Legislatura 19ª - Comitato per la legislazione - Resoconto sommario n. 40 del 26/06/2024


PARERE APPROVATO

DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SUL DDL 1161

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge non è corredato dall'analisi tecnico-normativa e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;

al fine di valutare l'efficacia delle misure adottate rispetto agli obiettivi perseguiti dimiglioramento dell'efficienza dell'offerta assistenziale e della tempestività nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, anche ai fini della riduzione delle liste di attesa e del rispetto dei tempi massimi previsti per l'accesso ai livelli essenziali di assistenza (LEA), ritiene opportuno prevedere specifici meccanismi di monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni, integrando con un'analisi dei dati la relazione sullo stato sanitario del Paese prevista dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

si rileva preliminarmente la non corretta formulazione di alcune disposizioni e, in particolare, un'insufficiente attenzione alla chiarezza, con il ricorso non necessario né uniforme a sigle, espressioni tecnico-gergali e formule talora ellittiche. Per quanto riguarda le sigle, si segnalano il comma 4 dell'articolo 1, il comma 8 dell'articolo 3 e l'alinea del comma 1 dell'articolo 6, dove sono riportate tra parentesi, rispettivamente, le sigle MCS, PDTA e DSM e CF, che non vengono poi mai utilizzate nel testo del decreto-legge; al comma 8 dell'articolo 3 ricorre anche la sigla ASL. In merito alle formule ellittiche, si evidenzia, al comma 1 dell'articolo 1, l'utilizzo dell'espressione «liste di attesa» senza ulteriore specificazione; benché si tratti chiaramente dell'oggetto principale del decreto-legge, per maggiore chiarezza e completezza della disposizione appare opportuna un'integrazione;

si rileva, inoltre, un utilizzo non corretto dei riferimenti sia a investimenti e sub-investimenti del PNRR sia a piani e programmi nazionali, che, menzionati in questo decreto-legge come in molti altri provvedimenti normativi, spesso non sono sufficientemente identificabili. Con riguardo al PNRR, la collocazione nelle missioni e nelle relative componenti del Piano stesso è spesso indicata in maniera incompleta e manca di uniformità nell'insieme dell'ordinamento, mentre i codici numerici degli investimenti sono di difficilissima, quando non impossibile, reperibilità. Quanto a piani e programmi, le loro denominazioni ufficiali non sono quasi mai desumibili da atti normativi o amministrativi ed è necessario rifarsi, per un tentativo di riscontro, ai siti internet istituzionali dei singoli Ministeri, che tuttavia non forniscono sempre indicazioni univoche;

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del provvedimento è motivata nel preambolo facendo riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione di un programma straordinario per la riduzione delle liste di attesa per le prestazioni sanitarie, al fine di superare le criticità connesse all'accessibilità e alla fruibilità delle prestazioni e garantire l'erogazione dei servizi entro tempi appropriati, rispetto alla patologia e alle necessità di cura;

al riguardo, si rileva l'assenza di argomentazioni specifiche sulla sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza costituzionalmente prescritto per l'adozione da parte del Governo di provvedimenti provvisori con forza di legge. Anche in presenza di un intervento normativo necessario e urgente ai fini di una piena tutela di un diritto fondamentale dell'individuo quale quello alla salute è, infatti, indispensabile che sia indicata specificamente l'imprevedibilità del caso;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge reca misure di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti materiali descritti nel titolo e omogenee sotto gli aspetti finalistico e funzionale;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 2, comma 2, fa riferimento alle «aziende sanitarie locali e ospedaliere», mentre in tutte le altre occorrenze del decreto-legge (art. 1, comma 6; art. 3, comma 9 e, in una formulazione che non richiama le aziende ospedaliere, comma 10; art. 4, comma 2) il riferimento è alle «aziende sanitarie e ospedaliere»; se ne deduce che sarebbe opportuno sopprimere la parola «locali» al comma 2 e, analogamente, all'articolo 3, comma 8, sostituire la sigla ASL, che peraltro non ricorre mai altrove nel decreto-legge, con «azienda sanitaria».

l'articolo 2, comma 3, stabilisce che l'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, istituito dal comma 1 del medesimo articolo, «può accedere presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale […] per verificare e analizzare le disfunzioni emergenti» e «può acquisire […] documentazione e richiedere chiarimenti e riscontri»; stabilisce poi che «a conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'Organismo» costituiscono elementi di valutazione per l'applicazione di misure sanzionatorie e premiali, mentre il successivo comma 6 quantifica gli «oneri di missione per l'espletamento delle ispezioni di cui al comma 3». Dall'insieme di queste disposizioni emerge un disallineamento tra il comma 3, che prevede la possibilità di accedere, e il comma 6, che parla di ispezioni; inoltre, il termine «accertamenti» è riferito sia all'acquisizione di documentazione e chiarimenti che al risultato degli accessi presso le strutture sanitarie. Per ovviare a possibili fraintendimenti, si ritiene opportuno allineare le formulazioni dei commi 3 e 6 e integrare il quarto periodo del comma 3;

all'articolo 2, comma 4, il sesto periodo introduce una disciplina transitoria che consente al Ministero della salute di fare ricorso a venti unità di personale in comando, distacco o fuori ruolo delle altre pubbliche amministrazioni «nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al sesto periodo», con un riferimento palesemente errato; il rinvio dovrebbe essere fatto piuttosto al quarto periodo, che prevede la facoltà per il medesimo Ministero della salute di reclutare venti unità di personale non dirigenziale per il funzionamento dell'Organismo istituito dal comma 1.

all'articolo 3, comma 4, è utilizzato il termine «ticket» come equivalente di uso comune per indicare la quota di partecipazione alla spesa da parte del cittadino, formulazione poi utilizzata, sebbene in modo non del tutto corretto, al comma 7 del medesimo articolo;

l'articolo 4, comma 2, secondo periodo, prevede che «l'attività libero-professionale è soggetta a verifica da parte della direzione generale aziendale, con la conseguente applicazione di misure, consistenti anche nella sospensione del diritto all'attività stessa», in riferimento alla finalità di assicurare il rapporto corretto ed equilibrato tra attività istituzionale e libero-professionale. La formulazione è particolarmente ellittica, potendo ritenere che per «misure» si intendano sanzioni da applicare in caso di inosservanza delle disposizioni del primo periodo. Per una migliore e più chiara formulazione del secondo periodo, appare opportuno modificare il secondo periodo;

l'articolo 5, comma 1, reca una disciplina transitoria relativamente alla spesa per il personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, che si applica «fino alla data di adozione dei decreti di cui al comma 2». Tuttavia, il comma 2 reca la previsione di adozione di differenti decreti del Ministro della salute rispettivamente al primo e al secondo periodo; al primo periodo si prevede, infatti, l'adozione di una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN, mentre al secondo periodo si prevede che i piani dei fabbisogni triennali di personale predisposti dalle regioni siano a loro volta approvati con appositi decreti del Ministro. Poiché si ritiene che i decreti fino alla cui adozione si applica la disciplina recata dal comma 1 siano quelli di cui al secondo periodo, è opportuno un intervento normativo in tal senso;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

al fine di valutare l'efficacia delle misure adottate rispetto agli obiettivi dimiglioramento dell'efficienza dell'offerta assistenziale e della tempestività nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, invita il Governo a prevedere specifici meccanismi di monitoraggio e a integrare con un'analisi dei dati la relazione sullo stato sanitario del Paese prevista dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «le liste di attesa» sono inserite le seguenti: «delle prestazioni sanitarie».

All'articolo 2, comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «locali».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 8, sostituire le parole: «della ASL» con le seguenti: «dell'azienda sanitaria».

All'articolo 2, comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: «può accedere» con le seguenti: «può effettuare ispezioni» e, al quarto periodo, sostituire le parole: «A conclusione degli accertamenti» con le seguenti: «A conclusione delle ispezioni e degli accertamenti».

All'articolo 2, comma 4, sesto periodo, sostituire le parole: «sesto periodo» con le seguenti: «quarto periodo».

All'articolo 3, comma 4, sostituire le parole: «del ticket, ove previsto» con le seguenti: «della quota di partecipazione alla spesa da parte del cittadino, ove prevista».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «al costo» con le seguenti: «alla spesa da parte del cittadino».

All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «applicazione di misure» con le seguenti: «applicazione di sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al primo periodo».

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 2,» inserire le seguenti: «secondo periodo,».