Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 173 del 26/06/2024

4ª Commissione permanente

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2024

173ª Seduta

Presidenza del Presidente

TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (n. 161)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il senatore SATTA (FdI), relatore, svolge una relazione integrativa sul provvedimento in titolo, per rispondere alla richiesta di approfondimento, avanzata nella precedente seduta dal senatore Lorefice, di valutare la corrispondenza con i principi e criteri specifici di delega stabiliti nella legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024 n. 15), approvata in sede referente da questa Commissione.

Ricorda preliminarmente che lo schema di decreto legislativo provvede all'attuazione della direttiva (UE) 2023/958, che rafforza il contributo del trasporto aereo all'obiettivo del sistema Emissions Trading System (ETS) di riduzione delle emissioni, all'attuazione della direttiva (UE) 2023/959, che estende l'attuale sistema ETS anche al settore marittimo e che istituisce il nuovo sistema ETS 2 per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale, nonché provvede a stabilire le disposizioni sanzionatorie relative al regolamento (UE) 2023/956, che istituisce il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, cosiddetto CBAM.

I criteri di delega sono contenuti nell'articolo 12 della legge di delegazione, dalla lettera a) alla lettera g). In particolare, la lettera a) prevede di: "rafforzare la struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in considerazione dell'ampliamento dei compiti da svolgere anche verso nuovi settori e tenuto conto dell'incrementata rilevanza, anche sotto l'aspetto economico, dei provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorità".

Al riguardo, l'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto modifica l'articolo 4 del decreto n. 47 del 2020, per adeguare le competenze del Comitato ETS ed estenderle al settore marittimo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/956, in materia di meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere CBAM, e alle disposizioni per l'attuazione delle attività derivanti dal sistema CORSIA relativo al trasporto aereo internazionale.

La lettera b) prevede di: "istituire un'autorità nazionale competente responsabile dell'attuazione della normativa correlata al nuovo sistema per lo scambio di quote di emissione «ETS II», in ragione dell'autonomia tecnica e normativa, nonché della specificità di tale ambito".

Al riguardo, l'articolo 3, comma 2, introduce l'articolo 4-bis, che istituisce e disciplina la nuova Autorità competente, denominata Comitato ETS 2, dedicata allo svolgimento delle funzioni previste dal sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni per i settori dell'edilizia, del trasporto stradale e ulteriori settori industriali non già coperti dal vigente sistema ETS.

La lettera c) prevede di: "ottimizzare e informatizzare le rinnovate e aggiuntive procedure rientranti nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (ETS), coordinando e integrando tali procedure con il sistema informatizzato già esistente nel Portale ETS di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47".

Al riguardo, lo stesso nuovo articolo 4-bis prevede che, per assicurare l'efficienza nelle interlocuzioni con i soggetti regolamentati e nella gestione delle pratiche amministrative, il Comitato ETS 2 si avvale del nuovo Portale ETS 2, collegato al Portale ETS.

La lettera d) prevede di: "rivedere e adeguare il sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di conseguire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni anche nei nuovi settori inclusi o ampliati".

Al riguardo, l'articolo 6, comma 7, dello schema di decreto, modifica l'articolo 42 del decreto legislativo n. 47 del 2020, per estendere il sistema sanzionatorio anche ai nuovi settori inclusi, in particolare quello marittimo.

La lettera e) prevede di: "assegnare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di nuova istituzione e destinare gli stessi al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra".

Al riguardo, lo stesso articolo 6, comma 7, stabilisce che i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 6, 14 e 19, ove applicate alle società di navigazione attribuite all'Italia, da quelle di cui ai commi 9-bis, 12-bis, nonché da quelle di cui al comma 22-bis, in quanto di nuova istituzione sono assegnati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, destinati al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel sistema ETS.

La lettera f) prevede di: "assicurare che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 octies bis, paragrafo 3, secondo comma, quarto periodo, della direttiva 2003/87/CE, una parte dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, sia destinata a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo".

Al riguardo, l'articolo 5, comma 7, dello schema di decreto inserisce, all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47, del 2020, il nuovo comma 9, che destina il 50 per cento degli extra proventi derivanti dall'applicazione del citato articolo della direttiva, ove assegnati all'Italia, a finalità dedicate alla decarbonizzazione del settore marittimo, qualora l'Italia rientrasse nei criteri ivi evidenziati.

Infine, la lettera g) prevede di: "abrogare espressamente le disposizioni incompatibili e coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione".

Al riguardo, l'articolo 4, comma 6, dello schema di decreto abroga l'articolo 7 del decreto legislativo n. 47 del 2020, in considerazione della modifica delle procedure per l'assegnazione delle quote gratuite agli operatori aerei operate dalla direttiva (UE) 2023/959. Le nuove disposizioni in materia sono state recepite attraverso l'introduzione dell'articolo 7-bis. Per lo stesso motivo, il comma 9 dell'articolo 4 abroga il comma 1 dell'articolo 9 del decreto n. 47, relativo alle modalità di assegnazione, ora disciplinate dal nuovo articolo 7-bis.

Inoltre, l'articolo 5, comma 15, modifica l'articolo 33 del decreto n. 47, relativo all'analisi del profilo di rischio e ispezioni, aggiornando il testo alla prassi e abrogando le disposizioni non attinenti e superflue, e l'articolo 8, comma 5, modifica l'articolo 47 del decreto n. 47, per aggiornare e allineare le disposizioni transitorie e abrogative alle modifiche introdotte dalle revisioni alla direttiva 2003/87/CE.

Infine, l'articolo 13 prevede ulteriori abrogazioni e disposizioni transitorie, mentre l'articolo 14 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il Relatore illustra quindi uno schema di osservazioni favorevoli, in cui si ricorda, tra l'altro, che, poiché il termine per il recepimento nazionale delle due direttive è scaduto il 31 dicembre 2023, la Commissione europea ha aperto le due procedure di infrazione nn. 2024/76 e 2024/77, che potranno essere archiviate con l'adozione dello schema di decreto legislativo.

Il senatore LOREFICE (M5S) esprime apprezzamento al Relatore per la nota integrativa ed espone la posizione favorevole del suo Gruppo nei confronti di una normativa che darà slancio alla lotta contro i cambiamenti climatici, affrontando anche i settori cosiddetti hard-to-abate, in cui tutti gli Stati membri dovranno contribuire con uno sforzo maggiore.

Auspica, poi, che in seguito all'adozione del decreto legislativo si possa svolgere un ruolo di monitoraggio in relazione alla chiusura delle procedure di infrazione e per assicurare l'effettiva applicazione della normativa. A tale riguardo, ritiene sempre importante procedere con audizioni dei soggetti che dovranno poi concretamente applicare la normativa.

Il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSd'Az) evidenzia come il sistema ETS, al pari di altre normative a tutela dell'ambiente, persegue un obiettivo condiviso. Rileva, tuttavia, come tali politiche non siano mai a saldo zero, posto che in ultima analisi saranno sempre i cittadini dell'Unione a pagarne il costo, come dimostra anche il recente aumento dei biglietti aerei, che si configura come una sorta di tassa occulta.

Se poi si pone attenzione al fatto che non tutti gli Stati a livello globale si fanno carico della lotta ai cambiamenti climatici, risulta evidente come gli effetti di mitigazione del clima rimarranno insignificanti, mentre aumenteranno i costi a carico degli Stati europei.

Né può valere a giustificare tale normativa il fatto che i proventi finanziari derivanti dalla vendita delle quote di emissione ETS saranno una delle nuove fonti di risorse proprie dell'Unione o che ci siano stati finanziamenti europei agli Stati membri mediante debito comune, come il Next Generation EU, che dovranno comunque essere ripagati.

Con queste precisazioni, preannuncia comunque il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (n. 158)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il senatore MATERA (FdI), relatore, illustra uno schema di osservazioni favorevoli sull'Atto del Governo in titolo, che reca l'attuazione della direttiva (UE) 2021/2101, di modifica della direttiva 2013/34/UE (c.d. direttiva contabile) in materia di comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di imprese e i gruppi societari multinazionali con sede legale o centro amministrativo in uno degli Stati membri e con un fatturato superiore a 750 milioni di euro.

Ricorda che la direttiva del 2021 ha introdotto il nuovo adempimento di comunicazione pubblica Paese per Paese (CBCR - Country-by-country reporting) delle informazioni relative all'imposta sul reddito e delle correlate informazioni aziendali da parte delle imprese multinazionali di grandi dimensioni e delle loro succursali.

La normativa si inserisce in modo complementare rispetto all'iniziativa congiunta G20/OCSE in ambito di fiscalità internazionale del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) sull'erosione della base imponibile tramite il trasferimento di utili nelle giurisdizioni a fiscalità privilegiata da parte delle imprese multinazionali, attuata nell'ordinamento europeo con la direttiva DAC 4 (direttiva (UE) 2016/881), la quale prescrive un'analoga comunicazione, in ambito fiscale, delle informazioni rilevanti verso le Autorità nazionali (per l'Italia, l'Agenzia delle entrate) in cui l'impresa multinazionale svolge la propria attività.

Ritiene quindi che la disciplina CBCR rappresenti un importante strumento per aumentare la giustizia fiscale, la trasparenza delle imprese e il livello qualitativo delle informazioni finanziarie dichiarate dalle grandi multinazionali.

Ricorda, infine che il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 22 giugno 2023 e che, conseguentemente, è stata aperta la procedura di infrazione n. 2023/150, già allo stadio del parere motivato ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, che potrà essere archiviata con la rapida adozione del decreto legislativo. Propone quindi di formulare osservazioni favorevoli.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (n. 157)

(Osservazioni alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra uno schema di osservazioni favorevoli - pubblicato in allegato al resoconto - sull'Atto del Governo in titolo, di attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, per estenderne la portata di applicazione anche alle sostanze tossiche per la riproduzione umana.

Ricorda che tale estensione comporta anche la coerenza con il regolamento (CE) n. 1907/2006, sulle sostanze chimiche (REACH), assicurando un analogo livello di protezione minima su scala dell'Unione, a fronte dei dati scientifici, che evidenziano come le sostanze tossiche per la riproduzione umana possono avere effetti nocivi sulla funzione sessuale, sulla fertilità di uomini e donne in età adulta e sullo sviluppo dei figli, e che, analogamente agli agenti cancerogeni o mutageni, tali sostanze sono estremamente preoccupanti, potendo avere effetti gravi e irreversibili sulla salute dei lavoratori.

La Relatrice valuta che lo schema di decreto risponda ai principi e criteri specifici di delega dettati dall'articolo 8 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023), che prevedono di stabilire obblighi specifici in capo al datore di lavoro, in materia di formazione e informazione, sentita anche la comunità scientifica in materia (consultata attraverso un apposito gruppo di lavoro, al quale hanno partecipato rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dell'Istituto superiore di sanità e dell'INAIL), e di aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria, al fine di assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431.

Ricorda, infine, che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 5 aprile 2024 e che, conseguentemente, la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2024/162, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che potrà essere archiviata con la rapida adozione dello schema di decreto legislativo. Propone pertanto di formulare osservazioni favorevoli.

Il senatore LOREFICE (M5S) chiede il rinvio del voto sullo schema di osservazioni, poiché i lavori in Commissione di merito sono ancora nelle fasi iniziali e non risulta ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni, che dovrebbe riunirsi su questo provvedimento nella giornata di domani. Evidenzia inoltre che, da alcuni approfondimenti svolti, vi sarebbero alcuni rilievi tecnici da approfondire.

La senatrice ROJC (PD-IDP) si associa alla richiesta di rinvio del voto, per poter svolgere gli opportuni approfondimenti.

La relatrice MURELLI (LSP-PSd'Az) precisa che il provvedimento è stato effettivamente incardinato dalla Commissione di merito nella seduta di ieri ed è previsto il seguito dell'esame nella seduta odierna.

Prende atto, inoltre, del fatto che manca il parere della Conferenza Stato-regioni, ma ritiene comunque che, per quanto di competenza di questa Commissione, il provvedimento non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. Si dichiara tuttavia disponibile a rinviare il voto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE (n. 159)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il senatore SCURRIA (FdI), relatore, illustra uno schema di osservazioni favorevoli sull'Atto del Governo in titolo, volto al recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 (cosiddetta Secondary Market Directive o SMD), relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti deteriorati.

Ricorda che la SMD - con la quale si modificano, tra l'altro, le direttive 2008/48/CE (Credit Consumer Directive) e 2014/17/UE (Mortgage Consumer Directive) - è volta a rendere più dinamici i mercati secondari dei crediti deteriorati all'interno dell'Unione europea, con l'obiettivo di aumentare la concorrenza, anche su base transnazionale, favorendo l'ingresso di nuovi operatori e aumentando al contempo i presidi sul mercato dei crediti e le tutele in favore dei debitori ceduti.

Riguardo alla rispondenza dello schema di decreto legislativo con i criteri specifici di delega di cui all'articolo 7 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023), il Relatore evidenzia che solo per due criteri il Governo ha ritenuto di discostarsi.

Il primo è quello di cui alla lettera b) del citato articolo 7, che indica di modificare anche il decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in materia di antiriciclaggio, in ragione dei paralleli lavori di carattere sistemico sulla materia per il recepimento del pacchetto di riforma della disciplina dell'antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo (c.d. AML package).

Il secondo riguarda la lettera l), che lo schema recepisce solo per la parte relativa agli obblighi di tutela dei consumatori e dei debitori previsti dalla direttiva, mentre le modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sulla cartolarizzazione dei crediti, il Governo ha reputato più opportuno procedere con altro strumento normativo.

Per quanto riguarda le disposizioni di natura tecnica o applicativa, necessarie a dare piena attuazione alle norme primarie dello schema di decreto, come in casi analoghi, si rinvia all'adozione di provvedimenti attuativi da parte della Banca d'Italia.

Infine, il Relatore ricorda che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 29 dicembre 2023 e che, conseguentemente, la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2024/74, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la quale potrà essere archiviata con la rapida adozione dello schema di decreto legislativo. Propone, pertanto, di formulare osservazioni favorevoli.

Il senatore LOREFICE (M5S) ritiene opportuno approfondire la definizione di "crediti in sofferenza", peraltro demandata alle disposizioni attuative che saranno adottate dalla Banca d'Italia, ma preannuncia comunque il suo voto favorevole.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel contesto di viaggi multimodali (COM(2023) 752 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII-bis, n. 22)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 giugno.

La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra uno schema di risoluzione sulla proposta di regolamento in titolo, finalizzata a integrare la legislazione dell'Unione in materia di diritti dei passeggeri, con una normativa specifica relativa ai viaggi multimodali, che comportano una combinazione di modi di trasporto, al fine di contribuire al loro sviluppo e a migliorare la scelta dei passeggeri in termini di opzioni di viaggio.

Propone, in particolare, di ritenere rispettati i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, e di evidenziare, nell'ambito del dialogo politico con le Istituzioni europee, alcuni aspetti importanti che potrebbero essere declinati meglio nell'abito della proposta di regolamento.

Si tratta di aspetti relativi al ruolo degli intermediari, venditori indipendenti di biglietti di trasporto, che risultano essere tra i più importanti sostenitori dei viaggi multimodali, grazie alla loro abilità di combinare diverse modalità di viaggio in una maniera più creativa rispetto ai canali classici.

Al riguardo, la Relatrice rileva che la loro capacità di tutelare i passeggeri dipende dalla possibilità di accedere alle informazioni e agli strumenti necessari, che sono controllati dagli operatori. In questo senso, sono i vettori che dovrebbero permettere agli intermediari di poter assistere i viaggiatori nell'esercizio dei loro diritti, come ad esempio nelle procedure di rimborso.

Inoltre, poiché gli intermediari non hanno un ruolo nelle operazioni di trasporto, la responsabilità giuridica di dover offrire rimborsi o opzioni di viaggio alternative dovrebbe essere posta in capo all'operatore del tragitto, lasciando agli intermediari un ruolo di facilitazione, al fine di rendere il più semplice possibile per i passeggeri la risoluzione di eventuali problematiche.

Alla luce delle considerazioni sopra indicate si potrebbe prevedere un obbligo per i vettori di fornire agli intermediari le informazioni indicate nell'articolo 5 della proposta, non solo per i contratti multimodali unici, come previsto dall'articolo 6, ma anche in caso di biglietti multimodali combinati.

Riguardo al paragrafo 7 dell'articolo 5, si ritiene opportuno definire meglio il "supporto durevole", distinto dal "supporto elettronico", tenendo conto anche che non tutte le informazioni trasmesse in formato elettronico sono utilmente da conservare in formato cartaceo da parte del passeggero, al quale dovrebbe essere consentita la possibilità di scegliere quali informazioni ricevere anche su supporto durevole.

Dovrebbe inoltre essere prevista una più chiara definizione del paragrafo 8 dell'articolo 5, che impone agli intermediari di comunicare ai vettori i dati dei passeggeri, al fine di evitare il rischio che il passeggero riceva diverse e sovrapposte comunicazioni, provenienti sia dai vettori, sia dall'intermediario.

All'articolo 8, sul diritto al rimborso o alla compensazione, dovrebbe essere previsto l'obbligo, e non solo la facoltà, per i vettori di accettare le richieste di rimborso presentate, per conto dei passeggeri, dagli intermediari.

Infine, i 14 giorni entro cui è fatto obbligo di corrispondere il rimborso, si discostano dai 30 giorni previsti dal regolamento (UE) 2021/782 sui diritti dei passeggeri, che peraltro non è oggetto di modifica su questo aspetto da parte dalla proposta COM(2023) 753.

Il senatore LOREFICE (M5S) interviene in merito alle definizioni di supporto durevole e di supporto elettronico, ritenendo opportuno specificare che il supporto elettronico debba essere sicuro dal punto di vista della trasmissione al destinatario, del rispetto della privacy e della fruibilità dei contenuti, ivi inclusa la possibilità di assicurare la tracciabilità del contenuto.

La relatrice MURELLI (LSP-PSd'Az) richiama l'osservazione relativa al paragrafo 7 dell'articolo 5, nella quale si ritiene opportuno che siano meglio definiti i termini di "supporto durevole" e di "supporto elettronico", ma accoglie il suggerimento di integrarla con un riferimento alla sicurezza della trasmissione elettronica e alla tracciabilità dei contenuti.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI) aggiunge che all'articolo 5, paragrafo 7, della proposta di regolamento si specifica che, nei casi in cui le informazioni sono fornite mediante mezzi di comunicazione elettronici, i vettori e gli intermediari provvedono affinché il passeggero possa conservare tutta la corrispondenza scritta, comprese la data e l'ora di tale corrispondenza, su un supporto durevole.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti lo schema di risoluzione, come integrato e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,35.


OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 161

La 4ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso provvede all'attuazione della direttiva (UE) 2023/958, che rafforza il contributo del trasporto aereo al sistema ETS (emission trading system) per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra, all'attuazione della direttiva (UE) 2023/959, che estende l'attuale sistema ETS anche al settore marittimo e che istituisce il nuovo sistema ETS 2 per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e altri settori, nonché a stabilire le disposizioni sanzionatorie relative al regolamento (UE) 2023/956, che istituisce il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, cosiddetto CBAM;

ricordato che l'obiettivo delle modifiche al sistema ETS è quello di portare la riduzione delle emissioni dei settori interessati, dall'attuale 43 per cento al 62 per cento, entro il 2030 rispetto al 2005;

considerato che lo schema di decreto è stato predisposto in forza della delega di cui all'articolo 1 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024 n. 15), e del successivo articolo 12 che indica i principi e criteri direttivi per il recepimento delle due direttive citate, nonché in forza dell'articolo 2 della stessa legge di delegazione, che reca una delega di diciotto mesi per l'adozione di disposizioni sanzionatorie per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti europei;

valutata la corrispondenza tra le disposizioni dello schema di decreto legislativo e i principi e criteri specifici di delega di cui al citato articolo 12 della legge di delegazione;

considerato che, poiché il termine per il recepimento nazionale delle due direttive è scaduto il 31 dicembre 2023, la Commissione europea ha aperto le due procedure di infrazione nn. 2024/76 e 2024/77, che potranno essere archiviate con l'adozione dello schema di decreto legislativo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.


OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 158

La 4ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, che reca l'attuazione della direttiva (UE) 2021/2101, di modifica della direttiva 2013/34/UE (c.d. direttiva contabile) in materia di comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di imprese e i gruppi societari multinazionali con sede legale o centro amministrativo in uno degli Stati membri e con un fatturato superiore a 750 milioni di euro;

considerato che la direttiva del 2021/2101 ha introdotto un nuovo adempimento di comunicazione pubblica Paese per Paese (CBCR - Country-by-country Reporting) delle informazioni relative all'imposta sul reddito e delle correlate informazioni aziendali da parte delle imprese multinazionali di grandi dimensioni e delle loro succursali;

rilevato che la normativa è complementare rispetto all'iniziativa congiunta G20/OCSE in ambito di fiscalità internazionale sull'erosione della base imponibile tramite il trasferimento di utili nelle giurisdizioni a fiscalità privilegiata da parte delle imprese multinazionali (progetto BEPS - Base Erosion and Profit Shifting), attuata nell'ordinamento europeo con la direttiva DAC 4 (direttiva (UE) 2016/881), la quale prescrive un'analoga comunicazione, in ambito fiscale, delle informazioni rilevanti verso le Autorità nazionali (per l'Italia, l'Agenzia delle entrate) in cui l'impresa multinazionale svolge la propria attività;

valutato che la disciplina CBCR rappresenta un importante strumento per aumentare la giustizia fiscale, la trasparenza delle imprese e il livello qualitativo delle informazioni finanziarie dichiarate dalle grandi multinazionali;

considerato che il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 22 giugno 2023, e che conseguentemente è stata quindi aperta la procedura di infrazione n. 2023/150, già allo stadio del parere motivato ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, che potrà essere archiviata con la rapida adozione del decreto legislativo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.


SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLA RELATRICE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 157

La 4ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, di attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, per estenderne la portata di applicazione anche alle sostanze tossiche per la riproduzione umana;

considerato che tale estensione comporta anche la coerenza con il regolamento (CE) n. 1907/2006, sulle sostanze chimiche (REACH), assicurando un analogo livello di protezione minima su scala dell'Unione, a fronte dei dati scientifici, che evidenziano come le sostanze tossiche per la riproduzione umana possono avere effetti nocivi sulla funzione sessuale, sulla fertilità di uomini e donne in età adulta e sullo sviluppo dei figli, e che, analogamente agli agenti cancerogeni o mutageni, tali sostanze sono estremamente preoccupanti, potendo avere effetti gravi e irreversibili sulla salute dei lavoratori;

considerato che lo schema di decreto legislativo reca modifiche al Testo unico sulla sicurezza del lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, in forza della delega di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023) e nel rispetto dell'articolo 8 della stessa legge, che detta i principi e criteri specifici di delega;

valutato, in particolare, che lo schema di decreto legislativo risponde ai predetti criteri di delega, che prevedono di stabilire obblighi specifici in capo al datore di lavoro, in materia di formazione e informazione, sentita anche la comunità scientifica in materia (consultata attraverso un apposito gruppo di lavoro, al quale hanno partecipato rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dell'Istituto superiore di sanità e dell'INAIL), e di aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria, al fine di assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431;

considerato che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 5 aprile 2024, e che, conseguentemente, la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2024/162, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che potrà essere archiviata con la rapida adozione dello schema di decreto legislativo;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.


OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 159

La 4ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, volto al recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 (cosiddetta «Secondary Market Directive» o «SMD»), relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti deteriorati;

considerato che lo schema di decreto legislativo reca modifiche al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e al decreto legislativo n. 39 del 2010, in materia di revisione legale dei conti, in forza della delega di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023) e nel rispetto dell'articolo 7 della stessa legge, che detta i principi e criteri specifici di delega;

ricordato che la SMD - con la quale si modificano, tra l'altro, le direttive 2008/48/CE (Credit Consumer Directive) e 2014/17/UE (Mortgage Consumer Directive) - è volta a rendere più dinamici i mercati secondari dei crediti deteriorati all'interno dell'Unione europea, con l'obiettivo di aumentare la concorrenza, anche su base transnazionale, favorendo l'ingresso di nuovi player attraverso l'apertura dei mercati nazionali e aumentando al contempo i presidi sul mercato dei crediti e le tutele in favore dei debitori ceduti;

valutato che:

- lo schema di decreto legislativo rispetta i criteri specifici di delega di cui all'articolo 7 della legge n. 15 del 2024, salvo quello di cui alla lettera b) che indica di modificare anche il decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in materia di antiriciclaggio, a motivo dei paralleli lavori di carattere sistemico sulla materia per il recepimento del pacchetto di riforma della disciplina dell'antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo (c.d. AML package);

- con riferimento al criterio di delega di cui alla lettera l), lo schema attua solo le disposizioni in materia di obblighi di tutela dei consumatori e dei debitori previsti dalla direttiva, mentre le modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sulla cartolarizzazione dei crediti, si è reputato più opportuno procedere con altro strumento normativo;

- per le disposizioni di natura tecnica o applicativa, necessarie a dare piena attuazione alle norme primarie, lo schema di decreto legislativo, come in casi analoghi, rinvia all'adozione di provvedimenti attuativi da parte della Banca d'Italia;

valutato quindi che lo schema di decreto legislativo in esame è coerente con i principi e criteri di delega fissati dalla legge di delegazione europea 2022-2023 e con la direttiva (UE) 2021/2167 in attuazione;

considerato che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 29 dicembre 2023, e che, conseguentemente, la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2024/74, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la quale potrà essere archiviata con la rapida adozione dello schema di decreto legislativo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.


RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2023) 752 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis, n. 22) SUI PROFILI DI CONFORMITA' AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA' E PROPORZIONALITA'

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento (COM(2023) 752), finalizzata a integrare la legislazione dell'Unione in materia di diritti dei passeggeri, con una normativa specifica relativa ai viaggi multimodali, che comporta una combinazione di modi di trasporto, al fine di contribuire al loro sviluppo e a migliorare la scelta dei passeggeri in termini di opzioni di viaggio;

valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012;

ritenuto che la base giuridica della proposta sia correttamente individuata nell'articolo 91, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sulla politica comune dei trasporti, e nell'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE, relativo alla navigazione marittima e aerea;

ritenuto che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, poiché in assenza di un'armonizzazione europea delle regole a protezione dei passeggeri durante i viaggi multimodali, gli operatori opererebbero in regimi diversi a seconda del Paese e i passeggeri sarebbero soggetti a molteplici regole applicabili, con difficoltà a conoscere e far valere i propri diritti;

ritenuto che anche il principio di proporzionalità sia rispettato, in quanto la proposta di regolamento si limita a prevedere le disposizioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla stessa;

ritiene, tuttavia, importante richiamare l'attenzione sui seguenti aspetti che meritano di essere valutati nell'ambito dell'iter legislativo europeo:

In relazione ai venditori indipendenti di biglietti (gli intermediari), che risultano essere tra i più importanti sostenitori dei viaggi multimodali, soprattutto grazie alla loro abilità di combinare diverse modalità di viaggio in una maniera più creativa rispetto ai canali classici, si rileva che la loro capacità di tutelare i passeggeri dipende dalla possibilità di accedere alle informazioni e agli strumenti necessari, che sono controllati dagli operatori. In questo senso, sono i vettori che dovrebbero permettere agli intermediari di poter assistere i viaggiatori nell'esercizio dei loro diritti, come ad esempio nelle procedure di rimborso.

Inoltre, poiché gli intermediari non hanno un ruolo nelle operazioni di trasporto, la responsabilità giuridica di dover offrire rimborsi o opzioni di viaggio alternative, dovrebbe essere posta in capo all'operatore del tragitto, lasciando agli intermediari un ruolo di facilitazione, al fine di rendere il più semplice possibile per i passeggeri la risoluzione di eventuali problematiche.

Alla luce delle considerazioni sopra indicate si potrebbe prevedere un obbligo per i vettori di fornire agli intermediari le informazioni indicate nell'articolo 5 della proposta, non solo per i contratti multimodali unici, come previsto dall'articolo 6, ma anche in caso di biglietti multimodali combinati.

Riguardo al paragrafo 7 dell'articolo 5, si ritiene opportuno definire meglio il "supporto durevole", distinto dal "supporto elettronico", tenendo conto anche che non tutte le informazioni trasmesse in formato elettronico sono utilmente da conservare in formato cartaceo da parte del passeggero, al quale dovrebbe essere consentita la possibilità di scegliere quali informazioni ricevere anche su supporto durevole. Inoltre, la definizione di "supporto elettronico" dovrebbe anche prevedere criteri obbligatori di sicurezza della trasmissione elettronica e di tracciabilità dei contenuti.

Dovrebbe inoltre essere prevista una più chiara definizione del paragrafo 8 dell'articolo 5, che impone agli intermediari di comunicare ai vettori i dati dei passeggeri, al fine di evitare il rischio che il passeggero riceva diverse e sovrapposte comunicazioni, provenienti sia dai vettori, sia dall'intermediario.

All'articolo 8, sul diritto al rimborso o alla compensazione, dovrebbe essere previsto l'obbligo e non solo la facoltà, per i vettori di accettare le richieste di rimborso presentate, per conto dei passeggeri, dagli intermediari.

Infine, i 14 giorni entro cui è fatto obbligo di corrispondere il rimborso, si discostano dai 30 giorni previsti dal regolamento (UE) 2021/782 sui diritti dei passeggeri, che peraltro non è oggetto di modifica su questo aspetto da parte dalla proposta COM(2023) 753.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.