Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 260 del 02/07/2024
Azioni disponibili
5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 2 LUGLIO 2024
260ª Seduta (1ª pomeridiana)
Presidenza del Vice Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 14,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(1173) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che riguardo all'articolo 1, comma 1, in materia di riconoscimento di distacchi e permessi retribuiti per lo svolgimento dell'attività sindacale tra militari, considerato che la stima degli oneri è stata effettuata dalla relazione tecnica sulla base del costo medio ponderato in relazione al trattamento economico fisso e continuativo medio ponderato di Comparto risultante dal conto annuale MEF 2021, andrebbe valutata l'opportunità di effettuare un aggiornamento alla luce dei dati e parametri contenuti nel conto annuale della Ragioneria generale dello Stato aggiornato al 2022. In merito al comma 4, andrebbero forniti i prospetti di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con riferimento all'articolo 4, considerato che il Governo ha chiarito, presso l'altro ramo del Parlamento, che il comma 1 determina oneri solo in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno delle pubbliche amministrazioni in quanto gli oneri derivanti dalla partecipazione al NATO Innovation Fund sono classificabili, in conformità al sistema europeo dei conti nazionali SEC 2010, quali operazioni finanziarie e non determinano effetti in termini di indebitamento netto, non vi sono osservazioni da formulare. In relazione ai punti sopra segnalati, chiede al Governo di fornire elementi di chiarimento, valutando l'opportunità di aggiornare la relazione tecnica. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del servizio del bilancio n. 158.
La sottosegretaria SAVINO precisa che non è stata predisposta la relazione tecnica di passaggio in quanto le uniche modifiche apportate in prima lettura alla Camera dei Deputati risultano disposizioni ordinamentali finalizzate rispettivamente a recepire una condizione della Commissione Bilancio, nonché recepire una osservazione del Comitato per la legislazione. Pertanto, ai fini delle valutazioni finanziarie resta valida la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente provvedimento.
Con riferimento ai permessi e distacchi sindacali di cui al comma 1 dell'articolo 1, conferma l'idoneità dei dati forniti in relazione tecnica e per quanto riguarda il comma 4 del citato articolo 1, sottolinea che l'onere complessivo per il finanziamento di permessi e distacchi è stato computato "lordo stato" e, pertanto, non si registrano effetti indotti.
Con riferimento all'articolo 4, conferma che il comma 1 determina oneri solo in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno delle pubbliche amministrazioni in quanto gli oneri derivanti dalla partecipazione al NATO Innovation Fund sono classificabili, in conformità al sistema europeo dei conti nazionali SEC 2010, quali operazioni finanziarie e pertanto non determinano effetti in termini di indebitamento netto.
Non essendovi richieste di intervento, il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.
(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie
(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 giugno.
Il relatore LIRIS (FdI) illustra, sulla base degli elementi istruttori già depositati dal Governo, la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che:
in relazione all'articolo 1, viene fatto presente che la relazione tecnica chiarisce che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'AGENAS provvede alla realizzazione della Piattaforma ivi prevista con le risorse messe a disposizione nell'ambito del sub-intervento PNRR 1.2.2.5 "COT - Portale della trasparenza", di cui la medesima Agenzia è soggetto attuatore, coerentemente con gli obiettivi del citato progetto. Inoltre, per le spese gestionali connesse al funzionamento della Piattaforma, a partire dal 2027, l'Agenzia provvede con le risorse disponibili sul proprio bilancio per le spese informatiche, con risorse dimensionate alla progettazione e alla realizzazione dell'infrastruttura, garantendo l'interoperabilità della stessa con i sistemi regionali. In particolare, viene evidenziato che l'AGENAS, nell'ultimo triennio, ha registrato i seguenti valori dell'avanzo di amministrazione: euro 126.724.119 per il 2021, euro 139.419.435 per il 2022, euro 138.136.622 per il 2023. Viene rappresentato, inoltre, che la situazione amministrativa esposta dal rendiconto 2023 presenta una quota vincolata dell'avanzo di amministrazione pari a euro 31.291.389 e una significativa quota di avanzo di amministrazione disponibile pari a euro 106.845.233, che appare complessivamente sufficiente ad assicurare margini congrui di utilizzo di tali risorse per poter far fronte alle spese gestionali connesse al funzionamento della Piattaforma;
in relazione all'articolo 2, in merito al metodo con cui è stato determinato il fabbisogno di personale stabilito dalla disposizione in esame, viene evidenziato che detto fabbisogno è stato definito in considerazione del carico di lavoro derivante dalle funzioni svolte dal Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SIVeAS) e trasferite dall'attuale collocazione all'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, di nuova istituzione. Viene poi specificato che il fabbisogno di personale è stato calcolato considerando il personale attualmente dedicato alle funzioni del SIVeAS che saranno trasferite nel nuovo organismo, ovvero tutte tranne quelle corrispondenti alle lettere e), g), h), l), del comma 3, dell'articolo 1, del decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006. Pertanto, ad avviso del Governo risulta scongiurato il rischio di duplicazione di oneri e di sovrapposizione con il personale già in servizio. Per quanto riguarda la copertura, con riferimento agli oneri per l'anno 2024, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente risorse destinate a transazioni da stipulare con soggetti danneggiati da trasfusione con sangue o emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, viene confermata l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei fabbisogni di spesa già previsti nel 2024;
in relazione all'articolo 3, che detta disposizioni per l'implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, viene evidenziato che le risorse assegnate per la digitalizzazione dei Centri unici di prenotazione (CUP), già rese disponibili in attuazione dell'articolo 1, comma 510, della legge n. 145 del 2018, per un importo complessivo di 400 milioni in 3 anni (2019-2021) sono state trasferite alle regioni secondo i criteri previsti nel decreto 20 agosto 2019, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ha regolato le modalità di riparto tra le regioni di questi stanziamenti prevedendo indicatori di verifica per l'erogazione dei fondi per arrivare a fine 2021 ad una situazione in cui tutte le Regioni siano dotate di un CUP regionale o interaziendale che gestisca tutte le agende (sia pubbliche che private) di tutti gli erogatori e che i cittadini abbiano a disposizione almeno quattro tra i seguenti canali digitalizzati di accesso al CUP: APP per smartphone; via web dall'utente; farmacie, sportello CUP in strutture; medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Viene quindi precisato che, per le finalità di cui alla norma in questione, le regioni potranno utilizzare le risorse assegnate che risultano ancora nella loro disponibilità. In relazione alle osservazioni relative al comma 11, viene confermato che di tratta delle somme già previste nell'ambito del fabbisogno sanitario 2024, ai sensi dell'articolo 1, commi 232 e 233, della legge n. 213 del 2023. Nel caso in cui il monitoraggio al 30 giugno 2024 sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale evidenzi che tali risorse non siano state interamente utilizzate per le finalità previste dalla citata legge n. 213 del 2023, viene rappresentato che le risorse residue potranno essere utilizzate per le attività previste dal comma 10 dell'articolo 3;
in relazione all'articolo 4, viene fatto presente che la disposizione, come evidenziato in relazione tecnica, può essere attuata esclusivamente per l'anno 2024 nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 213/2023, pari allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario (circa 520 milioni di euro);
in relazione all'articolo 5, in materia di superamento del tetto di spesa per l'assunzione del personale sanitario, viene rappresentato che la nuova disciplina subordina il riconoscimento dell'ulteriore incremento della spesa di personale "fino al 5 per cento" alla positiva verifica di congruità delle misure compensative proposte, da effettuarsi anche attraverso l'analisi della natura strutturale o meno delle stesse, considerato che ad una eventuale maggiore spesa di personale a tempo indeterminato deve corrispondere una riduzione di altre voci di spesa già sostenute che presentino il carattere della strutturalità. Ciò in coerenza con l'esigenza di preservare l'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, posto quale condizione prioritaria anche per accedere a tale ulteriore incremento. Con riferimento alla richiesta di informazioni sulle annualità pregresse, viene fatto presente che sulla base del monitoraggio periodico effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019, continuano ad emergere per le regioni significativi spazi di spesa non utilizzati. Con riferimento al comma 2, viene rappresentato che la disposizione pone come condizione prioritaria il rispetto della disciplina di spesa di cui al comma 1, pertanto la nuova metodologia dovrà tener conto degli spazi finanziari disponibili. Inoltre, pone come condizione l'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale e che i piani dei fabbisogni triennali ivi previsti, predisposti dalle regioni, vengono approvati con decreto interministeriale "ai fini del riscontro della relativa congruità finanziaria" introducendo quindi una ulteriore verifica del rispetto della nuova disciplina assunzionale di cui al comma 1;
in relazione all'articolo 6, viene precisato che le misure per il potenziamento dell'offerta assistenziale e il rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale, con la finalità di rafforzare la capacità di erogazione dei servizi sanitari e di incrementare l'utilizzo dei servizi sanitari e sociosanitari sul territorio delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sicilia e Sardegna, ricomprendono i progetti avviati e/o programmati a valere sulle risorse del Programma Nazionale Equità nella Salute, non pregiudicandone pertanto il completamento, l'attuazione e le tempistiche. Inoltre, si evidenzia che il PN Equità nella Salute ha impegnato al 29 febbraio 2024 (ultimo dato disponibile) 12,15 milioni di euro sui 625 milioni di euro complessivi (circa il 2 per cento della dotazione complessiva). Conseguentemente, in relazione alle somme già impegnate, il Governo conferma il completamento degli interventi o dei progetti con dette risorse. Viene altresì esclusa un'alterazione del profilo temporale degli oneri già scontati a legislazione vigente, tale da riflettersi sui saldi di finanza pubblica;
in relazione all'articolo 7, in materia di imposta sostitutiva sui compensi al personale sanitario per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive, in relazione ai profili di quantificazione viene evidenziato che la stima del costo delle prestazioni aggiuntive oggetto dell'agevolazione è stata effettuata sulla base dei dati rilevati dal conto annuale. L'ammontare complessivo dei compensi interessati dall'agevolazione, riferito alle prestazioni rese dai dirigenti sanitari è stato stimato, considerando anche gli effetti delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 218, della legge n. 213 del 2023, in 483,5 milioni di euro milioni di euro al lordo degli oneri riflessi. L'ammontare complessivo dei compensi interessati dall'agevolazione, riferito alle prestazioni rese dal personale sanitario del comparto sanità è stato stimato, considerando anche gli effetti delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 219, della suddetta legge n. 213 del 2023, per un ammontare complessivo di compensi interessati dalla norma, in 190 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi. Relativamente ai profili di copertura di cui al comma 6, con riferimento alla lettera a), viene confermato che la riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, non pregiudica le finalità iniziali del fondo; in relazione alla lettera b), viene rappresentato che da interrogazione effettuata al Sistema Informativo Entrate (SIE) della Ragioneria generale dello Stato, alla data del 7 giugno 2024 risultano affluite sanzioni amministrative per complessivi euro 97.600.873,31; con riguardo alla lettera c), viene confermata l'attuabilità del definanziamento di quanto stanziato ai fini della contrattazione collettiva; in relazione alla lettera d), viene confermata l'adeguatezza delle risorse rimanenti a fronte del fabbisogno 2024, in seguito alla riduzione dell'autorizzazione di spesa per le transazioni con soggetti danneggiati da trasfusione, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie; circa la lettera e), tenuto conto che l'articolo 1, comma 246, della legge n. 213 del 2023, non ha definito uno specifico utilizzo delle somme di cui trattasi, rinviando di fatto alle decisioni del Ministero della salute nell'ambito degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996, viene rappresentato che la copertura in questione non ha effetti sulla sostenibilità della spesa sanitaria,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 4, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per gli esami diagnostici," delle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024, nel limite massimo delle risorse disponibili di cui al comma 3,".".
La sottosegretaria SAVINO esprime, per quanto di competenza, un avviso conforme alla proposta del relatore.
Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.
(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale
(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)
La relatrice NOCCO (FdI) illustra gli emendamenti approvati fino al 1° luglio 2024 relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 1, occorre valutare, con riguardo all'emendamento 1.43 (testo 2), la sussistenza delle somme in conto residui anche considerato che la norma recava una copertura finanziaria per il solo anno 2019. In relazione alla proposta 1.97 (testo 2) occorre avere conferma che le ulteriori proroghe non comportino minori entrate. Per l'emendamento 1.0.30 (testo 2) occorre avere conferma della sussistenza delle somme oggetto di copertura a valere sul fondo destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità e di carburanti, di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Con riguardo all'articolo 2, per la proposta 2.100 segnala che recepisce la condizione posta in base all'articolo 81 sul testo del decreto-legge. Relativamente all'emendamento 2.19 (testo 2) occorre avere conferma della sussistenza delle somme oggetto di copertura a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica. Conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura risulta necessaria anche per le identiche proposte 2.0.100 (testo corretto) e 2.0.12 (testo 2). L'emendamento 2.0.200 appare suscettibile di comportare maggiori oneri per l'utilizzo di somme andate in economia nel 2023 e quindi non più disponibili. Circa la proposta 2.0.300 occorre valutare se l'istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato può essere realizzabile con le sole risorse previste a legislazione vigente. Per quanto concerne l'articolo 3, per gli emendamenti 3.8, 3.26 (testo 2), identico a 3.27, occorrere avere conferma della sussistenza delle somme oggetto di copertura sul conto residui di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche considerato che gli stanziamenti consistono in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Relativamente alla proposta 3.28 (testo 2) occorre avere conferma della sussistenza delle somme oggetto di copertura a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. L'emendamento 3.38 (testo 2) sembrerebbe comportare maggiori oneri in quanto a fronte di una copertura di 30 milioni di euro per il 2024 si provvede con la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che reca uno stanziamento di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Per quanto concerne l'articolo 4, occorre valutare gli effetti finanziari degli identici emendamenti 4.0.6 (testo 2), 4.0.7 (testo 2) e 4.0.13 (testo 2), in particolare con riferimento alla lettera c) del comma 1, che elimina il limite di spesa di un milione di euro per il solo anno 2021, e con riferimento alla lettera d) che posticipa la decorrenza delle sanzioni dal 1° gennaio 2024 al 31 marzo 2025, nonché la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 2. In relazione all'articolo 8, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 8.11 (testo 2), che prevede che il Commissario straordinario per far fronte a situazioni eccezionali provveda all'applicazione di programmi vaccinali, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea. Con riguardo all'articolo 9, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 9.0.100, in materia di monitoraggio della produzione e dell'acquisto di latte e di prodotti lattiero-caseari, che riduce le sanzioni dall'importo minimo di 5.000 euro e massimo di 20.000 euro all'importo minimo di 1.000 e massimo di 6.000 euro. In merito all'emendamento 9.0.2 (testo 2), in relazione agli adempimenti in esso previsti, appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo, al fine di valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri. In relazione all'articolo 11, sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 11.28 (testo 2), che prevede che entro il 31 dicembre 2026, siano predisposti gli adeguamenti tecnici per garantire a valle delle captazioni il rilascio dei deflussi ecologici definiti a seguito delle sperimentazioni. Con riguardo all'articolo 12, appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 12.100, che al comma 4 dell'articolo 12 del provvedimento incrementa l'ulteriore contingente di personale non dirigenziale del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri, da 5 a 7 unità equiparate alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e aggiunge 4 unità equiparate alla categoria B, riducendo al contempo, al medesimo comma 4, la quantificazione dei relativi oneri. A tale riguardo appare necessario acquisire dal Governo un aggiornamento della relazione tecnica, al fine di verificare la corretta copertura e la congruità della copertura, che appare comunque sovrastimata. Occorre valutare altresì gli effetti finanziari dell'emendamento 12.0.4 (testo 2). In relazione agli articoli 13 e 15, appare necessario valutare gli effetti finanziari, nonché acquisire elementi informativi e la valutazione del Governo, in relazione agli emendamenti 13.10 (testo 2) e 15.0.1. Sui restanti emendamenti approvati e trasmessi entro il 1° luglio, non vi sono osservazioni da formulare.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(794) Tilde MINASI e altri. - Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
La relatrice AMBROGIO (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, di origine parlamentare, risulta sprovvisto di relazione tecnica e si occupa di riconoscere elargizioni e benefici di natura economica in favore delle vittime di eventi dannosi. Per l'attuazione delle disposizioni è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Per quanto di competenza, fa presente che a fronte di diritti soggettivi in capo ai possessori dei requisiti previsti è stata utilizzata una copertura finanziaria a tetto di spesa. In primo luogo, segnala che andrebbe aggiornata la copertura finanziaria. Inoltre, rende necessaria la conferma della sussistenza delle somme oggetto di copertura finanziaria di cui all'articolo 5. Richiede, pertanto, la predisposizione della relazione tecnica al fine di verificare la quantificazione degli oneri e della corrispondente copertura.
La sottosegretaria SAVINO concorda con la richiesta di predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.
La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1025) CRISANTI e altri. - Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito in università non italiane
(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)
La senatrice TESTOR (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che è volto ad assicurare il riconoscimento automatico e l'equipollenza a tutti gli effetti di legge del titolo di dottore di ricerca conseguito in una università non italiana, che soddisfi i criteri di qualità certificati dalle agenzie accreditate dall'Associazione europea per l'assicurazione della qualità dell'istruzione superiore (ENQA - European Association for Quality Assurance in Higher Education), al titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia.
Per quanto di competenza, al fine di escludere effetti finanziari, occorre valutare se dalla disposizione in esame possano derivare riscatti ai fini previdenziali e, per quanto riguarda il personale del settore pubblico, se possano conseguirne modifiche di qualifiche e inquadramenti. Risulta pertanto necessario acquisire al riguardo l'avviso del Governo.
La rappresentante del GOVERNO si riserva di mettere a disposizione della Commissione i chiarimenti richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 5, concernente la relazione annuale, che andrebbe assicurato che il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri possa adempiere alle attività previste dalla disposizione in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Per quanto concerne la congruità dello stanziamento di cui al comma 4 dell'articolo 6, che prevede la corresponsione di un emolumento al personale sanitario operante nei comuni montani individuati dall'articolo 2, la relazione tecnica non fornisce alcun elemento che consenta di riscontrarne la congruità. Andrebbe, pertanto, indicata la platea destinataria e l'importo medio dell'emolumento, distinguendo personale dirigente e non dirigente dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Relativamente all'articolo 9, in materia di sistemi di comunicazione, pur se la norma prevede che gli oneri connessi agli interventi sulle infrastrutture per garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile, andrebbe escluso che ciò si rifletta nei contratti di programma in maggiori oneri o minori entrate per la parte pubblica. In merito all'articolo 11, in tema di ecosistemi montani, andrebbe assicurato che lo Stato e le regioni provvedano alle attività previste dalla disposizione con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Andrebbero inoltre esplicitati gli eventuali risvolti finanziari discendenti dalla dichiarazione delle zone montane come zone floro-faunistiche e, in particolare, se da tale dichiarazione discendano particolari regimi agevolativi nei confronti dei proprietari o conduttori dei fondi rustici. Circa l'articolo 13, atteso che la norma sembra configurare in capo ai destinatari del contributo previsto dal comma 1 un diritto soggettivo e che questo mal si presta ad essere ricompreso entro un determinato limite di spesa, andrebbero fornite maggiori informazioni circa i criteri e le modalità con cui il credito d'imposta sarà assegnato, al fine di assicurare che la concessione del credito d'imposta rispetti il limite di spesa previsto. Relativamente all'articolo 20, alla luce delle considerazioni svolte dalla relazione tecnica che evidenzia per l'istituzione e il funzionamento del Registro nazionale dei terreni silenti l'utilizzo delle risorse già destinate all'implementazione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale presenti sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, andrebbe chiarita l'entità di tali risorse e la loro idoneità a realizzare la finalità recata dalla presente disposizione. Inoltre, va rilevato che la relazione tecnica si sofferma soltanto sulla costituzione della banca-dati, mentre andrebbe assicurato che le attività di individuazione dei terreni, registrazione e inserimento di dati in capo alle regioni e ai comuni potranno essere svolte nell'ambito delle ordinarie risorse disponibili a legislazione vigente, senza il sostenimento di oneri straordinari per l'implementazione del servizio. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del bilancio n. 147.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi istruttori richiesti dalla relatrice.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1135) Susanna Donatella CAMPIONE e altri. - Introduzione nel codice penale del reato di violenza sessuale contro le donne, nel corso di un conflitto armato, come strumento di guerra
(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
La senatrice AMBROGIO (FdI), in sostituzione della relatrice Mennuni, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza che, considerato il tenore ordinamentale delle norme, non vi sono osservazioni da formulare.
La rappresentante del GOVERNO conviene con l'assenza di osservazioni della relatrice.
Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo.
La Commissione approva.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (n. 158)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame e rinvio)
Il relatore GELMETTI (FdI) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che esso reca le disposizioni di attuazione, di adeguamento, di coordinamento e di raccordo della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva 2021/2101/UE, cosiddetta direttiva CBCR o "Country-by-Country Reporting". Tale disciplina stabilisce che imprese multinazionali di grandi dimensioni e le loro succursali rendano pubbliche, con una specifica informativa, le imposte sul reddito pagate e altre informazioni di natura aziendale, in modo da assicurare un controllo pubblico sulle strategie e sulle dinamiche fiscali delle società multinazionali.
L'articolo 1 introduce, nel decreto legislativo n. 139 del 2015, il nuovo Capo I-bis concernente la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, in attuazione del Capo 10-bis della direttiva 2013/34/UE: i contenuti sostanziali sono definiti dai capoversi da 5-bis a 5-novies del suddetto articolo 1.
Per quanto di competenza, in merito al capoverso "Art. 5-ter", che prevede le condizioni in presenza delle quali un'impresa multinazionale è tenuta a redigere e pubblicare una relazione sulle imposte sul reddito, secondo modalità e forme indicate negli articoli successivi, appare opportuno acquisire dal Governo chiarimenti ed elementi informativi in merito alla platea delle imprese italiane interessate dall'attuazione di tali disposizioni.
In relazione al capoverso "Art. 5-novies", concernente le sanzioni connesse al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, rappresenta che la disposizione prevede la stipula di una apposita convenzione tra Unioncamere e Agenzia delle entrate per la definizione delle attività di collaborazione finalizzate al controllo della veridicità delle informazioni contenute nella comunicazione CBCR, e che a tal fine è previsto a favore di Unioncamere un contributo annuo a decorrere dal 2024 di 400.000 euro. A tale riguardo, per i profili di quantificazione, evidenzia che Unioncamere rientra tra le amministrazioni pubbliche a fini di contabilità nazionale (SEC2010) e che la relazione tecnica, con riferimento agli oneri per Unioncamere connessi a tale convenzione, non rappresenta alcun elemento di quantificazione. Appare pertanto necessario che il Governo, ai sensi dell'articolo 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fornisca una integrazione della relazione tecnica, recante l'illustrazione dei criteri utilizzati e delle ipotesi adottate per la quantificazione dell'onere di 400.000 euro previsto in ragione annua a decorrere dal 2024, al fine di verificare la congruità e l'adeguatezza di tali risorse, per l'assolvimento dei citati compiti di controllo da parte di Unioncamere.
L'articolo 2 dispone al comma 1 la clausola di copertura dell'onere recato dal capoverso "Art. 5-novies", mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché al comma 2 la clausola di invarianza finanziaria con riguardo a tutte le altre disposizioni dello schema in esame.
In relazione al comma 1, il Governo dovrebbe confermare la disponibilità delle risorse del fondo per il recepimento della normativa europea, e l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli impegni di spesa programmati.
In relazione alle altre disposizioni dello schema di decreto in esame, il Governo dovrebbe confermare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 2 dell'articolo 2, e che le amministrazioni interessate saranno in grado di provvedere agli adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier del Servizio del bilancio del Senato n. 159 e della Camera dei deputati n. 220.
La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare riscontro alle richieste di chiarimento del relatore.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA
Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, martedì 2 luglio 2024, alle ore 15,45.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 14,35.