Legislatura 19ª - 10ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 203 del 25/06/2024
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La relatrice MANCINI (FdI) ricapitola inizialmente la disciplina di delega alla base dello schema di decreto legislativo in esame, con particolare riferimento ai principi e criteri specifici.
Quanto alle disposizioni recate dall'atto del Governo in titolo, il quale apporta una serie di modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'articolo 1 inserisce l'esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione umana nell'ambito delle fattispecie per le quali è esclusa la possibilità di deroga all'obbligo di adozione di un documento unico di valutazione dei rischi.
L'articolo 2 inserisce l'esposizione a rischi da sostanze tossiche per la riproduzione umana nell'ambito delle fattispecie per le quali è esclusa la possibilità di svolgimento della valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate.
Il successivo articolo 3 estende ai casi di inadempimento concernente lavoratori esposti a rischi da sostanze tossiche per la riproduzione umana la sanzione penale prevista per altre fattispecie specifiche.
Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, 7, comma 2, e 21, comma 3, sono di coordinamento rispetto all'inserimento, operato dal comma 5 dell'articolo 21 e dal relativo allegato C, di un nuovo allegatoXLIII-bis nel decreto legislativo n. 81. Tale allegato stabilisce i valori limite biologici e le misure di sorveglianza sanitaria relativi al piombo e ai suoi composti ionici.
L'articolo 6 opera un adeguamento terminologico, mentre il comma 1 dell'articolo 7 sopprime il riferimento a enti e organi non più presenti nell'attuale ordinamento e inserisce la proposta dell'INAIL nella procedura di designazione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei suoi tre rappresentanti nel comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Una disposizione di coordinamento è quindi recata dall'articolo 8.
L'articolo 9, comma 1, lettera a), reca la nozione di sostanze tossiche per la riproduzione umana. La successiva lettera b) reca una norma di coordinamento, mentre la lettera c) inserisce la nozione di valore limite biologico ed esplicita la nozione di sorveglianza sanitaria.
L'articolo 10 definisce i termini dell'estensione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana dell'applicazione delle norme in materia di eliminazione o riduzione degli agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro.
L'articolo 11 estende alle sostanze tossiche per la riproduzione le norme in materia di valutazione dei rischi stabilite con riferimento all'esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni e mutageni, mentre l'estensione di cui all'articolo 12 è relativa agli obblighi inerenti all'attuazione di misure tecniche, organizzative e procedurali.
L'articolo 13 modifica le norme specifiche in materia di informazione e formazione stabilite per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni ed estende le medesime norme ai lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione umana.
L'articolo 14 estende con riferimento alle sostanze tossiche per la riproduzione l'ambito di applicazione delle norme relative attualmente agli adempimenti a carico del datore di lavoro e alle misure che devono osservare i lavoratori in caso di eventi non prevedibili o incidenti, mentre l'estensione recata dall'articolo 15 riguarda le misure che il datore di lavoro deve adottare nel caso di operazioni lavorative particolari, per le quali sia prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori.
L'articolo 16 prevede che il medico competente informi il datore di lavoro nel caso in cui venga rilevato il superamento di un valore limite biologico.
L'articolo 17 estende con riferimento alle sostanze tossiche per la riproduzione le norme sul registro di esposizione dei lavoratori e sulle cartelle sanitarie e di rischio dei singoli lavoratori.
L'articolo 18 amplia l'ambito della disciplina che attualmente prevede il monitoraggio, da parte dell'INAIL, dei casi di esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e l'inserimento in un apposito registro, tenuto dal medesimo Istituto, dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale.
Le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 sono di coordinamento, mentre l'articolo 21 recepisce le modifiche sui valori limite di esposizione ad alcuni agenti previste dalla direttiva (UE) 2022/431 e l'articolo 22 reca le clausole di invarianza finanziaria.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.