Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 173 del 26/06/2024

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2023) 752 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis, n. 22) SUI PROFILI DI CONFORMITA' AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA' E PROPORZIONALITA'

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento (COM(2023) 752), finalizzata a integrare la legislazione dell'Unione in materia di diritti dei passeggeri, con una normativa specifica relativa ai viaggi multimodali, che comporta una combinazione di modi di trasporto, al fine di contribuire al loro sviluppo e a migliorare la scelta dei passeggeri in termini di opzioni di viaggio;

valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012;

ritenuto che la base giuridica della proposta sia correttamente individuata nell'articolo 91, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sulla politica comune dei trasporti, e nell'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE, relativo alla navigazione marittima e aerea;

ritenuto che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, poiché in assenza di un'armonizzazione europea delle regole a protezione dei passeggeri durante i viaggi multimodali, gli operatori opererebbero in regimi diversi a seconda del Paese e i passeggeri sarebbero soggetti a molteplici regole applicabili, con difficoltà a conoscere e far valere i propri diritti;

ritenuto che anche il principio di proporzionalità sia rispettato, in quanto la proposta di regolamento si limita a prevedere le disposizioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla stessa;

ritiene, tuttavia, importante richiamare l'attenzione sui seguenti aspetti che meritano di essere valutati nell'ambito dell'iter legislativo europeo:

In relazione ai venditori indipendenti di biglietti (gli intermediari), che risultano essere tra i più importanti sostenitori dei viaggi multimodali, soprattutto grazie alla loro abilità di combinare diverse modalità di viaggio in una maniera più creativa rispetto ai canali classici, si rileva che la loro capacità di tutelare i passeggeri dipende dalla possibilità di accedere alle informazioni e agli strumenti necessari, che sono controllati dagli operatori. In questo senso, sono i vettori che dovrebbero permettere agli intermediari di poter assistere i viaggiatori nell'esercizio dei loro diritti, come ad esempio nelle procedure di rimborso.

Inoltre, poiché gli intermediari non hanno un ruolo nelle operazioni di trasporto, la responsabilità giuridica di dover offrire rimborsi o opzioni di viaggio alternative, dovrebbe essere posta in capo all'operatore del tragitto, lasciando agli intermediari un ruolo di facilitazione, al fine di rendere il più semplice possibile per i passeggeri la risoluzione di eventuali problematiche.

Alla luce delle considerazioni sopra indicate si potrebbe prevedere un obbligo per i vettori di fornire agli intermediari le informazioni indicate nell'articolo 5 della proposta, non solo per i contratti multimodali unici, come previsto dall'articolo 6, ma anche in caso di biglietti multimodali combinati.

Riguardo al paragrafo 7 dell'articolo 5, si ritiene opportuno definire meglio il "supporto durevole", distinto dal "supporto elettronico", tenendo conto anche che non tutte le informazioni trasmesse in formato elettronico sono utilmente da conservare in formato cartaceo da parte del passeggero, al quale dovrebbe essere consentita la possibilità di scegliere quali informazioni ricevere anche su supporto durevole. Inoltre, la definizione di "supporto elettronico" dovrebbe anche prevedere criteri obbligatori di sicurezza della trasmissione elettronica e di tracciabilità dei contenuti.

Dovrebbe inoltre essere prevista una più chiara definizione del paragrafo 8 dell'articolo 5, che impone agli intermediari di comunicare ai vettori i dati dei passeggeri, al fine di evitare il rischio che il passeggero riceva diverse e sovrapposte comunicazioni, provenienti sia dai vettori, sia dall'intermediario.

All'articolo 8, sul diritto al rimborso o alla compensazione, dovrebbe essere previsto l'obbligo e non solo la facoltà, per i vettori di accettare le richieste di rimborso presentate, per conto dei passeggeri, dagli intermediari.

Infine, i 14 giorni entro cui è fatto obbligo di corrispondere il rimborso, si discostano dai 30 giorni previsti dal regolamento (UE) 2021/782 sui diritti dei passeggeri, che peraltro non è oggetto di modifica su questo aspetto da parte dalla proposta COM(2023) 753.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.