Legislatura 19ª - 10ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 203 del 25/06/2024
Azioni disponibili
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 898
Art. 1
1.1
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «sull'epilessia» con le seguenti: «sulle epilessie»;
2) alla lettera a), apportare le seguenti modifiche:
1. sostituire le parole: «piena cittadinanza» con le seguenti: «piena tutela dei diritti»;
2. sostituire la parola: «epilessia» con la seguente: «epilessie»;
3) alla lettera c), sopprimere le seguenti parole: «con epilessia».
1.2
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) la piena inclusione e il miglioramento della qualità di vita delle persone affette da epilessia, attraverso un'efficace assistenza socio-sanitaria, una diagnosi precoce e terapie adeguate.»
1.0.1
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) "crisi epilettica": una transitoria occorrenza di segni e sintomi dovuti ad un'attività neuronale anomala o sincrona nel cervello.
b) "epilessia": disordine caratterizzato dal ripetersi delle crisi epilettiche.
c) "sindromi epilettiche": insieme di caratteristiche che includono il tipo di crisi epilettica, il pattern elettroecenfalografico, e le caratteristiche di neuroimmagini che occorrono nella stessa persona con epilessia. Con sintomatologia età dipendente con una specifica età di esordio e di remissione di malattia (quando possibile), fattori scatenanti le crisi, le variazioni diurne e la prognosi.
d) "Medico competente per le epilessie": il medico specializzato in Neurologia, che nelle more dell'equipollenza, abbia conseguito un Master di II livello in Epilettologia ovvero che abbia un numero minimo di pubblicazioni scientifiche sull'epilessia pari a 20, ovvero che operi in centro epilessia accreditato da almeno quattro anni.
e) "remissione clinica": quando la persona con epilessia non ha più crisi da 10 anni o si trova da almeno 5 anni senza farmaci anticrisi.».
Art. 2
2.1
Al comma 1, sostituire le parole da: «del decreto» fino a «febbraio 1998» con le seguenti: «della normativa vigente in materia».
.
Art. 3
3.1
Al comma 3, sostituire le parole da: «soggetta» fino a: «crisi epilettica o» con la seguente: «con».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sopprimere le parole: «da crisi epilettiche o».
3.2
Al comma 3, dopo le parole «programma personalizzato,» inserire le seguenti «con la collaborazione di scuole di ogni ordine e grado, le università e centri di formazione, »
3.3
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, alla lettera b), dopo le parole "promozione di accordi territoriali con" sono inserite le seguenti "gli uffici scolastici territoriali, le università e con" e dopo le parole "le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale," sono inserite le seguenti "i centri di formazione professionale,».
Art. 4
4.1
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4
(Epilessia in stato di remissione clinica)
1. La condizione di persona affetta da epilessia controllata terapeuticamente, ove tale condizione di remissione clinica sia adeguatamente certificata, non può essere assunta quale motivo di distinzione, esclusione o restrizione parziale, temporanea o permanente, se non è basata su una specifica certificazione di un medico specialista in neurologia o in una disciplina equipollente, ai sensi del decreto del Ministro della salute del 30 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998, o affine. In ogni caso è promosso l'inserimento lavorativo della persona con epilessia, garantendo la possibilità di mantenere una condizione lavorativa autosufficiente.»
4.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. La condizione di persona affetta da epilessia controllata terapeuticamente, ove tale condizione di remissione clinica sia adeguatamente certificata, non può essere assunta quale motivo di distinzione, esclusione o restrizione parziale, temporanea o permanente, se non è basata su una specifica certificazione di un medico specialista in neurologia o in una disciplina affine e determina un ragionevole accomodamento, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione.».
4.3
Apportare le seguenti modificazioni:
1. al comma 1, sostituire le parole: «remissione clinica» con le seguenti: «risoluzione, equiparabile alla guarigione per le altre patologie»;
2. dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Il rilascio, da parte del medico competente per le epilessie, del certificato che, in coerenza con le linee guida nazionali e internazionali, nonché secondo criteri definiti e acquisisti nella letteratura scientifica nelle sue evoluzioni, attesti che la persona è con epilessie in stato di risoluzione, comporta la decadenza automatica di tutte le limitazioni e gli eventuali benefici derivanti dal precedente stato patologico;
1-ter. La persona, il cui stato di risoluzione della patologia sia stato certificato da parte del medico competente per le epilessie, non è tenuta a denunciare il superato suo stato patologico, né a subire indagini in merito.»;
Conseguentemente:
a) alla rubrica sostituire le parole: «remissione clinica» con la seguente: «risoluzione»;
Art. 5
5.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Sostituire l'articolo con il seguente:
«1. Le limitazioni previste dalla legislazione vigente in conseguenza di uno stato patologico determinato da crisi epilettica o epilessia possono essere applicate solo a seguito di una certificazione medica di un me dico specialista in neurologia o disciplina affine che certifichi tale condizione patologica.
2. Qualsiasi distinzione, esclusione o restrizione nei confronti di persone con epilessia a causa di tale condizione patologica comporta l'adozione di misure di promozione dell'autonomia e di inclusione sociale, nonché di ragionevole accomodamento ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, di seguito denominata «Convenzione».
3. A seguito di diagnosi di crisi epilettica o epilessia da parte di medico specialista in neurologia o disciplina affine ed accertamento da parte della commissione medico-legale di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di seguito denominata «commissione medica», alla persona presa in cura sono riconosciute, per il periodo di un anno dall'avvio di ricerca di terapia tollerata ed appropriata, la condizione di «non remissione» e un'invalidità minima del 46 per cento, anche ai fini dell'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68. Alla persona già occupata in azienda, pubblica o privata, è, per il medesimo intervallo di tempo, riconosciuta un'invalidità pari al 60 per cento anche ai sensi dell'articolo 4, comma 3-bis, della legge n. 68 del 1999.
4. Alle persone affette da forme di epilessia farmaco-resistenti è riconosciuta dalla commissione medica, anche ai fini dell'ap-plicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, una percentuale d'invalidità civile pari almeno al 46 per cento.
5. Alle persone affette da forme di epilessia farmaco-resistenti, a seguito di accertamento effettuato dalla commissione medica, è riconosciuta la situazione con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
6. Alle persone affette da forme di epilessia farmaco-resistente sono riconosciute le agevolazioni per la mobilità e, in particolare, il diritto del rilascio del contrassegno invalidi previsto dall'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
7. La somministrazione non specialistica di farmaci in orario scolastico agli studenti affetti da forme di epilessia farmaco-resistenti per i quali è stata rilasciata un'idonea prescrizione medica è garantita dalle autorità scolastiche.».
5.2
Apportare le seguenti modificazioni:
1. al comma 1, dopo la parola: «legge», aggiungere le seguenti: «e sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 7»;
2. al comma 3, dopo le parole: «n. 295,» aggiungere le seguenti: «appositamente integrata da un medico competente per le epilessie,» e dopo la parola «gravità» aggiungere le seguenti: «nonché le forme di epilessie farmacoresistenti»";
3. dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-bis. La persona affetta da epilessie farmacoresistenti è destinataria di un percorso assistenziale, diagnostico e di tutela differenziato e personalizzato dalla persona affetta da epilessie in controllo farmacologico. Le persone affette da epilessia correlata a deficit cognitivi o neurologici sono destinatarie di appositi percorsi assistenziali, diagnostici e riabilitativi personalizzati, garantiti da team multidisciplinari adeguati alla corretta presa in carico;
8-ter. Per favorire la presa in carico efficace e accurata per le persone con epilessia a partire dall'età infantile, il Ministero della Salute provvede, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 7, promuove l'attuazione di opportune linee guida, intese e protocolli volti alla costituzione di team multidisciplinari, composti da professionisti sanitari e sociosanitari con specifiche competenze nel trattamento e cura dell'epilessia e da almeno uno psicologo, che garantiscano un approccio integrato nel percorso assistenziale e un sostegno psicologico ai pazienti e alle loro famiglie;
8-quater. Il Ministero della Salute provvede, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 7, a promuovere l'attuazione di opportune linee guida, intese e protocolli volti ad assicurare la continuità assistenziale nella fase di transizione delle persone con epilessia dalla fase pediatrica a quella adulta, favorendo l'istituzione omogenea sul territorio nazionale di centri atti a garantire le opportune sinergie tra i professionisti sanitari e sociosanitari."
8-quinquies. Le linee guida di cui al comma precedente:
a) delineano la composizione ideale dei gruppi di professionisti sanitari multidisciplinari, prevedendo il coinvolgimento di personale sanitario e sociosanitario e la presenza di uno psichiatra e di uno psicologo a sostegno delle famiglie e dei caregivers;
b) indicano le modalità di transizione dall'età pediatrica a quella adulta tali da assicurare la continuità assistenziale multidisciplinare;
c) favoriscono l'istituzione omogenea sul territorio nazionale di centri specializzati dedicati a garantire le opportune sinergie tra i professionisti sanitari e sociosanitari.»
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Diritti delle persone affette da forme di epilessie farmacoresistenti e percorsi assistenziali multidisciplinari».
5.3
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la parola: «legge», inserire le seguenti: «e sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 7»;
b) al comma 3, dopo le parole: "legge 15 ottobre 1990, n. 295,» inserire le seguenti: «appositamente integrata da un medico competente per l'epilessia,»;
c) dopo il comma 8, inserire i seguenti:
«8-bis. La persona affetta da epilessia farmacoresistente è destinataria di un percorso assistenziale, diagnostico e di tutela differenziato e personalizzato dalla persona affetta da epilessia in controllo farmacologico. Le persone affette da epilessia correlata a deficit cognitivi o neurologici sono destinatarie di appositi percorsi assistenziali, diagnostici e riabilitativi personalizzati, garantiti da team multidisciplinari adeguati alla corretta presa in carico;
8-ter. Per favorire la presa in carico efficace e accurata per le persone con epilessia a partire dall'età infantile, il Ministero della salute provvede, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 7,a promuovere l'attuazione di opportune linee guida, intese e protocolli volti alla costituzione di team multidisciplinari, composti da professionisti sanitari e sociosanitari con specifiche competenze nel trattamento e cura dell'epilessia e da almeno uno psicologo, che garantiscano un approccio integrato nel percorso assistenziale e un sostegno psicologico ai pazienti e alle loro famiglie;
8-quater. Il Ministero della Salute provvede, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 7, a promuovere l'attuazione di opportune linee guida, intese e protocolli volti ad assicurare la continuità assistenziale nella fase di transizione delle persone con epilessia dalla fase pediatrica a quella adulta, favorendo l'istituzione omogenea sul territorio nazionale di centri atti a garantire le opportune sinergie tra i professionisti sanitari e sociosanitari.»
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Diritti delle persone affette da forme di epilessia farmacoresistente e percorsi assistenziali multidisciplinari».
5.4
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. A seguito di diagnosi di epilessia da parte di un medico specialista in neurologia o in disciplina equipollente, ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998, o affine, il paziente può richiedere apposito accertamento da parte della commissione medica ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai fini dell'accertamento dell'handicap. Al paziente è comunque riconosciuta, per il periodo di un anno dall'avvio della ricerca di terapia tollerata ed appropriata e ai soli fini dell'articolo 4, commi 3-bis e 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, un'invalidità pari al 60 per cento, anche qualora la percentuale di invalidità accertata dalla commissione medica sia inferiore».
5.5
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Alla persona a cui sia certificata o sia stata certificata dal "medico competente per le epilessie" epilessia o crisi epilettica, è riconosciuta, per il periodo di dodici mesi dall'avvio della ricerca di terapia tollerata ed appropriata e ai soli fini di cui all'articolo 4, commi 3-bis e 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, un'invalidità pari al 60 per cento, anche qualora la percentuale di invalidità accertata dalla commissione medica sia inferiore. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
5.6
Al comma 6, sostituire le parole da: «è, su richiesta dell'interessato,» fino alla fine del comma con le seguenti: «inserita nel piano educativo individualizzato, è, su richiesta dell'interessato, se maggiorenne, o della famiglia o degli esercenti responsabilità genitoriale, in caso di minore, promossa dalle autorità scolastiche, attraverso la stipula di convenzioni con gli enti del Servizio sanitario nazionale ovvero con enti ed associazioni del terzo settore. In mancanza delle convenzioni di cui al primo periodo, il dirigente scolastico dà formale comunicazione ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno e delle alunne per i quali è stata avanzata la relativa richiesta, affinché questi adotti le opportune misure finalizzate a garantire la somministrazione dei farmaci.».
5.7
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Tale richiesta di tipo sanitario e le necessarie azioni per dare ad essa attuazione sono inserite, ai sensi del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, come modificato dal decreto interministeriale 1° agosto 2023, n. 153, nel piano educativo individuale dell'interessato, così come ogni altro bisogno che necessiti dell'intervento di personale sanitario.».
5.8
Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
«8-bis. Al fine di garantire un percorso assistenziale, diagnostico, riabilitativo e di tutela differenziato e personalizzato in favore delle persone affette da epilessie rare e farmacoresistenti, nonché correlate a deficit cognitivi o neurologici, la presa in carico deve essere affidata a gruppi di professionisti sanitari multidisciplinari. Per la composizione degli stessi, il Ministero della Salute, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 7, provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ad emanare specifiche linee guida.
8-ter. Le linee guida di cui al comma 8-bis:
a) delineano la composizione ideale dei gruppi di professionisti sanitari multidisciplinari, prevedendo il coinvolgimento di personale sanitario e sociosanitario e la presenza di uno psichiatra e di uno psicologo a sostegno delle famiglie e dei caregivers;
b) indicano le modalità di transizione dall'età pediatrica a quella adulta tali da assicurare la continuità assistenziale multidisciplinare;
c) favoriscono l'istituzione omogenea sul territorio nazionale di centri specializzati dedicati a garantire le opportune sinergie tra i professionisti sanitari e sociosanitari.».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Diritti delle persone affette da forme di epilessia rara e farmacoresistente e linee guida nazionali».
5.9
Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
«8-bis. Al fine di garantire un percorso assistenziale, diagnostico, riabilitativo e di tutela differenziato e personalizzato in favore delle persone affette da epilessie rare e farmacoresistenti, nonché correlate a deficit cognitivi o neurologici, la presa in carico deve essere affidata a gruppi di professionisti sanitari multidisciplinari. Per la composizione degli stessi, il Ministero della Salute, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 7, provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ad emanare specifiche linee guida.
8-ter. Le linee guida di cui al comma 8-bis:
a) delineano la composizione ideale dei gruppi di professionisti sanitari multidisciplinari, prevedendo il coinvolgimento di personale sanitario e sociosanitario e la presenza di uno psichiatra e di uno psicologo a sostegno delle famiglie e dei caregivers;
b) indicano le modalità di transizione dall'età pediatrica a quella adulta tali da assicurare la continuità assistenziale multidisciplinare;
c) favoriscono l'istituzione omogenea sul territorio nazionale di centri specializzati dedicati a garantire le opportune sinergie tra i professionisti sanitari e sociosanitari.»
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Diritti delle persone affette da forme di epilessia rara e farmacoresistente e linee guida nazionali».
5.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Inserimento delle prestazioni in materia di epilessie nei LEA)
1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, con l'inserimento, per quanto attiene alle epilessie, delle prestazioni necessarie per una diagnosi precoce, la cura e il trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili, nonché all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali per la diagnosi e la cura delle epilessie, prevedendo percorsi dedicati alle forme di epilessia farmacoresistenti. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale.
2. Sono compresi nei livelli essenziali di assistenza per l'epilessia secondo principi di massima appropriatezza prescrittiva e sistema di monitoraggio valutazione e controllo con tracciabilità degli impieghi e degli esiti:
a) per i soggetti già in possesso di diagnosi di epilessia, prima visita neurologica o neuropsichiatrica infantile;
b) visita di controllo;
c) indagini elettroencefalografiche mirate:
1) EEG Standard;
2) EEG dinamico 24h;
3) video-EEG, poligrafia;
4) poligrafia con videoregistrazione;
5) polisonnografia con videoregistrazione;
6) monitoraggio del ciclo sonno veglia.
d) le seguenti indagini di neuro-immagine:
1)tomografia computerizzata (TC) cerebrale;
2) risonanza magnetica (RM) con e senza mezzo di contrasto;
3) angio-TC;
4) angio-RM;
5) tomografia con emissione di positroni (PET);
6) scintigrafia cerebrale;
7) tomografia computerizzata ad emissione di fotoni singoli (SPECT);
e) esami ematochimici di routine;
f) dosaggi plasmatici dei farmaci antiepilettici.
3. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, conferisce a queste ultime i seguenti compiti:
a) in caso di mancata adozione alla data di entrata in vigore della presente legge, adottare percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali (PDTA) per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con epilessia, nonché per la gestione multidisciplinare e la transizione dall'età pediatrica a quella adulta nei casi di epilessie farmacoresistenti;
b) istituire, presso ogni regione, centri di riferimento con compiti di coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della rete sanitaria regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che garantiscono il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con epilessia e provvedono ad assicurare un trattamento specifico, profilattico e sintomatico, anche domiciliare, ai soggetti con epilessia, con particolare riferimento alle forme di epilessia farmacoresistenti, in collaborazione con enti del terzo settore delle persone con epilessia e loro familiari;
c) garantire forme di assistenza specifica, integrativa degli interventi svolti dal servizio sanitario regionale, finalizzate all'ottimale inserimento sociale dei malati verificandone l'evoluzione e adottando misure idonee al conseguimento dei seguenti obiettivi:
1) la qualificazione dei compiti di cui al presente comma costituiti da unità funzionali multidisciplinari per la cura e, ove necessario, la riabilitazione delle persone con epilessia;
2) la definizione di equipe dedicate, nell'ambito dei servizi di neuropsichiatria dell'età evolutiva e dei servizi per l'età adulta, delle quali facciano parte gli enti del terzo settore rappresentanti delle persone con epilessia, che partecipino alla definizione del piano di assistenza, ne valutino l'andamento e svolgano attività di consulenza anche in sinergia con le altre attività dei servizi stessi;
3) la promozione dell'informazione e l'introduzione di un coordinatore degli interventi multidisciplinari;
4) la promozione del coordinamento degli interventi e dei compiti di cui al presente comma per assicurare la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona con epilessia;
5) l'incentivazione di progetti dedicati alla formazione e al sostegno anche psicologico delle famiglie che hanno in carico persone con epilessia, qualora ne facciano richiesta;
6) la disponibilità sul territorio di strutture semi-residenziali e residenziali accreditate, pubbliche e private, con competenze specifiche sull'epilessia in grado di effettuare la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti con epilessia, anche in condizione di farmacoresistenza;
7) la promozione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di persone adulte con epilessia, idonei a valorizzarne le capacità e l'idoneità al lavoro, a prescindere dal grado di gravità della malattia, e a impedirne ogni forma di discriminazione;
8) la valutazione cognitiva per le persone in età pediatrica con epilessie.».
5.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Inserimento nei LEA di prestazioni in materia di epilessie rare e farmacoresistenti)
1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza prevedendo l'inserimento delle prestazioni necessarie per una diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato delle epilessie rare e farmacoresistenti, nonché l'applicazione di percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali (PDTA) per la presa in carico di pazienti in età pediatrica e della successiva transizione verso l'età adulta e per la gestione multidisciplinare.».
5.0.3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Inserimento nei LEA di prestazioni in materia di epilessie rare e farmacoresistenti)
1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza prevedendo l'inserimento delle prestazioni necessarie per una diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato delle epilessie rare e farmacoresistenti, nonché l'applicazione di percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali (PDTA) per la presa in carico di pazienti in età pediatrica e della successiva transizione verso l'età adulta e per la gestione multidisciplinare.».
5.0.4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Inserimento delle epilessie nel Piano nazionale cronicità)
1. Il Ministro della salute provvede all'aggiornamento del Piano nazionale cronicità con l'inserimento delle epilessie.».
Art. 6
6.1
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Alla persona a cui sia stata certificata la guarigione clinica da parte del medico competente per le epilessie o per la quale il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni, è riconosciuto il diritto all'"oblio epilettologico" e si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 dicembre 2023, n. 193.».
Art. 7
7.1
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 7
(Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia)
1. È istituito, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia (ONPE), con compiti di tutela del diritto delle persone con epilessia a non essere discriminate in ragione della loro condizione patologica e all'effettivo riconoscimento di livelli essenziali delle prestazioni cui debbono tendere i nuovi LEA di cui all'art. 5 e 5bis.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'ONPE:
a) promuove l'attivazione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, del Registro nazionale dell'epilessia e della relativa rete di sorveglianza epidemiologica;
b) in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, i servizi sanitari regionali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e altri soggetti di riferimento in materia, promuove lo sviluppo di raccolta dati in forma sintetica e anonima nonché nel pieno rispetto delle normative vigenti sulla tutela dei dati personali, ai fini della pubblicazione annuale di un «rapporto sulla condizione delle persone con epilessia»;
c) promuove la redazione, la revisione e all'aggiornamento periodico, in coordinamento con l'Istituto superiore di sanità, del trattamento delle epilessie, epilessie rare, epilessie farmacoresistenti nei LEA, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, dell'elenco delle prestazioni esenti dal pagamento di un ticket con previsione di nuovi codici di esenzione per le malattie rare che si manifestano anche con epilessia, e delle linee guida e protocolli sul trattamento delle epilessie in tutte le età della vita, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche, terapeutiche e delle prassi inclusive, derivanti dalla letteratura scientifica, dalla vigente normativa e dalle buone pratiche regionali, nazionali e internazionali, volte a favorire un approccio multidisciplinare e integrato per la presa in carico del paziente in tutte le fasi della malattia, nonché per la continuità assistenziale nella fase di transizione dalla fase pediatrica a quella adulta;
d) elabora proposte e indirizzi programmatici riguardanti le epilessie, ai fini della definizione da parte del Governo del Piano sanitario nazionale, del Piano nazionale della cronicità e del piano di formazione per la gestione delle epilessie in ambito scolastico, formativo e lavorativo;
e) propone, in collaborazione con l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), misure amministrative e legislative volte a garantire la disponibilità dei medicinali necessari alla terapia farmacologica dell'epilessia;
f) supporta l'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di iniziative a favore delle persone con epilessia, proponendo, ove necessario, gli interventi ritenuti opportuni per il conseguimento degli obiettivi alle quali tali iniziative sono preordinate;
g) propone alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'adozione di protocolli, percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali integrati e multidisciplinari di presa in cura di minori, adolescenti e adulti con epilessia, epilessia rara, epilessia farmacoresistente e, ove già adottati, ne valuta l'idoneità, l'esigibilità e l'attuazione;
h) promuove progetti di vita che favoriscano l'inclusione scolastica, l'avviamento e il collocamento al lavoro o l'imprenditorialità delle persone con epilessia, incentivandone la continuità, con adeguata formazione, degli operatori coinvolti e della famiglia dell'interessato;
i) elabora contributi e supporti il Ministero della Salute per la indicazione delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti relativamente alle forme di epilessia alla revisione e all'aggiornamento della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992;
l) elabora proposte per la definizione del numero dei posti disponibili nei corsi di perfezionamento post laurea per la prevenzione e la cura, anche chirurgica, dell'epilessia con meccanismi di monitoraggio dell'adeguata distribuzione sul territorio nazionale;
m) promuove le azioni necessarie all'inclusione sociale delle persone con epilessia, al superamento di ogni relativo stigma e discriminazione;
n) elabora iniziative di promozione della ricerca scientifica sulla condizione patologica delle persone affette da epilessia.
o) supporta i processi di individuazione su tutto il territorio nazionale, d'intesa con le Regioni e le Province autonome, dei Centri specializzati per la cura e diagnosi delle epilessie, promuovendo l'istituzione di centri di terzo livello dedicati alla transizione dall'età adulta all'età pediatrica;
p) contribuisce, all'elaborazione di linee guida dedicate volte a favorire in caso di epilessie farmacoresistenti un approccio multidisciplinare e integrato per la presa in carico, nonché per la continuità assistenziale nella fase di transizione dalla fase infantile o adolescenziale a quella adulta. Tali linee guida sono altresì propedeutiche alla promozione e stipulazione delle relative intese con le Regioni, ai fini della loro attuazione.
3. L'ONPE, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, può chiedere che suoi rappresentanti siano sentiti dai Ministeri competenti, dall'AIFA, dall'INPS, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e da tutti i soggetti, pubblici e privati, che possano favorire la ricerca sull'epilessia, nonché la cura e l'inclusione sociale delle persone affette da tale patologia.
4. L'ONPE è presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato ed è composto, oltre che dal presidente, da due esperti indicati dal Ministero della salute, da due rappresentanti delle associazioni delle persone con epilessia da un rappresentante delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e da tre specialisti indicati dalle società scientifiche di riferimento per l'epilessia. A seguito della prima convocazione, l'ONPE adotta un regolamento per il proprio funzionamento.
5. Ai componenti dell'ONPE non spettano emolumenti, né rimborsi spese, comunque denominati.».
7.2
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:
«c) provvede alla redazione, alla revisione e all'aggiornamento periodico, in coordinamento con l'Istituto superiore di sanità, delle linee guida sul trattamento delle epilessie, ivi comprese le epilessie farmacoresistenti, volte a favorire un approccio multidisciplinare e integrato per la presa in carico del paziente in tutte le fasi della malattia, nonché per la continuità assistenziale nella fase di transizione dalla fase pediatrica a quella adulta. Sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche, terapeutiche e delle prassi inclusive, derivanti dalla letteratura scientifica, dalla vigente normativa e dalle buone pratiche regionali, nazionali e internazionali, le linee guida di cui al periodo precedente sono finalizzate altresì all'inserimento delle epilessie, ivi comprese quelle rare farmacoresistenti, nel Piano Nazionale delle Cronicità, nonché alla revisione periodica dei LEA, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e dell'elenco delle prestazioni esenti da ticket, con previsione di nuovi codici di esenzione per le malattie rare che si manifestano anche con epilessia;»;
b) al comma 4, dopo le parole: «persone con epilessia» inserire le seguenti: «, di cui uno in rappresentanza dei pazienti con epilessie rare e farmacoresistenti,».
7.3
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera c):
i) dopo le parole: «all'aggiornamento» inserire la seguente: «periodico»;
ii) dopo le parole: «Istituto Superiore di Sanità,» inserire le seguenti: «del trattamento delle epilessie, epilessie rare, epilessie farmacoresistenti nei LEA, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, dell'elenco delle prestazioni esenti dal pagamento di un ticket con previsione di nuovi codici di esenzione per le malattie rare che si manifestano anche con epilessia, e»;
iii) dopo le parole: «linee guida» aggiungere: «e protocolli»;
iv) sopprimere le parole da : «, anche» fino a: «18 marzo 2017»;
2) alla lettera g):
i) dopo le parole: «l'adozione di» aggiungere la seguente: «protocolli,»;
ii) dopo le parole: «e assistenziali» aggiungere le seguenti:« integrati e multidisciplinari»;
iii) sostituire le parole: «delle persone con epilessia» con le seguenti: «di minori, adolescenti e adulti con epilessia, epilessia rara, epilessia farmacoresistente»;
3) alla lettera i) dopo le parole: «contribuisce» aggiungere le seguenti: «e supporti il Ministero della Salute per la» e aggiungere infine: «indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti relativamente alle forme di epilessia;»;
4) dopo la lettera n), inserire le seguenti:
«n-bis) individua su tutto il territorio nazionale, d'intesa con le Regioni e le Province autonome, i Centri specializzati per la cura e diagnosi delle epilessie, promuovendo l'istituzione di centri di terzo livello dedicati alla transizione dall'età adulta all'età pediatrica;
n-ter) provvede, in caso di epilessie farmacoresistenti, all'elaborazione di linee guida volte a favorire un approccio multidisciplinare e integrato per la presa in carico, nonché per la continuità assistenziale nella fase di transizione dalla fase infantile o adolescenziale a quella adulta. Tali linee guida sono altresì propedeutiche alla promozione e stipulazione delle relative intese con le Regioni, ai fini della loro attuazione.»;
b) al comma 4:
1) sostituire le parole: «tre rappresentanti delle associazioni» con le seguenti: «due rappresentanti delle associazioni»;
2) dopo le parole: «con epilessia» inserire le seguenti: «, da un rappresentante delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.»
7.4
Al comma 2, lettera d), sopprimere la parola: «scolastico,» e aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: «, e in ambito scolastico di intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito;».
Art. 8
8.1
Il Relatore
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8
(Obbligo di astensione dalla guida)
1. La persona con epilessia a cui sia stata certificata l'inidoneità alla guida o la persona in possesso di titolo di guida a cui venga diagnosticata, per crisi epilettica o epilessia, condizione incompatibile alla guida, ha l'immediato obbligo di astenersi dalla guida stessa e di segnalare tale condizione, ai fini delle limitazioni al rilascio o della revisione di validità della patente di guida, al competente Ufficio della Motorizzazione civile.».
8.3
Al comma 1, lettera b), inserire infine le seguenti parole: «La persona con epilessia a cui il medico specialista in neurologia o in disciplina equipollente ai sensi del decreto del Ministro della salute del 30 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998, o affine, certifica l'idoneità alla guida di ogni tipo di veicolo, a seguito dell'accertamento obbligatorio effettuato dalla competente commissione medica, ha diritto al rilascio o al rinnovo della patente ordinaria di guida per tutte le categorie di veicoli.».
8.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. All'articolo 128, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-quinquies è sostituito dal seguente:
"1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici, di qualunque natura, iscritti alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri come da normativa vigente, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente".
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Nei confronti del medico il quale non esegua la segnalazione di cui ai commi da 1-bis a 1-quinques entro il termine stabilito dal comma 1-bis a partire dall'accertamento della sussistenza di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente, è disposta una sanzione amministrativa pecuniaria di una somma pari a 1.000? e la sanzione accessoria della sospensione temporanea di un mese da parte dell'Ordine di appartenenza."».
Art. 9
9.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Sostituire l'articolo con il seguente:
«1) I costi per il rilascio e per il rinnovo delle patenti di guida con limitazioni o speciali a causa di patologie invalidanti non possono superare, per identici periodi di tempo, i costi per il rilascio e per il rinnovo delle patenti ordinarie di guida.
2) I benefici riguardanti la scelta della sede di lavoro e il trasferimento, previsti dagli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere e di realizzare la piena integrazione nel mondo del lavoro delle persone disabili riconosciute invalide, sono estesi a tutte le persone affette da epilessia che, a causa di tale condizione patologica, non siano riconosciute idonee alla guida di un veicolo.
3) Ai fini del completo recepimento della direttiva 2009/112/CE della Commissione, del 25 agosto 2009, all'allegato III al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al paragrafo D, punto D.7.1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al primo periodo, le parole: "in assenza di terapia" sono soppresse;
2. dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Il medico che formula la diagnosi di epilessia, qualora questa possa compromettere la capacità di guidare veicoli a motore, è tenuto, oltre la diagnosi, a comunicare formalmente alla persona interessata l'informazione dell'obbligo di astenersi dalla guida. Tale condizione è soggetta a pubblica notifica da parte dell'azienda sanitaria locale di riferimento del medico certificante e determina l'accesso a misure d'inclusione sociale previste dalla normativa vigente";
3) al terzo periodo, dopo la parola: "epilessia" sono inserite le seguenti: ", qualora questa possa compromettere la capacità di guidare autoveicoli,";
all'ultimo periodo, la parola: ", ecc." è soppressa;
b) al punto D.8.3, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "cinque".
4) La persona con epilessia a cui il medico specialista in neurologia o disciplina affine certifica l'idoneità alla guida di ogni tipo di veicolo, anche a seguito di accertamento effettuato dalla competente commissione medica, ha diritto al rilascio o al rinnovo della patente ordinaria di guida per tutte le categorie di veicoli.».
9.2
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Al comma 2, sostituire la parola: «disabili» con le seguenti: «con disabilità».
9.3
Il Relatore
Sopprimere il comma 3.
9.0.1
Il Relatore
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis
1. Il Ministero della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge emana linee guida per la redazione del protocollo di sorveglianza sanitaria che il medico competente dovrà attuare ai fini del rilascio dell'idoneità alla mansione specifica nei confronti di lavoratori affetti da epilessia esposti ai seguenti rischi: lavori in quota, lavori in ambienti confinati, lavori subacquei, lavori in stabilimenti catalogati a rischio incidente rilevante e lavori su macchine e attrezzature semoventi.»
9.0.2
Il Relatore
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis
1. Il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sport, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge emana linee guida per la redazione dei protocolli di sorveglianza sanitaria per disciplina sportiva che il medico specialista in medicina dello sport dovrà attuare ai fini del rilascio dell'idoneità all'attività sportiva agonistica nei confronti delle persone affette da epilessia.».