Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 260 del 02/07/2024
Azioni disponibili
(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale
(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)
La relatrice NOCCO (FdI) illustra gli emendamenti approvati fino al 1° luglio 2024 relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 1, occorre valutare, con riguardo all'emendamento 1.43 (testo 2), la sussistenza delle somme in conto residui anche considerato che la norma recava una copertura finanziaria per il solo anno 2019. In relazione alla proposta 1.97 (testo 2) occorre avere conferma che le ulteriori proroghe non comportino minori entrate. Per l'emendamento 1.0.30 (testo 2) occorre avere conferma della sussistenza delle somme oggetto di copertura a valere sul fondo destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità e di carburanti, di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Con riguardo all'articolo 2, per la proposta 2.100 segnala che recepisce la condizione posta in base all'articolo 81 sul testo del decreto-legge. Relativamente all'emendamento 2.19 (testo 2) occorre avere conferma della sussistenza delle somme oggetto di copertura a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica. Conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura risulta necessaria anche per le identiche proposte 2.0.100 (testo corretto) e 2.0.12 (testo 2). L'emendamento 2.0.200 appare suscettibile di comportare maggiori oneri per l'utilizzo di somme andate in economia nel 2023 e quindi non più disponibili. Circa la proposta 2.0.300 occorre valutare se l'istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato può essere realizzabile con le sole risorse previste a legislazione vigente. Per quanto concerne l'articolo 3, per gli emendamenti 3.8, 3.26 (testo 2), identico a 3.27, occorrere avere conferma della sussistenza delle somme oggetto di copertura sul conto residui di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche considerato che gli stanziamenti consistono in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Relativamente alla proposta 3.28 (testo 2) occorre avere conferma della sussistenza delle somme oggetto di copertura a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. L'emendamento 3.38 (testo 2) sembrerebbe comportare maggiori oneri in quanto a fronte di una copertura di 30 milioni di euro per il 2024 si provvede con la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che reca uno stanziamento di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Per quanto concerne l'articolo 4, occorre valutare gli effetti finanziari degli identici emendamenti 4.0.6 (testo 2), 4.0.7 (testo 2) e 4.0.13 (testo 2), in particolare con riferimento alla lettera c) del comma 1, che elimina il limite di spesa di un milione di euro per il solo anno 2021, e con riferimento alla lettera d) che posticipa la decorrenza delle sanzioni dal 1° gennaio 2024 al 31 marzo 2025, nonché la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 2. In relazione all'articolo 8, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 8.11 (testo 2), che prevede che il Commissario straordinario per far fronte a situazioni eccezionali provveda all'applicazione di programmi vaccinali, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea. Con riguardo all'articolo 9, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 9.0.100, in materia di monitoraggio della produzione e dell'acquisto di latte e di prodotti lattiero-caseari, che riduce le sanzioni dall'importo minimo di 5.000 euro e massimo di 20.000 euro all'importo minimo di 1.000 e massimo di 6.000 euro. In merito all'emendamento 9.0.2 (testo 2), in relazione agli adempimenti in esso previsti, appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo, al fine di valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri. In relazione all'articolo 11, sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 11.28 (testo 2), che prevede che entro il 31 dicembre 2026, siano predisposti gli adeguamenti tecnici per garantire a valle delle captazioni il rilascio dei deflussi ecologici definiti a seguito delle sperimentazioni. Con riguardo all'articolo 12, appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 12.100, che al comma 4 dell'articolo 12 del provvedimento incrementa l'ulteriore contingente di personale non dirigenziale del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri, da 5 a 7 unità equiparate alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e aggiunge 4 unità equiparate alla categoria B, riducendo al contempo, al medesimo comma 4, la quantificazione dei relativi oneri. A tale riguardo appare necessario acquisire dal Governo un aggiornamento della relazione tecnica, al fine di verificare la corretta copertura e la congruità della copertura, che appare comunque sovrastimata. Occorre valutare altresì gli effetti finanziari dell'emendamento 12.0.4 (testo 2). In relazione agli articoli 13 e 15, appare necessario valutare gli effetti finanziari, nonché acquisire elementi informativi e la valutazione del Governo, in relazione agli emendamenti 13.10 (testo 2) e 15.0.1. Sui restanti emendamenti approvati e trasmessi entro il 1° luglio, non vi sono osservazioni da formulare.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.