Legislatura 19ª - 10ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 203 del 25/06/2024
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SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA
N. COM(2024) 132 DEFINITIVO
La 10a Commissione permanente,
esaminata la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (COM (2024) 132 definitivo),
vista la relazione sull'Atto predisposta dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
premesso che:
l'azione della Commissione europea ha la finalità di migliorare le condizioni di lavoro dei tirocinanti, anche riguardo la retribuzione, l'inclusività e la qualità dei tirocini;
i tirocini di qualità possono risultare di aiuto per i giovani, consentendo loro di acquisire esperienza pratica di lavoro e nuove competenze utili a trovare sbocchi occupazionali adeguati, mentre per i datori di lavoro costituiscono un'opportunità per attrarre e formare persone di talento cui offrire un impiego;
la proposta di direttiva reca disposizioni volte a garantire i tirocinanti, qualificati come lavoratori, rispetto al godimento dei diritti relativi alla retribuzione equa, alla protezione sociale e alle condizioni di lavoro;
la proposta medesima è inoltre mirata a contrastare il fenomeno dei rapporti di lavoro stabili spacciati per tirocini;
considerato che:
la base giuridica della proposta è l'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), del TFUE, applicandosi solo ai soggetti aventi un rapporto di lavoro quale definito dalla legge, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro;
il medesimo articolo 153, paragrafo 2, lettera b), precisa che le direttive possono essere adottate «tenendo conto delle condizioni e delle norme tecniche esistenti in ciascuno degli Stati membri»;
in base alla normativa italiana il tirocinio consiste in un periodo di orientamento e formazione al lavoro, che presenta elementi comuni con il contratto di lavoro, ma non assume la forma di lavoro subordinato, diversamente dal contratto di apprendistato;
la proposta di direttiva rispetta il principio di sussidiarietà; non risulta invece del tutto rispettato il principio di proporzionalità, in quanto il richiamato principio di non discriminazione sembrerebbe comportare la riconduzione del tirocinio nell'ambito dei contratti di lavoro salariato e pertanto l'alterazione strutturale dell'essenza del tirocinio nell'ordinamento italiano;
la legislazione italiana e le Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento risultanti dagli accordi fra Stato e regioni, in via di aggiornamento, determinano un aumento progressivo della tutela dei tirocinanti, nel rispetto dello status giuridico dei tirocini;
la normativa unionale proposta potrebbe dare luogo a contraddizioni con il quadro normativo italiano, che contempla la distinzione fra tirocinio e rapporto di lavoro, e quindi determinare un aumento delle controversie e una diminuzione dell'offerta di tirocini;
esprime una valutazione favorevole delle finalità generali della proposta di direttiva, osservando l'opportunità di un'individuazione maggiormente adeguata della base giuridica e degli effettivi ambiti di applicazione, al fine di una migliore valutazione del rapporto tra gli oneri attuativi e i benefici attesi dall'adozione dell'Atto esaminato.
La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.