Legislatura 19ª - 10ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 212 del 15/07/2024

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 157

La 10a Commissione permanente, esaminato l'Atto del Governo n. 157,

preso atto che:

lo schema di decreto legislativo reca numerose modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevedendo l'estensione della disciplina per la protezione da agenti cancerogeni o mutageni nei luoghi di lavoro all'ambito delle sostanze tossiche per la riproduzione umana in coerenza con la direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022;

lo schema di decreto legislativo è conseguente alle disposizioni di delega di cui agli articoli 1 e 8 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, relative al recepimento della direttiva (UE) 2022/431;

considerato che:

lo schema di decreto è opportunamente mirato al recepimento della direttiva (UE) 2022/431, per cui, nell'apportare le necessarie modificazioni al decreto legislativo n. 81 del 2009, non introduce nell'ordinamento italiano disposizioni ulteriori o diverse rispetto a quelle previste dalla direttiva stessa;

l'articolo 1 dello schema di decreto è volto all'esclusione dei casi di esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione umana dalla possibilità di derogare all'obbligo, per il datore di lavoro committente di appalti o opere da svolgersi all'interno della propria azienda, di adozione di un documento unico di valutazione dei rischi, escludendo inoltre, all'articolo 2, la possibilità, per i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori, di svolgere la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate;

il successivo articolo 3 estende l'ambito delle sanzioni penali a carico del datore di lavoro per il mancato rispetto dell'obbligo di valutazione dei rischi ai casi in cui l'inadempimento concerna lavoratori esposti a rischi da sostanze tossiche per la riproduzione umana;

lo schema di decreto definisce all'articolo 10 i termini dell'estensione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana dell'applicazione delle norme in materia di eliminazione o riduzione degli agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro;

la disciplina riguardante la valutazione dei rischi relativi all'esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni e mutageni è estesa dall'articolo 11 alle sostanze tossiche per la riproduzione;

l'articolo 12 estende, con riferimento alle sostanze tossiche per la riproduzione, gli obblighi concernenti l'attuazione di misure tecniche, organizzative e procedurali relativi all'esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni e mutageni;

il successivo articolo 13 estende la disciplina in materia di informazione e formazione per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni ai lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione umana;

il medesimo articolo 13, al comma 1, lettera c), nell'integrare l'articolo 239 del decreto legislativo n. 81 del 2008, reca una previsione volta all'informazione e alla formazione del personale delle strutture sanitarie esposto ad agenti cancerogeni o mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, per la quale risultano opportune una definizione più certa della periodicità e una migliore chiarezza nella formulazione;

l'articolo 13, comma 1, lettera d), reca un riferimento al regolamento (CE) n. 1907/2006, che, tuttavia, non riguarda l'etichettatura di sostanze pericolose, mentre l'etichettatura dei rifiuti, i quali rientrano nell'ambito degli agenti cancerogeni o mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione, è materia del regolamento (CE) n. 1272/2008;

gli articoli 14 e 15 prevedono l'estensione, in riferimento alle sostanze tossiche per la riproduzione, dell'ambito di applicazione di diverse previsioni di adempimenti a carico del datore di lavoro a tutela dei lavoratori in caso di eventi non prevedibili e nel caso di operazioni lavorative particolari;

l'articolo 32 del decreto legislativo n. 81 del 2008 elenca le classi di laurea triennale e magistrale esonerate dal corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro;

l'articolo 11 dello schema di decreto modifica l'articolo 236 del decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di valutazione del rischio introducendo procedure standardizzate;

preso inoltre atto del parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 27 giugno 2024,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni.

Si invita il Governo a valutare l'opportunità di:

inserire all'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le classi di laurea L27, LM54 e LM71, tra quelle esonerate dal sostenere ulteriori corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, poiché già inclusi nei rispettivi piani di studio, al pari di quanto già previsto dal medesimo articolo 32 per le classi di laurea L7, L8, L9, L17, L23 e LM26;

prevedere all'articolo 236, comma 4, lettera f) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che, in caso di presenza degli agenti di cui all'Allegato XXXVIII, l'esposizione sia espressa in mg/mc, attraverso un'analisi chimica analitica;

all'articolo 13, comma 1, lettera c), dello schema di decreto legislativo sostituire le parole «L'informazione e la formazione di cui al comma 3 devono essere periodicamente offerte» con le seguenti: «L'informazione e la formazione devono essere offerte, con periodicità almeno quinquennale,»;

sostituire la successiva lettera d) dell'articolo 13, comma 1, con la seguente: «d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 o ad altre normative applicabili»;

prevedere un termine di almeno 120 giorni per l'entrata in vigore del decreto legislativo, ovvero un periodo transitorio, in considerazione dell'entità degli interventi che risulteranno necessari alle aziende interessate per l'adeguamento alle numerose innovazioni apportate alla disciplina vigente.