Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 260 del 02/07/2024

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (n. 158)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame e rinvio)

Il relatore GELMETTI (FdI) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che esso reca le disposizioni di attuazione, di adeguamento, di coordinamento e di raccordo della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva 2021/2101/UE, cosiddetta direttiva CBCR o "Country-by-Country Reporting". Tale disciplina stabilisce che imprese multinazionali di grandi dimensioni e le loro succursali rendano pubbliche, con una specifica informativa, le imposte sul reddito pagate e altre informazioni di natura aziendale, in modo da assicurare un controllo pubblico sulle strategie e sulle dinamiche fiscali delle società multinazionali.

L'articolo 1 introduce, nel decreto legislativo n. 139 del 2015, il nuovo Capo I-bis concernente la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, in attuazione del Capo 10-bis della direttiva 2013/34/UE: i contenuti sostanziali sono definiti dai capoversi da 5-bis a 5-novies del suddetto articolo 1.

Per quanto di competenza, in merito al capoverso "Art. 5-ter", che prevede le condizioni in presenza delle quali un'impresa multinazionale è tenuta a redigere e pubblicare una relazione sulle imposte sul reddito, secondo modalità e forme indicate negli articoli successivi, appare opportuno acquisire dal Governo chiarimenti ed elementi informativi in merito alla platea delle imprese italiane interessate dall'attuazione di tali disposizioni.

In relazione al capoverso "Art. 5-novies", concernente le sanzioni connesse al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, rappresenta che la disposizione prevede la stipula di una apposita convenzione tra Unioncamere e Agenzia delle entrate per la definizione delle attività di collaborazione finalizzate al controllo della veridicità delle informazioni contenute nella comunicazione CBCR, e che a tal fine è previsto a favore di Unioncamere un contributo annuo a decorrere dal 2024 di 400.000 euro. A tale riguardo, per i profili di quantificazione, evidenzia che Unioncamere rientra tra le amministrazioni pubbliche a fini di contabilità nazionale (SEC2010) e che la relazione tecnica, con riferimento agli oneri per Unioncamere connessi a tale convenzione, non rappresenta alcun elemento di quantificazione. Appare pertanto necessario che il Governo, ai sensi dell'articolo 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fornisca una integrazione della relazione tecnica, recante l'illustrazione dei criteri utilizzati e delle ipotesi adottate per la quantificazione dell'onere di 400.000 euro previsto in ragione annua a decorrere dal 2024, al fine di verificare la congruità e l'adeguatezza di tali risorse, per l'assolvimento dei citati compiti di controllo da parte di Unioncamere.

L'articolo 2 dispone al comma 1 la clausola di copertura dell'onere recato dal capoverso "Art. 5-novies", mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché al comma 2 la clausola di invarianza finanziaria con riguardo a tutte le altre disposizioni dello schema in esame.

In relazione al comma 1, il Governo dovrebbe confermare la disponibilità delle risorse del fondo per il recepimento della normativa europea, e l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli impegni di spesa programmati.

In relazione alle altre disposizioni dello schema di decreto in esame, il Governo dovrebbe confermare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 2 dell'articolo 2, e che le amministrazioni interessate saranno in grado di provvedere agli adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier del Servizio del bilancio del Senato n. 159 e della Camera dei deputati n. 220.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare riscontro alle richieste di chiarimento del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.