi all'utilizzo sono ampiamente prevenuti dalle etichette e dalle norme propedeutiche alla marcatura CE e, in ogni caso, possono ritenersi ulteriormente ridotte da una corretta informazione promozionale;

     impegna il Governo:

          a promuovere momenti di confronto e consulto delle Associazioni di categorie rappresentative del settore dispositivi medici anche in considerazione delle Linee Guida previste dall'articolo 26, comma 5 del decreto legislativo n. 137 del 2022 e attese da diversi mesi;

          a promuovere misure di semplificazione della procedura autorizzativa, ritenendo, per esempio, automaticamente autorizzato l'utilizzo di informazioni previamente autorizzate nella documentazione di marcatura CE, ivi incluse quelle riportate su etichetta, imballaggio, istruzioni, manuali d'uso, tramite autocertificate delle imprese a fronte del saldo delle tariffe dovute;

          a favorire iniziative volte a concentrare le risorse e le strutture del Ministero della Salute dedicate alle procedure autorizzative al più efficace controllo ex post delle iniziative promozionali e pubblicitarie presenti sul mercato, anche al fine di identificare eventuali condotte sleali.

G/1161/19/10 (già em. 3.32)

Leonardi, Russo, Berrino

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,

   premesso che:

          il provvedimento all'esame reca misure urgenti di garanzia per l'erogazione e il monitoraggio delle prestazioni sanitarie, anche ai fini della riduzione delle liste di attesa e al rispetto dei tempi massimi previsti per l'accesso alle prestazioni e ai servizi sanitari che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione, con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale;

          come indicato dal Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021, l'area oncologica è considerata prioritaria per lo sviluppo di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), a garanzia della tempestività della diagnosi e del trattamento;

   considerato che:

          oltre la redazione territoriale dei PDTA, è necessario tenere in considerazione l'esigenza di garantire la definizione di standard minimi omogenei, pur nel rispetto delle specificità territoriali, che consentano l'erogazione uniforme delle prestazioni, nonché l'adozione di sistemi di valutazione delle performance a livello nazionale;

   impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di adottare le linee guida nazionali per la redazione dei PDTA regionali in ambito oncologico, che forniscano indicazioni sugli standard minimi omogenei a cui ogni Regione è chiamata ad attenersi.

G/1161/20/10 (già em. 5.0.7)

Russo

Il Senato,

     in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,

   premesso che:

      il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie;

     uno dei problemi più dibattuti in materia di servizio sanitario nazionale è la necessità di rispondere quanto prima alla carenza di personale medico nelle aree disagiate e alla forte difficoltà da parte delle aziende sanitarie a reperire professionisti per garantire sul territorio l'assistenza;

     le aree a più ampia dispersione di popolazione sono, infatti, moltissime in un Paese rurale e montano come l'Italia, e sono le prime a subire la grave carenza di medici la cui drammaticità si aggraverà ulteriormente nei prossimi anni;

     è, quindi, necessario lavorare per prevedere incentivi sia per trattenere il personale nelle sedi più disagiate, come le isole minori, le zone montane e periferiche, sia, nel contempo, attrarre il personale sanitario e socio-sanitario nelle strutture cosiddette di frontiera;

   impegna il Governo: 

     a valutare l'opportunità di introdurre adeguate misure premiali, anche di carattere economico, per l'attività pre­stata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nelle zone disagiate, nonché per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta operanti in tali zone.

G/1161/21/10 (già em. 5.0.16)

Satta, Russo

Il Senato,

  in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,

   considerato che:

     ad oggi in tutto il sistema sanitario nazionale permane uno stato generalizzato di grave carenza di organico del personale sanitario;

     sussiste la necessità di individuare una soluzione che consenta di garantire nei presidi ospedalieri la continuità assistenziale e gli standard previsti dai LEA,

     è necessario consentire alle aziende sanitarie, sussistendo le prescritte condizioni di necessità e urgenza, di garantire la continuità del servizio o mediante proroga degli affidamenti in scadenza o mediante nuovo affidamento, nelle more dell'avvio o definizione delle procedure volte al reclutamento di personale sanitario a copertura dei posti vacanti in dotazione organica,

    impegna il Governo:

     per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale sanitario, a valutare l'opportunità di permettere alle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di affidare a terzi i servizi medici afferenti alla specialità di anestesia e rianimazione per un ulteriore anno, superando il limite previsto di "in un'unica occasione e senza possibilità di proroga" di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.

G/1161/22/10 (già em. 6.0.7)

Calandrini

Il Senato,

     in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,

   considerato che:

     l'articolo 380 del Codice Civile prevede che l'amministratore di sostegno, nominato dal Giudice tutelare, debba annualmente presentare una rendicontazione del denaro dell'amministrato utilizzato per far fronte a tutte le spese sanitarie e ordinarie sostenute per suo conto;

     il tutore delle persone disabili che sia anche caregiver familiare sostiene un impegno sia fisico che economico per svolgere correttamente la sua attività nei confronti dei propri cari affetti da disabilità;

   impegna il Governo a:

     valutare l'opportunità di far venire meno l'obbligo di rendicontazione annuale di cui all'articolo 380 del Codice Civile qualora l'amministratore di sostegno o tutore sia anche caregiver familiare così come definito dall'articolo 1 comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

G/1161/23/10 (già em. 1.16)

Russo

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,

   premesso che: 

          il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie;

          l'articolo 1, allo scopo di governare le liste di attesa, in coerenza con l'obiettivo "Potenziamento del Portale della Trasparenza" previsto dal PNRR, istituisce presso l'AGENAS la Piattaforma nazionale delle Liste di Attesa, diretta a realizzare l'interoperabilità con le piattaforme per le liste di attesa relative a ciascuna regione e provincia autonoma e, in particolare, a garantire l'efficacia del monitoraggio di livello nazionale in merito ad una serie di aspetti espressamente definiti;

          se è vero che la Piattaforma nazionale renderà più evidente lo straordinario impegno quotidiano del personale del Servizio sanitario nazionale che, attualmente, è già in grado di assicurare più di un milione di prestazioni specialistiche al giorno ai nostri cittadini, è altrettanto vero che in sanità, per caratteristica specifica del settore, nonostante si aumenti l'offerta, questa viene immediatamente saturata dalla domanda, peraltro, in misura tendenzialmente illimitata;

          stando così le cose, appare importante, tra le altre, puntare in modo più incisivo sull'appropriatezza prescrittiva, rendendo obbligatorio, ad esempio, nelle prescrizioni l'inserimento del codice di codifica del quesito diagnostico (codice ICD9) e almeno per le 69 prestazioni più critiche come radiografie, tac e risonanze magnetiche, anche l'indicazione del livello di priorità (codice Rao);

          l'obbligo di inserimento dei codici, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica permetterebbe di verificare con facilità l'appropriatezza della prescrizione attraverso l'analisi automatica della coerenza tra i diversi codici inseriti e consentirebbe, attraverso l'esame dei flussi, alle aziende di intervenire eventualmente sui prescrittori; 

     impegna il Governo: 

          a valutare l'opportunità di garantire l'efficacia del monitoraggio di livello nazionale anche in merito all'appropriatezza nell'accesso alle prestazioni, attraverso l'obbligatorietà, anche in via sperimentale per un periodo limitato, sia della compilazione del codice ICD9 CM, per la codifica del quadro diagnostico nella prescrizione delle prestazioni ambulatoriali, che del codice RAO, almeno in tutte le prescrizioni delle prestazioni critiche.

G/1161/24/10 (già em. 4.0.22)

Russo

Il Senato,

   in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,

   premesso che: 

     il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie;

     secondo l'ultima indagine condotta da FADOI (Federazione delle Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti) in media 3 ricoveri su 10 si potrebbero evitare con una migliore presa in carico dei pazienti da parte dei servizi territoriali e il 20% dei ricoveri impropri in Pronto Soccorso è di natura sociale più che sanitaria;

     una delle motivazioni più frequenti dell'elevato tempo di attesa per una prestazione sanitaria è il cosiddetto "no-show" ovvero la mancata presentazione dei pazienti ad una visita, che rappresenta un problema in termini di pianificazione degli appuntamenti e di sostenibilità economica, ma soprattutto di salute dei cittadini perchè se il paziente non si presenta ad una visita o ad un esame diagnostico non è possibile valutarne lo stato di salute, rischiando di trascurare patologie che necessiterebbero un trattamento;

     in questo solco, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, che rappresentano il primo punto di contatto con i cittadini, possono svolgere un importante ruolo di "filtro" delle prestazioni per evitare che si faccia ricorso al pronto soccorso per trovare un'assistenza che non si è riusciti a ricevere sul territorio;

     una comunicazione sanitaria digitalizzata consentirebbe una riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso, assicurando interventi e prestazioni necessari a chi ne ha veramente bisogno;

     in particolare, i servizi di televisita, quali la richiesta di prescrizione elettronica, la consulenza online e la condivisione con il paziente della refertazione medica,  favorirebbero una migliore comunicazione tra medico e paziente e, di conseguenza, consentirebbero da un lato l'appropriatezza prescrittiva e dall'altro una drastica riduzione degli accessi impropri in Pronto Soccorso allentando, così, la pressione che grava sulle strutture ospedaliere e favorendo lo smaltimento delle liste di attesa;

   impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità di stanziare, in occasione del primo provvedimento utile, adeguate risorse destinate all'incentivazione dell'acquisto, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di servizi o soluzioni digitali per la gestione automatizzata degli appuntamenti, la comunicazione con i pazienti e l'effettuazione di prestazioni base di telemedicina, quali la televisita.

Art. 3

3.35 (testo 2)

Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella

     Dopo il comma 8, inserire il seguente:

     «8-bis. Per le finalità di cui al comma 8, e in adempimento al Piano nazionale di Governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021, il Ministero della Salute, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'AGENAS, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, adotta le linee guida contenenti standard minimi omogenei per la redazione dei PDTA regionali in ambito oncologico, nonché la definizione di una rete di patologie al fine di incrementare la qualità, l'appropriatezza, la tempestività, l'equità delle cure e il monitoraggio del livello di aderenze alle terapie.».

3.37 (testo 2)

Lorenzin

     Dopo il comma 8, inserire il seguente:

     «8-bis. Con accordo tra il Governo e le regioni, su proposta del Ministro della salute, previa concertazione con le Federazioni nazionali delle professioni sanitarie, sono individuati i compiti, diversi da diagnosi, prognosi e terapia, riservati in via esclusiva alla professione medica, che possono essere affidati alle altre professioni sanitarie in possesso di adeguata competenza.».