Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 260 del 02/07/2024
Azioni disponibili
(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 5, concernente la relazione annuale, che andrebbe assicurato che il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri possa adempiere alle attività previste dalla disposizione in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Per quanto concerne la congruità dello stanziamento di cui al comma 4 dell'articolo 6, che prevede la corresponsione di un emolumento al personale sanitario operante nei comuni montani individuati dall'articolo 2, la relazione tecnica non fornisce alcun elemento che consenta di riscontrarne la congruità. Andrebbe, pertanto, indicata la platea destinataria e l'importo medio dell'emolumento, distinguendo personale dirigente e non dirigente dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Relativamente all'articolo 9, in materia di sistemi di comunicazione, pur se la norma prevede che gli oneri connessi agli interventi sulle infrastrutture per garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile, andrebbe escluso che ciò si rifletta nei contratti di programma in maggiori oneri o minori entrate per la parte pubblica. In merito all'articolo 11, in tema di ecosistemi montani, andrebbe assicurato che lo Stato e le regioni provvedano alle attività previste dalla disposizione con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Andrebbero inoltre esplicitati gli eventuali risvolti finanziari discendenti dalla dichiarazione delle zone montane come zone floro-faunistiche e, in particolare, se da tale dichiarazione discendano particolari regimi agevolativi nei confronti dei proprietari o conduttori dei fondi rustici. Circa l'articolo 13, atteso che la norma sembra configurare in capo ai destinatari del contributo previsto dal comma 1 un diritto soggettivo e che questo mal si presta ad essere ricompreso entro un determinato limite di spesa, andrebbero fornite maggiori informazioni circa i criteri e le modalità con cui il credito d'imposta sarà assegnato, al fine di assicurare che la concessione del credito d'imposta rispetti il limite di spesa previsto. Relativamente all'articolo 20, alla luce delle considerazioni svolte dalla relazione tecnica che evidenzia per l'istituzione e il funzionamento del Registro nazionale dei terreni silenti l'utilizzo delle risorse già destinate all'implementazione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale presenti sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, andrebbe chiarita l'entità di tali risorse e la loro idoneità a realizzare la finalità recata dalla presente disposizione. Inoltre, va rilevato che la relazione tecnica si sofferma soltanto sulla costituzione della banca-dati, mentre andrebbe assicurato che le attività di individuazione dei terreni, registrazione e inserimento di dati in capo alle regioni e ai comuni potranno essere svolte nell'ambito delle ordinarie risorse disponibili a legislazione vigente, senza il sostenimento di oneri straordinari per l'implementazione del servizio. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del bilancio n. 147.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi istruttori richiesti dalla relatrice.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.