Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 173 del 26/06/2024

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 159

La 4ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, volto al recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 (cosiddetta «Secondary Market Directive» o «SMD»), relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti deteriorati;

considerato che lo schema di decreto legislativo reca modifiche al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e al decreto legislativo n. 39 del 2010, in materia di revisione legale dei conti, in forza della delega di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023) e nel rispetto dell'articolo 7 della stessa legge, che detta i principi e criteri specifici di delega;

ricordato che la SMD - con la quale si modificano, tra l'altro, le direttive 2008/48/CE (Credit Consumer Directive) e 2014/17/UE (Mortgage Consumer Directive) - è volta a rendere più dinamici i mercati secondari dei crediti deteriorati all'interno dell'Unione europea, con l'obiettivo di aumentare la concorrenza, anche su base transnazionale, favorendo l'ingresso di nuovi player attraverso l'apertura dei mercati nazionali e aumentando al contempo i presidi sul mercato dei crediti e le tutele in favore dei debitori ceduti;

valutato che:

- lo schema di decreto legislativo rispetta i criteri specifici di delega di cui all'articolo 7 della legge n. 15 del 2024, salvo quello di cui alla lettera b) che indica di modificare anche il decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in materia di antiriciclaggio, a motivo dei paralleli lavori di carattere sistemico sulla materia per il recepimento del pacchetto di riforma della disciplina dell'antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo (c.d. AML package);

- con riferimento al criterio di delega di cui alla lettera l), lo schema attua solo le disposizioni in materia di obblighi di tutela dei consumatori e dei debitori previsti dalla direttiva, mentre le modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sulla cartolarizzazione dei crediti, si è reputato più opportuno procedere con altro strumento normativo;

- per le disposizioni di natura tecnica o applicativa, necessarie a dare piena attuazione alle norme primarie, lo schema di decreto legislativo, come in casi analoghi, rinvia all'adozione di provvedimenti attuativi da parte della Banca d'Italia;

valutato quindi che lo schema di decreto legislativo in esame è coerente con i principi e criteri di delega fissati dalla legge di delegazione europea 2022-2023 e con la direttiva (UE) 2021/2167 in attuazione;

considerato che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 29 dicembre 2023, e che, conseguentemente, la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2024/74, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la quale potrà essere archiviata con la rapida adozione dello schema di decreto legislativo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.