Legislatura 19ª - Comitato per la legislazione - Resoconto sommario n. 40 del 26/06/2024


PARERE APPROVATO

DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SUL DDL 1162

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge non è corredato dall'analisi tecnico-normativa e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;

l'articolo 3 del decreto-legge prevede la possibilità per il Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, di avvalersi per le verifiche a campione sugli interventi per i quali siano stati concessi contributi per la ricostruzione privata, di organi statali e di enti pubblici competenti nelle attività ispettiva, di controllo e di vigilanza per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici mediante convenzioni non onerose; consente, inoltre, di individuare i soggetti da sottoporre a controllo non solo sulla base di sorteggio, ma anche in applicazione di indicatori di rischio definiti sulla base di precedenti attività di controllo;

al fine di valutare l'efficacia delle misure in questione rispetto agli obiettivi di prevenzione e contrasto delle condotte illecite correlate alla percezione o all'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche, ritiene opportuno che il Commissario straordinario, nell'ambito dell'informativa periodica alla Cabina di coordinamento per la ricostruzione sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera d), fornisca dati e informazioni sull'applicazione del citato articolo 3;

con riguardo all'attività del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter, ritiene, altresì, opportuno che il Parlamento sia informato periodicamente sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del provvedimento è motivata nel preambolo facendo apoditticamente riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di definire misure urgenti per il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di chiarire la disciplina di finanziamento della gestione e del funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione operanti in relazione al sisma 2009, di definire misure urgenti di protezione civile, di garantire la piena attivazione della capacità operativa dell'Agenzia per la meteorologia e climatologia « ItaliaMeteo », di definire misure per l'impiego del personale militare e di soccorso per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del Vertice del « Gruppo dei sette » (G7) e di chiarire le modalità di azione della Fondazione « Milano-Cortina 2026 », senza fornire argomentazioni specifiche circa la sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il provvedimento, composto da undici articoli, oltre alla disposizione relativa all'entrata in vigore, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a sei distinte finalità;

sotto il profilo della formulazione tecnica dell'atto legislativo,

il decreto-legge fa ampio ricorso alla tecnica della novella legislativa, nell'insieme in maniera corretta e appropriata e senza problemi di coordinamento tra il testo vigente e le modifiche introdotte. Tuttavia, l'articolo 8 novella il comma 448 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, già novellato in precedenza, con un intervento che introduceva una ripetizione della disposizione già recata dal comma medesimo nella sua formulazione originaria, al fine di estenderne l'applicazione ad anni successivi. Tale scelta è ulteriormente ripetuta nella novella apportata dall'articolo 8 del decreto-legge, con un effetto, nella ripetizione pedissequa delle formule, di difficile leggibilità del testo risultante dai ripetuti interventi novellatori;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

nel titolo del decreto-legge e nella rubrica del capo I è utilizzata la parola «post-calamità», che, benché già presente nella legislazione, ha un tono eccessivamente "giornalistico", con il ricorso superfluo a una forma contratta che ben può essere sostituita dall'espressione «successiva alle calamità»;

l'articolo 1, comma 1, introduce nell'articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023 i commi 6-ter e 6-quater. Il comma 6-ter stabilisce un limite di spesa entro il quale il Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter del suddetto decreto-legge n. 61 può concedere i contributi di cui al comma 6-quater e quest'ultimo definisce tali contributi e i limiti entro i quali il Commissario può concederli «assicurando il rispetto dei limiti di spesa», che non sono ulteriormente specificati. Tuttavia, dal combinato disposto dei due commi introdotti, è possibile dedurre che tali limiti di spesa corrispondano a quello stabilito dal 6-ter; si ritiene, dunque, opportuna l'esplicitazione di tale riferimento al fine di evitare ambiguità sull'entità della spesa autorizzata;

l'articolo 6, comma 1, lettera a), novella il testo della lettera e) del comma 2 dell'articolo 20-octies del decreto-legge n. 61 del 2023. Il testo che risulta dall'intervento di novellazione è il seguente: «e) un piano speciale ai sensi dell'articolo 20-novies, comma 3, per le infrastrutture stradali e, nel limite di 255 milioni, comprensivo di IVA, ferroviarie […]». Tale novella legislativa non è, tuttavia, correttamente coordinata col testo degli articoli 20-octies e 20-novies del decreto-legge n. 61, come risultante dalle modifiche apportate dall'insieme dell'articolo 6; il comma 3 dell'articolo 20-novies riguarda, infatti, le sole infrastrutture stradali, mentre relativamente a quelle ferroviarie è proprio il comma 3 dell'articolo 6 a inserire nel citato articolo 20-novies un apposito comma 3-bis. Ai fini di un migliore coordinamento dei testi, si rende, quindi, necessario un intervento sulla novella apportata dalla suddetta lettera a) del comma 1;

l'articolo 7 reca un'interpretazione autentica senza farne menzione, come sarebbe necessario, nella rubrica;

l'articolo 10, comma 6, stabilisce che le spese relative al «trattamento economico accessorio di cui al presente articolo» debbano intendersi in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. L'articolo però non fa mai riferimento a un «trattamento economico accessorio», benché il comma 4 parli per i vigili del fuoco di «prestazioni di lavoro straordinario», e tuttavia si potrebbe supporre che tutto quanto previsto in termini di maggior impegno del personale dai commi da 1 a 4 possa implicare un trattamento economico accessorio, che sarebbe forse stato necessario prevedere esplicitamente nelle disposizioni. In assenza di un intervento in tal senso, si reputa comunque necessario un intervento sul testo del comma 6 nei termini che seguono;

l'articolo 10, comma 7, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo. La formulazione del comma tuttavia è piuttosto inconsueta e apparentemente non del tutto corretta. L'alinea reca infatti una quantificazione degli oneri complessivi in 25.266.279 euro, mentre la somma complessiva che emerge dall'insieme delle lettere, tenendo conto degli aumenti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, è pari a 44.692.691 euro e la quantificazione di indebitamento netto e fabbisogno è irritualmente esplicitata nelle singole previsioni di copertura (lettere a), b) e c)). Una possibile riformulazione del comma che cerchi di rispettare meglio le consuete formule di copertura finanziaria potrebbe essere la seguente:

come già l'articolo 7, anche l'articolo 11 reca un'interpretazione autentica senza farne menzione nella rubrica;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

ritiene opportuno che il Commissario straordinario, nell'ambito dell'informativa periodica alla Cabina di coordinamento per la ricostruzione sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera d), fornisca dati e informazioni sull'applicazione dell'articolo 3;

ritiene, altresì, opportuno che il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro delegato trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività del Commissario straordinario alla ricostruzione, che illustri lo stato di avanzamento della ricostruzione, le principali criticità emerse e le soluzioni prospettate;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

Al titolo del decreto-legge, sostituire la parola: «post-calamità» con le seguenti: «successiva alle calamità».

Conseguentemente, alla rubrica del capo I sostituire la parola: «post-calamità» con le seguenti: «successiva alle calamità».

All'articolo 1, comma 1, capoverso 6­-quater, sostituire le parole: «dei limiti di spesa» con le seguenti: «del limite di spesa di cui al medesimo comma 6-ter».

All'articolo 6, comma 1, lettera a), dopo la parola: «e» inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 20-novies, comma 3-bis» e dopo le parole: «di IVA,» inserire le seguenti: «per le infrastrutture».

All'articolo 7, alla rubrica, sostituire le parole: «Uffici speciali» con le seguenti: «Interpretazione autentica del comma 437 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, in materia spese di gestione e funzionamento degli Uffici speciali».

All'articolo 10, comma 6, sostituire le parole: «di cui al presente articolo» con le seguenti: «erogato ai sensi di quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo».

All'articolo 10, comma 7:

all'alinea, dopo le parole: «per l'anno 2024,» inserire le seguenti: «che aumentano, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a complessivi 44.692.691 euro per l'anno 2024,»;

alla lettera a), sopprimere le parole: «mediante corrispondente riduzione» e alle parole: «delle somme iscritte» premettere le seguenti: «mediante corrispondente riduzione»;

alla lettera b), sopprimere le parole: «mediante utilizzo» e alle parole: «delle risorse» premettere le seguenti: «mediante utilizzo».

All'articolo 11, alla rubrica premettere le seguenti parole: «Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2020, in materia di normativa applicabile alla».