Legislatura 19ª - Comitato per la legislazione - Resoconto sommario n. 40 del 26/06/2024
Azioni disponibili
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2024
40ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 9,45.
IN SEDE CONSULTIVA
(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie
(Parere alla 10a Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)
Il relatore CATALDI (M5S) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.
Evidenzia, in particolare, i profili di criticità connessi all'utilizzo della decretazione d'urgenza come strumento ordinario di produzione normativa.
Sulla proposta di parere conviene il Comitato.
(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali
(Parere alla 8a Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)
La relatrice VERSACE (Misto-Az-RE) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.
Il presidente GIORGIS ringrazia la relatrice per l'accurata analisi e per l'elaborazione di proposte di modifica puntuale del disegno di legge; si tratta di un lavoro faticoso che può contribuire a rendere i testi legislativi più intellegibili e quindi più efficaci.
Richiama l'indagine conoscitiva in corso di svolgimento in sede congiunta con l'omologo organo della Camera dei deputati, sottolineando come le audizioni offrano riflessioni e considerazioni preziose che possono rafforzare l'apparato argomentativo dei pareri del Comitato per la legislazione.
Sulla proposta di parere conviene il Comitato.
(1173) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate
(Parere alla 3a Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione )
Il relatore MATERA (FdI) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.
Sulla proposta di parere conviene il Comitato.
La seduta termina alle ore 10,05.
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SUL DDL 1161
Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:
il disegno di legge non è corredato dall'analisi tecnico-normativa e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;
al fine di valutare l'efficacia delle misure adottate rispetto agli obiettivi perseguiti dimiglioramento dell'efficienza dell'offerta assistenziale e della tempestività nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, anche ai fini della riduzione delle liste di attesa e del rispetto dei tempi massimi previsti per l'accesso ai livelli essenziali di assistenza (LEA), ritiene opportuno prevedere specifici meccanismi di monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni, integrando con un'analisi dei dati la relazione sullo stato sanitario del Paese prevista dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
sotto il profilo della qualità della legislazione:
si rileva preliminarmente la non corretta formulazione di alcune disposizioni e, in particolare, un'insufficiente attenzione alla chiarezza, con il ricorso non necessario né uniforme a sigle, espressioni tecnico-gergali e formule talora ellittiche. Per quanto riguarda le sigle, si segnalano il comma 4 dell'articolo 1, il comma 8 dell'articolo 3 e l'alinea del comma 1 dell'articolo 6, dove sono riportate tra parentesi, rispettivamente, le sigle MCS, PDTA e DSM e CF, che non vengono poi mai utilizzate nel testo del decreto-legge; al comma 8 dell'articolo 3 ricorre anche la sigla ASL. In merito alle formule ellittiche, si evidenzia, al comma 1 dell'articolo 1, l'utilizzo dell'espressione «liste di attesa» senza ulteriore specificazione; benché si tratti chiaramente dell'oggetto principale del decreto-legge, per maggiore chiarezza e completezza della disposizione appare opportuna un'integrazione;
si rileva, inoltre, un utilizzo non corretto dei riferimenti sia a investimenti e sub-investimenti del PNRR sia a piani e programmi nazionali, che, menzionati in questo decreto-legge come in molti altri provvedimenti normativi, spesso non sono sufficientemente identificabili. Con riguardo al PNRR, la collocazione nelle missioni e nelle relative componenti del Piano stesso è spesso indicata in maniera incompleta e manca di uniformità nell'insieme dell'ordinamento, mentre i codici numerici degli investimenti sono di difficilissima, quando non impossibile, reperibilità. Quanto a piani e programmi, le loro denominazioni ufficiali non sono quasi mai desumibili da atti normativi o amministrativi ed è necessario rifarsi, per un tentativo di riscontro, ai siti internet istituzionali dei singoli Ministeri, che tuttavia non forniscono sempre indicazioni univoche;
con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,
ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del provvedimento è motivata nel preambolo facendo riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione di un programma straordinario per la riduzione delle liste di attesa per le prestazioni sanitarie, al fine di superare le criticità connesse all'accessibilità e alla fruibilità delle prestazioni e garantire l'erogazione dei servizi entro tempi appropriati, rispetto alla patologia e alle necessità di cura;
al riguardo, si rileva l'assenza di argomentazioni specifiche sulla sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza costituzionalmente prescritto per l'adozione da parte del Governo di provvedimenti provvisori con forza di legge. Anche in presenza di un intervento normativo necessario e urgente ai fini di una piena tutela di un diritto fondamentale dell'individuo quale quello alla salute è, infatti, indispensabile che sia indicata specificamente l'imprevedibilità del caso;
sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,
il decreto-legge reca misure di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti materiali descritti nel titolo e omogenee sotto gli aspetti finalistico e funzionale;
l'articolo 2, comma 2, fa riferimento alle «aziende sanitarie locali e ospedaliere», mentre in tutte le altre occorrenze del decreto-legge (art. 1, comma 6; art. 3, comma 9 e, in una formulazione che non richiama le aziende ospedaliere, comma 10; art. 4, comma 2) il riferimento è alle «aziende sanitarie e ospedaliere»; se ne deduce che sarebbe opportuno sopprimere la parola «locali» al comma 2 e, analogamente, all'articolo 3, comma 8, sostituire la sigla ASL, che peraltro non ricorre mai altrove nel decreto-legge, con «azienda sanitaria».
l'articolo 2, comma 3, stabilisce che l'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, istituito dal comma 1 del medesimo articolo, «può accedere presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale […] per verificare e analizzare le disfunzioni emergenti» e «può acquisire […] documentazione e richiedere chiarimenti e riscontri
all'articolo 2, comma 4, il sesto periodo introduce una disciplina transitoria che consente al Ministero della salute di fare ricorso a venti unità di personale in comando, distacco o fuori ruolo delle altre pubbliche amministrazioni «nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al sesto periodo», con un riferimento palesemente errato; il rinvio dovrebbe essere fatto piuttosto al quarto periodo, che prevede la facoltà per il medesimo Ministero della salute di reclutare venti unità di personale non dirigenziale per il funzionamento dell'Organismo istituito dal comma 1.
all'articolo 3, comma 4, è utilizzato il termine «ticket» come equivalente di uso comune per indicare la quota di partecipazione alla spesa da parte del cittadino, formulazione poi utilizzata, sebbene in modo non del tutto corretto, al comma 7 del medesimo articolo;
l'articolo 4, comma 2, secondo periodo, prevede che «l'attività libero-professionale è soggetta a verifica da parte della direzione generale aziendale, con la conseguente applicazione di misure, consistenti anche nella sospensione del diritto all'attività stessa», in riferimento alla finalità di assicurare il rapporto corretto ed equilibrato tra attività istituzionale e libero-professionale. La formulazione è particolarmente ellittica, potendo ritenere che per «misure» si intendano sanzioni da applicare in caso di inosservanza delle disposizioni del primo periodo. Per una migliore e più chiara formulazione del secondo periodo, appare opportuno modificare il secondo periodo;
l'articolo 5, comma 1, reca una disciplina transitoria relativamente alla spesa per il personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, che si applica «fino alla data di adozione dei decreti di cui al comma 2». Tuttavia, il comma 2 reca la previsione di adozione di differenti decreti del Ministro della salute rispettivamente al primo e al secondo periodo; al primo periodo si prevede, infatti, l'adozione di una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN, mentre al secondo periodo si prevede che i piani dei fabbisogni triennali di personale predisposti dalle regioni siano a loro volta approvati con appositi decreti del Ministro. Poiché si ritiene che i decreti fino alla cui adozione si applica la disciplina recata dal comma 1 siano quelli di cui al secondo periodo, è opportuno un intervento normativo in tal senso;
in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,
al fine di valutare l'efficacia delle misure adottate rispetto agli obiettivi dimiglioramento dell'efficienza dell'offerta assistenziale e della tempestività nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, invita il Governo a prevedere specifici meccanismi di monitoraggio e a integrare con un'analisi dei dati la relazione sullo stato sanitario del Paese prevista dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
sotto il profilo della qualità della legislazione,
con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,
invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:
All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «le liste di attesa» sono inserite le seguenti: «delle prestazioni sanitarie».
All'articolo 2, comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «locali».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 8, sostituire le parole: «della ASL» con le seguenti: «dell'azienda sanitaria».
All'articolo 2, comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: «può accedere» con le seguenti: «può effettuare ispezioni» e, al quarto periodo, sostituire le parole: «A conclusione degli accertamenti» con le seguenti: «A conclusione delle ispezioni e degli accertamenti».
All'articolo 2, comma 4, sesto periodo, sostituire le parole: «sesto periodo» con le seguenti: «quarto periodo».
All'articolo 3, comma 4, sostituire le parole: «del ticket, ove previsto» con le seguenti: «della quota di partecipazione alla spesa da parte del cittadino, ove prevista».
Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «al costo» con le seguenti: «alla spesa da parte del cittadino».
All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «applicazione di misure» con le seguenti: «applicazione di sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al primo periodo».
All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 2,» inserire le seguenti: «secondo periodo,».
PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SUL DDL 1162
Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:
il disegno di legge non è corredato dall'analisi tecnico-normativa e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;
l'articolo 3 del decreto-legge prevede la possibilità per il Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, di avvalersi per le verifiche a campione sugli interventi per i quali siano stati concessi contributi per la ricostruzione privata, di organi statali e di enti pubblici competenti nelle attività ispettiva, di controllo e di vigilanza per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici mediante convenzioni non onerose; consente, inoltre, di individuare i soggetti da sottoporre a controllo non solo sulla base di sorteggio, ma anche in applicazione di indicatori di rischio definiti sulla base di precedenti attività di controllo;
al fine di valutare l'efficacia delle misure in questione rispetto agli obiettivi di prevenzione e contrasto delle condotte illecite correlate alla percezione o all'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche, ritiene opportuno che il Commissario straordinario, nell'ambito dell'informativa periodica alla Cabina di coordinamento per la ricostruzione sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera d), fornisca dati e informazioni sull'applicazione del citato articolo 3;
con riguardo all'attività del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter, ritiene, altresì, opportuno che il Parlamento sia informato periodicamente sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate;
sotto il profilo della qualità della legislazione:
con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,
ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del provvedimento è motivata nel preambolo facendo apoditticamente riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di definire misure urgenti per il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di chiarire la disciplina di finanziamento della gestione e del funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione operanti in relazione al sisma 2009, di definire misure urgenti di protezione civile, di garantire la piena attivazione della capacità operativa dell'Agenzia per la meteorologia e climatologia « ItaliaMeteo », di definire misure per l'impiego del personale militare e di soccorso per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del Vertice del « Gruppo dei sette » (G7) e di chiarire le modalità di azione della Fondazione « Milano-Cortina 2026 », senza fornire argomentazioni specifiche circa la sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza;
sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,
il provvedimento, composto da undici articoli, oltre alla disposizione relativa all'entrata in vigore, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a sei distinte finalità;
sotto il profilo della formulazione tecnica dell'atto legislativo,
il decreto-legge fa ampio ricorso alla tecnica della novella legislativa, nell'insieme in maniera corretta e appropriata e senza problemi di coordinamento tra il testo vigente e le modifiche introdotte. Tuttavia, l'articolo 8 novella il comma 448 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, già novellato in precedenza, con un intervento che introduceva una ripetizione della disposizione già recata dal comma medesimo nella sua formulazione originaria, al fine di estenderne l'applicazione ad anni successivi. Tale scelta è ulteriormente ripetuta nella novella apportata dall'articolo 8 del decreto-legge, con un effetto, nella ripetizione pedissequa delle formule, di difficile leggibilità del testo risultante dai ripetuti interventi novellatori;
con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,
nel titolo del decreto-legge e nella rubrica del capo I è utilizzata la parola «post-calamità», che, benché già presente nella legislazione, ha un tono eccessivamente "giornalistico", con il ricorso superfluo a una forma contratta che ben può essere sostituita dall'espressione «successiva alle calamità»;
l'articolo 1, comma 1, introduce nell'articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023 i commi 6-ter e 6-quater. Il comma 6-ter stabilisce un limite di spesa entro il quale il Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter del suddetto decreto-legge n. 61 può concedere i contributi di cui al comma 6-quater e quest'ultimo definisce tali contributi e i limiti entro i quali il Commissario può concederli «assicurando il rispetto dei limiti di spesa», che non sono ulteriormente specificati. Tuttavia, dal combinato disposto dei due commi introdotti, è possibile dedurre che tali limiti di spesa corrispondano a quello stabilito dal 6-ter; si ritiene, dunque, opportuna l'esplicitazione di tale riferimento al fine di evitare ambiguità sull'entità della spesa autorizzata;
l'articolo 6, comma 1, lettera a), novella il testo della lettera e) del comma 2 dell'articolo 20-octies del decreto-legge n. 61 del 2023. Il testo che risulta dall'intervento di novellazione è il seguente: «e) un piano speciale ai sensi dell'articolo 20-novies, comma 3, per le infrastrutture stradali e, nel limite di 255 milioni, comprensivo di IVA, ferroviarie […]». Tale novella legislativa non è, tuttavia, correttamente coordinata col testo degli articoli 20-octies e 20-novies del decreto-legge n. 61, come risultante dalle modifiche apportate dall'insieme dell'articolo 6; il comma 3 dell'articolo 20-novies riguarda, infatti, le sole infrastrutture stradali, mentre relativamente a quelle ferroviarie è proprio il comma 3 dell'articolo 6 a inserire nel citato articolo 20-novies un apposito comma 3-bis. Ai fini di un migliore coordinamento dei testi, si rende, quindi, necessario un intervento sulla novella apportata dalla suddetta lettera a) del comma 1;
l'articolo 7 reca un'interpretazione autentica senza farne menzione, come sarebbe necessario, nella rubrica;
l'articolo 10, comma 6, stabilisce che le spese relative al «trattamento economico accessorio di cui al presente articolo» debbano intendersi in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. L'articolo però non fa mai riferimento a un «trattamento economico accessorio», benché il comma 4 parli per i vigili del fuoco di «prestazioni di lavoro straordinario», e tuttavia si potrebbe supporre che tutto quanto previsto in termini di maggior impegno del personale dai commi da 1 a 4 possa implicare un trattamento economico accessorio, che sarebbe forse stato necessario prevedere esplicitamente nelle disposizioni. In assenza di un intervento in tal senso, si reputa comunque necessario un intervento sul testo del comma 6 nei termini che seguono;
l'articolo 10, comma 7, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo. La formulazione del comma tuttavia è piuttosto inconsueta e apparentemente non del tutto corretta. L'alinea reca infatti una quantificazione degli oneri complessivi in 25.266.279 euro, mentre la somma complessiva che emerge dall'insieme delle lettere, tenendo conto degli aumenti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, è pari a 44.692.691 euro e la quantificazione di indebitamento netto e fabbisogno è irritualmente esplicitata nelle singole previsioni di copertura (lettere a), b) e c)). Una possibile riformulazione del comma che cerchi di rispettare meglio le consuete formule di copertura finanziaria potrebbe essere la seguente:
come già l'articolo 7, anche l'articolo 11 reca un'interpretazione autentica senza farne menzione nella rubrica;
in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,
ritiene, altresì, opportuno che il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro delegato trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività del Commissario straordinario alla ricostruzione, che illustri lo stato di avanzamento della ricostruzione, le principali criticità emerse e le soluzioni prospettate;
sotto il profilo della qualità della legislazione,
con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,
invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:
Al titolo del decreto-legge, sostituire la parola: «post-calamità» con le seguenti: «successiva alle calamità».
Conseguentemente, alla rubrica del capo I sostituire la parola: «post-calamità» con le seguenti: «successiva alle calamità».
All'articolo 1, comma 1, capoverso 6-quater, sostituire le parole: «dei limiti di spesa» con le seguenti: «del limite di spesa di cui al medesimo comma 6-ter».
All'articolo 6, comma 1, lettera a), dopo la parola: «e» inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 20-novies, comma 3-bis» e dopo le parole: «di IVA,» inserire le seguenti: «per le infrastrutture».
All'articolo 7, alla rubrica, sostituire le parole: «Uffici speciali» con le seguenti: «Interpretazione autentica del comma 437 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, in materia spese di gestione e funzionamento degli Uffici speciali».
All'articolo 10, comma 6, sostituire le parole: «di cui al presente articolo» con le seguenti: «erogato ai sensi di quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo».
All'articolo 10, comma 7:
all'alinea, dopo le parole: «per l'anno 2024,» inserire le seguenti: «che aumentano, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a complessivi 44.692.691 euro per l'anno 2024,»;
alla lettera a), sopprimere le parole: «mediante corrispondente riduzione» e alle parole: «delle somme iscritte» premettere le seguenti: «mediante corrispondente riduzione»;
alla lettera b), sopprimere le parole: «mediante utilizzo» e alle parole: «delle risorse» premettere le seguenti: «mediante utilizzo».
All'articolo 11, alla rubrica premettere le seguenti parole: «Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2020, in materia di normativa applicabile alla».
PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SUL DDL 1173
Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:
il disegno di legge non è corredato dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi di impatto della regolamentazione;
sotto il profilo della qualità della legislazione:
con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,
ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del provvedimento è motivata nel preambolo con la necessità e urgenza di adottare interventi volti a garantire l'effettivo esercizio dell'attività a carattere sindacale delle Associazioni professionali a carattere sindacale fra militari, nonché ad assicurare la massima efficienza del personale militare e civile del Ministero della difesa e la piena operatività delle Forze armate, facendo riferimento, in particolare, alla straordinaria necessità e urgenza di adottare misure volte a garantire la effettiva partecipazione delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari alle procedure di contrattazione del Comparto difesa-sicurezza per il rinnovo del contratto (triennio 2022-2024); mancano, invece, argomentazioni specifiche sulla sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza costituzionalmente prescritto per l'adozione da parte del Governo di provvedimenti provvisori con forza di legge;
sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,
il decreto-legge reca misure di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti materiali descritti nel titolo. Non appaiono, tuttavia, del tutto coerenti con le due finalità del provvedimento le disposizioni di cui all'articolo 4, che provvede alla copertura finanziaria della quota di contribuzione per l'anno 2024 per la partecipazione dello Stato italiano al «NATO Innovation Fund»;
con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,
l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge è stato opportunamente modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati al fine di chiarire la natura transitoria della disposizione e coordinarla con l'articolo 1480 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La formulazione della disposizione non appare, tuttavia, appropriata nella parte in cui si utilizza l'espressione "fino alla entrata in vigore del contingente di distacchi e permessi"; sarebbe stato, al riguardo, più corretto l'inciso "fino all'acquisto di efficacia della determinazione dei distacchi e permessi";
in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene non vi sia nulla da osservare;
sotto il profilo della qualità della legislazione, richiama le considerazioni esposte in premessa.