Legislatura 19ª - 10ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 203 del 25/06/2024

Il relatore SILVESTRO (FI-BP-PPE) specifica preliminarmente che lo schema di regolamento in esame è stato adottato in base all'articolo 14, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132, che ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) - comprendente le agenzie ambientali regionali e provinciali - e disciplinato l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Il provvedimento dispone in ordine alle modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale. Dispone inoltre riguardo al Codice etico di cui all'Allegato 1, alle competenze del personale ispettivo e ai criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive.

L'articolo 1, comma 1, stabilisce che gli interventi ispettivi sono svolti dal personale dipendente dell'ISPRA e delle agenzie regionali territorialmente competenti, munito della qualifica di ispettore. Il comma 2 prevede l'individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi tra i dipendenti in possesso di adeguata qualificazione.

Il successivo comma 3 disciplina l'acquisizione della qualifica di ispettore, mentre il percorso formativo del personale individuato è oggetto del comma 4.

L'articolo 2 definisce i titoli di studio necessari, mentre l'articolo 3 attribuisce al Consiglio del SNPA il compito di disciplinare le procedure e le modalità di formazione e di aggiornamento.

Il comma 3 dell'articolo 5 prevede la possibilità di sostituire un ispettore nei casi di situazioni anche potenziali di incompatibilità, di conflitto di interessi o tali da non consentire l'esercizio imparziale della funzione.

Il successivo comma 4 disciplina i casi in cui le situazioni previste dal comma 3 riguardino il responsabile, prevedendo la sua sostituzione, mentre il comma 5 disciplina la segnalazione al responsabile dell'ISPRA o alle agenzie da parte dell'ispettore o del responsabile che ritenga di versare in una o più situazioni previste dal comma 3.

Il comma 12 stabilisce la possibilità da parte del responsabile dell'articolazione organizzativa di designare personale diverso da quello ispettivo, rientrante nella dotazione organica dell'ente di appartenenza e in possesso delle necessarie competenze tecniche, disciplinando i casi che non consentono l'esercizio imparziale della funzione.

L'articolo 6 stabilisce l'obbligo per il personale ispettivo di rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e il Codice etico del personale del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui all'Allegato 1, nel quale sono specificati i comportamenti da osservare al fine di non arrecare pregiudizio all'attività ispettiva o danno all'ente di appartenenza.