Legislatura 19ª - Comitato per la legislazione - Resoconto sommario n. 40 del 26/06/2024
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PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SUL DDL 1173
Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:
il disegno di legge non è corredato dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi di impatto della regolamentazione;
sotto il profilo della qualità della legislazione:
con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,
ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del provvedimento è motivata nel preambolo con la necessità e urgenza di adottare interventi volti a garantire l'effettivo esercizio dell'attività a carattere sindacale delle Associazioni professionali a carattere sindacale fra militari, nonché ad assicurare la massima efficienza del personale militare e civile del Ministero della difesa e la piena operatività delle Forze armate, facendo riferimento, in particolare, alla straordinaria necessità e urgenza di adottare misure volte a garantire la effettiva partecipazione delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari alle procedure di contrattazione del Comparto difesa-sicurezza per il rinnovo del contratto (triennio 2022-2024); mancano, invece, argomentazioni specifiche sulla sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza costituzionalmente prescritto per l'adozione da parte del Governo di provvedimenti provvisori con forza di legge;
sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,
il decreto-legge reca misure di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti materiali descritti nel titolo. Non appaiono, tuttavia, del tutto coerenti con le due finalità del provvedimento le disposizioni di cui all'articolo 4, che provvede alla copertura finanziaria della quota di contribuzione per l'anno 2024 per la partecipazione dello Stato italiano al «NATO Innovation Fund»;
con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,
l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge è stato opportunamente modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati al fine di chiarire la natura transitoria della disposizione e coordinarla con l'articolo 1480 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La formulazione della disposizione non appare, tuttavia, appropriata nella parte in cui si utilizza l'espressione "fino alla entrata in vigore del contingente di distacchi e permessi"; sarebbe stato, al riguardo, più corretto l'inciso "fino all'acquisto di efficacia della determinazione dei distacchi e permessi";
in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene non vi sia nulla da osservare;
sotto il profilo della qualità della legislazione, richiama le considerazioni esposte in premessa.