Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 173 del 26/06/2024

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel contesto di viaggi multimodali (COM(2023) 752 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII-bis, n. 22)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 giugno.

La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra uno schema di risoluzione sulla proposta di regolamento in titolo, finalizzata a integrare la legislazione dell'Unione in materia di diritti dei passeggeri, con una normativa specifica relativa ai viaggi multimodali, che comportano una combinazione di modi di trasporto, al fine di contribuire al loro sviluppo e a migliorare la scelta dei passeggeri in termini di opzioni di viaggio.

Propone, in particolare, di ritenere rispettati i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, e di evidenziare, nell'ambito del dialogo politico con le Istituzioni europee, alcuni aspetti importanti che potrebbero essere declinati meglio nell'abito della proposta di regolamento.

Si tratta di aspetti relativi al ruolo degli intermediari, venditori indipendenti di biglietti di trasporto, che risultano essere tra i più importanti sostenitori dei viaggi multimodali, grazie alla loro abilità di combinare diverse modalità di viaggio in una maniera più creativa rispetto ai canali classici.

Al riguardo, la Relatrice rileva che la loro capacità di tutelare i passeggeri dipende dalla possibilità di accedere alle informazioni e agli strumenti necessari, che sono controllati dagli operatori. In questo senso, sono i vettori che dovrebbero permettere agli intermediari di poter assistere i viaggiatori nell'esercizio dei loro diritti, come ad esempio nelle procedure di rimborso.

Inoltre, poiché gli intermediari non hanno un ruolo nelle operazioni di trasporto, la responsabilità giuridica di dover offrire rimborsi o opzioni di viaggio alternative dovrebbe essere posta in capo all'operatore del tragitto, lasciando agli intermediari un ruolo di facilitazione, al fine di rendere il più semplice possibile per i passeggeri la risoluzione di eventuali problematiche.

Alla luce delle considerazioni sopra indicate si potrebbe prevedere un obbligo per i vettori di fornire agli intermediari le informazioni indicate nell'articolo 5 della proposta, non solo per i contratti multimodali unici, come previsto dall'articolo 6, ma anche in caso di biglietti multimodali combinati.

Riguardo al paragrafo 7 dell'articolo 5, si ritiene opportuno definire meglio il "supporto durevole", distinto dal "supporto elettronico", tenendo conto anche che non tutte le informazioni trasmesse in formato elettronico sono utilmente da conservare in formato cartaceo da parte del passeggero, al quale dovrebbe essere consentita la possibilità di scegliere quali informazioni ricevere anche su supporto durevole.

Dovrebbe inoltre essere prevista una più chiara definizione del paragrafo 8 dell'articolo 5, che impone agli intermediari di comunicare ai vettori i dati dei passeggeri, al fine di evitare il rischio che il passeggero riceva diverse e sovrapposte comunicazioni, provenienti sia dai vettori, sia dall'intermediario.

All'articolo 8, sul diritto al rimborso o alla compensazione, dovrebbe essere previsto l'obbligo, e non solo la facoltà, per i vettori di accettare le richieste di rimborso presentate, per conto dei passeggeri, dagli intermediari.

Infine, i 14 giorni entro cui è fatto obbligo di corrispondere il rimborso, si discostano dai 30 giorni previsti dal regolamento (UE) 2021/782 sui diritti dei passeggeri, che peraltro non è oggetto di modifica su questo aspetto da parte dalla proposta COM(2023) 753.

Il senatore LOREFICE (M5S) interviene in merito alle definizioni di supporto durevole e di supporto elettronico, ritenendo opportuno specificare che il supporto elettronico debba essere sicuro dal punto di vista della trasmissione al destinatario, del rispetto della privacy e della fruibilità dei contenuti, ivi inclusa la possibilità di assicurare la tracciabilità del contenuto.

La relatrice MURELLI (LSP-PSd'Az) richiama l'osservazione relativa al paragrafo 7 dell'articolo 5, nella quale si ritiene opportuno che siano meglio definiti i termini di "supporto durevole" e di "supporto elettronico", ma accoglie il suggerimento di integrarla con un riferimento alla sicurezza della trasmissione elettronica e alla tracciabilità dei contenuti.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI) aggiunge che all'articolo 5, paragrafo 7, della proposta di regolamento si specifica che, nei casi in cui le informazioni sono fornite mediante mezzi di comunicazione elettronici, i vettori e gli intermediari provvedono affinché il passeggero possa conservare tutta la corrispondenza scritta, comprese la data e l'ora di tale corrispondenza, su un supporto durevole.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti lo schema di risoluzione, come integrato e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,35.