Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 173 del 26/06/2024
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Il senatore SATTA (FdI), relatore, svolge una relazione integrativa sul provvedimento in titolo, per rispondere alla richiesta di approfondimento, avanzata nella precedente seduta dal senatore Lorefice, di valutare la corrispondenza con i principi e criteri specifici di delega stabiliti nella legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024 n. 15), approvata in sede referente da questa Commissione.
Ricorda preliminarmente che lo schema di decreto legislativo provvede all'attuazione della direttiva (UE) 2023/958, che rafforza il contributo del trasporto aereo all'obiettivo del sistema Emissions Trading System (ETS) di riduzione delle emissioni, all'attuazione della direttiva (UE) 2023/959, che estende l'attuale sistema ETS anche al settore marittimo e che istituisce il nuovo sistema ETS 2 per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale, nonché provvede a stabilire le disposizioni sanzionatorie relative al regolamento (UE) 2023/956, che istituisce il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, cosiddetto CBAM.
I criteri di delega sono contenuti nell'articolo 12 della legge di delegazione, dalla lettera a) alla lettera g). In particolare, la lettera a) prevede di: "rafforzare la struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in considerazione dell'ampliamento dei compiti da svolgere anche verso nuovi settori e tenuto conto dell'incrementata rilevanza, anche sotto l'aspetto economico, dei provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorità".
Al riguardo, l'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto modifica l'articolo 4 del decreto n. 47 del 2020, per adeguare le competenze del Comitato ETS ed estenderle al settore marittimo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/956, in materia di meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere CBAM, e alle disposizioni per l'attuazione delle attività derivanti dal sistema CORSIA relativo al trasporto aereo internazionale.
La lettera b) prevede di: "istituire un'autorità nazionale competente responsabile dell'attuazione della normativa correlata al nuovo sistema per lo scambio di quote di emissione «ETS II», in ragione dell'autonomia tecnica e normativa, nonché della specificità di tale ambito".
Al riguardo, l'articolo 3, comma 2, introduce l'articolo 4-bis, che istituisce e disciplina la nuova Autorità competente, denominata Comitato ETS 2, dedicata allo svolgimento delle funzioni previste dal sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni per i settori dell'edilizia, del trasporto stradale e ulteriori settori industriali non già coperti dal vigente sistema ETS.
La lettera c) prevede di: "ottimizzare e informatizzare le rinnovate e aggiuntive procedure rientranti nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (ETS), coordinando e integrando tali procedure con il sistema informatizzato già esistente nel Portale ETS di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47".
Al riguardo, lo stesso nuovo articolo 4-bis prevede che, per assicurare l'efficienza nelle interlocuzioni con i soggetti regolamentati e nella gestione delle pratiche amministrative, il Comitato ETS 2 si avvale del nuovo Portale ETS 2, collegato al Portale ETS.
La lettera d) prevede di: "rivedere e adeguare il sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di conseguire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni anche nei nuovi settori inclusi o ampliati".
Al riguardo, l'articolo 6, comma 7, dello schema di decreto, modifica l'articolo 42 del decreto legislativo n. 47 del 2020, per estendere il sistema sanzionatorio anche ai nuovi settori inclusi, in particolare quello marittimo.
La lettera e) prevede di: "assegnare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di nuova istituzione e destinare gli stessi al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra".
Al riguardo, lo stesso articolo 6, comma 7, stabilisce che i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 6, 14 e 19, ove applicate alle società di navigazione attribuite all'Italia, da quelle di cui ai commi 9-bis, 12-bis, nonché da quelle di cui al comma 22-bis, in quanto di nuova istituzione sono assegnati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, destinati al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel sistema ETS.
La lettera f) prevede di: "assicurare che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 octies bis, paragrafo 3, secondo comma, quarto periodo, della direttiva 2003/87/CE, una parte dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, sia destinata a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo".
Al riguardo, l'articolo 5, comma 7, dello schema di decreto inserisce, all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47, del 2020, il nuovo comma 9, che destina il 50 per cento degli extra proventi derivanti dall'applicazione del citato articolo della direttiva, ove assegnati all'Italia, a finalità dedicate alla decarbonizzazione del settore marittimo, qualora l'Italia rientrasse nei criteri ivi evidenziati.
Infine, la lettera g) prevede di: "abrogare espressamente le disposizioni incompatibili e coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione".
Al riguardo, l'articolo 4, comma 6, dello schema di decreto abroga l'articolo 7 del decreto legislativo n. 47 del 2020, in considerazione della modifica delle procedure per l'assegnazione delle quote gratuite agli operatori aerei operate dalla direttiva (UE) 2023/959. Le nuove disposizioni in materia sono state recepite attraverso l'introduzione dell'articolo 7-bis. Per lo stesso motivo, il comma 9 dell'articolo 4 abroga il comma 1 dell'articolo 9 del decreto n. 47, relativo alle modalità di assegnazione, ora disciplinate dal nuovo articolo 7-bis.
Inoltre, l'articolo 5, comma 15, modifica l'articolo 33 del decreto n. 47, relativo all'analisi del profilo di rischio e ispezioni, aggiornando il testo alla prassi e abrogando le disposizioni non attinenti e superflue, e l'articolo 8, comma 5, modifica l'articolo 47 del decreto n. 47, per aggiornare e allineare le disposizioni transitorie e abrogative alle modifiche introdotte dalle revisioni alla direttiva 2003/87/CE.
Infine, l'articolo 13 prevede ulteriori abrogazioni e disposizioni transitorie, mentre l'articolo 14 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Il Relatore illustra quindi uno schema di osservazioni favorevoli, in cui si ricorda, tra l'altro, che, poiché il termine per il recepimento nazionale delle due direttive è scaduto il 31 dicembre 2023, la Commissione europea ha aperto le due procedure di infrazione nn. 2024/76 e 2024/77, che potranno essere archiviate con l'adozione dello schema di decreto legislativo.