Legislatura 19ª - 3ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 89 del 02/07/2024
Azioni disponibili
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1173
Art. 1
1.0.1
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di licenza speciale ai rappresentanti delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare).
1. All'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «sei mesi», sono sostituite con le seguenti: «non inferiore a dodici mesi».
1.0.2
Marton, Ettore Antonio Licheri
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di licenza speciale ai rappresentanti delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare).
1. All'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «sei mesi», sono sostituite con le seguenti: «dodici mesi».».
Art. 2
2.0.1
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«2-bis.
(Modifiche all'articolo 1477-ter del Codice dell'Ordinamento Militare in materia di cariche elettive)
Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, all'articolo 1477-ter, comma 2, la lettera a) è sostituita con la seguente: «i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi previsti all'articolo 10, comma 1, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.».»
Art. 3
3.1
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 614, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «e 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2025».»;
b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.»
3.2
Marton, Ettore Antonio Licheri
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 614, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2025»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Agli oneri relativi all'anno 2025, pari a 21 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. »
Art. 4