Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 170 del 18/06/2024
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Il senatore SATTA (FdI), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, recante l'attuazione di due direttive e di un regolamento, relativi al sistema europeo ETS per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.
In particolare, esso provvede all'attuazione della direttiva (UE) 2023/958, che rafforza il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni, all'attuazione della direttiva (UE) 2023/959, che estende l'attuale sistema ETS anche al settore marittimo e che istituisce il nuovo sistema ETS 2 per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale, nonché a stabilire le disposizioni sanzionatorie relative al regolamento (UE) 2023/956, che istituisce il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, cosiddetto CBAM.
Il provvedimento è stato predisposto in forza della delega di cui all'articolo 1 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024 n. 15), e del successivo articolo 12, che indica i principi e criteri direttivi per il recepimento delle due direttive citate, nonché in forza dell'articolo 2 della stessa legge di delegazione, che reca una delega di diciotto mesi per l'adozione di disposizioni sanzionatorie per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti europei.
Poiché il termine per il recepimento nazionale delle due direttive è scaduto il 31 dicembre 2023, la Commissione europea ha aperto le due procedure di infrazione nn. 2024/76 e 2024/77. L'adozione dello schema di decreto legislativo in esame consentirà quindi l'archiviazione di tali procedure.
Si ricorda che il sistema ETS per lo scambio di quote di emissioni nell'Unione europea, istituito dalla direttiva 2003/87/CE, è una pietra angolare della politica dell'Unione in materia di clima e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
Le due direttive in recepimento modificano la direttiva ETS al fine di rafforzarne il meccanismo e contribuire all'obiettivo di ridurre le emissioni di almeno il 55 per cento entro il 2030 e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come previsto dal regolamento (UE) 2021/1112 (cosiddetta legge UE sul clima) e dal pacchetto "Fit for 55".
In particolare, la direttiva (UE) 2023/958 modifica la direttiva ETS rafforzando il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni. È stata confermata l'inclusione dei soli voli interni allo Spazio economico europeo (UE più Norvegia, Islanda e Liechtenstein) fino al 2027. Ma, nel 2025, la Commissione europea valuterà l'efficacia dell'attuale Sistema internazionale di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA), per valutarne un suo rafforzamento con l'eventuale partecipazione dell'Unione, applicando il sistema ETS anche ai voli in partenza dal SEE, verso l'esterno.
Anche la direttiva (UE) 2023/959 modifica la direttiva ETS, ampliandone il campo di applicazione, con la graduale estensione alle emissioni prodotte dal trasporto marittimo. Dal 2024, infatti, sono incluse le emissioni prodotte dalle navi di stazza lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate e dal 2025 sono incluse anche quelle tra le 5.000 e le 400 tonnellate e le navi offshore di stazza lorda superiore a 5.000 tonnellate.
Sempre la direttiva (UE) 2023/959, inoltre, affianca al vigente sistema ETS, a partire dal 2025, il nuovo sistema ETS 2, per i settori dell'edilizia, del trasporto stradale e per ulteriori settori industriali non contemplati dall'allegato I della direttiva 2003/87/CE (industrie energetiche, manifatturiere e costruzioni).
Complessivamente, l'obiettivo di riduzione, entro il 2030 rispetto al 2005, delle emissioni dei settori interessati dal sistema ETS, passa dall'attuale 43 per cento al 62 per cento.
Si prevede anche una progressiva riduzione delle assegnazioni gratuite delle quote ETS, fino ad arrivare al loro azzeramento nel 2026 per il trasporto aereo e nel 2034 per i settori interessati dal Meccanismo CBAM di adeguamento del carbonio alle frontiere, inteso a prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni. Infine, non sono previste assegnazioni gratuite per i nuovi settori (marittimo ed ETS 2), per i quali le quote verranno assegnate solo mediante vendite all'asta.
È previsto che gli Stati membri utilizzino i proventi delle aste delle quote di emissioni che non sono attribuiti al bilancio dell'Unione, per scopi legati al clima, ad eccezione dei proventi utilizzati per la compensazione dei costi indiretti del carbonio. Nel contempo, si prevede il potenziamento del Fondo per l'innovazione e del Fondo di modernizzazione, entrambi alimentati con parte dei proventi delle aste delle quote di emissione, e volti rispettivamente a sostenere l'innovazione tecnologica mirata alla neutralità climatica e a promuovere interventi a sostegno della transizione energetica.
Si ricorda che l'obiettivo principale del Meccanismo CBAM è quello di contrastare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dell'industria, evitando che le importazioni di prodotti a maggior intensità di carbonio da Paesi extra-UE (dove non vige il sistema europeo ETS o sistema analogo) vanifichino gli sforzi di riduzione all'interno dell'UE, ottenuti grazie all'applicazione del sistema ETS. Questo meccanismo permetterà di compensare gli oneri sopportati dai produttori europei derivanti dall'applicazione del sistema ETS, applicandoli alle importazioni di determinati prodotti extra europei.
Lo schema di decreto legislativo in esame provvede quindi a modificare il vigente decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che disciplina il sistema ETS in Italia, per adeguarlo all'ampia revisione della direttiva 2003/87/CE operata dalle due nuove direttive in recepimento, e ad adattare l'impianto amministrativo alle nuove esigenze di regolazione.
Il provvedimento si compone di 15 articoli. L'articolo 1 modifica il titolo del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per citare le due nuove direttive, mentre l'articolo 2 modifica in tal senso il campo di applicazione.
L'articolo 3 integra le nuove definizioni utilizzate dalla normativa, adegua le competenze e le strutture del Comitato ETS e istituisce il Comitato ETS 2 per il nuovo sistema relativo all'edilizia e trasporto stradale.
L'articolo 4 riguarda le modifiche relative al settore aereo e al settore marittimo, separati in due distinti sezioni del capo III del decreto n. 47.
L'articolo 5 modifica le disposizioni relative agli impianti industriali di piccole e molto piccole dimensioni e ai requisiti per la loro esclusione dal sistema ETS.
L'articolo 6 stabilisce disposizioni relative al settore della navigazione e anche le relative disposizioni sanzionatorie.
L'articolo 7 introduce il nuovo capo V-bis nel decreto n. 47, sul nuovo sistema ETS 2 relativo ai settori dell'edilizia e del trasporto stradale e a ulteriori settori, e il nuovo capo V-ter, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni di obblighi disposti dal regolamento (UE) 2023/956, relativo al Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere CBAM.
L'articolo 8 riguarda la trasmissione alla Commissione europea e la pubblicazione dei dati aggregati relativi alle emissioni di gas serra dei settori ETS ed ETS 2.
L'articolo 9 recepisce le modifiche introdotte all'Allegato I, punti 1) e 3) della direttiva ETS, la cui applicazione ha effetto dal 1° gennaio 2026, e che riguardano le emissioni generate da biomassa. Le modifiche riguardano anche gli impianti di incenerimento rifiuti urbani, la raffinazione di petrolio, la produzione di pannelli di gesso, la produzione di idrogeno e gas di sintesi, di ferro o acciaio, alluminio primario, stoccaggio geologico di gas serra, e il trasporto aereo e marittimo.
L'articolo 10 introduce nel decreto n. 47 l'Allegato I-bis, sulle attività e le emissioni relative al nuovo sistema ETS 2 dei settori dell'edilizia e del trasporto stradale e a ulteriori settori.
L'articolo 11 modifica l'allegato III del decreto, sui criteri di sostenibilità per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per l'uso della biomassa.
L'articolo 12 modifica l'allegato IV del decreto, sul calcolo delle emissioni derivanti dalle attività dei settori dell'edilizia e del trasporto stradale e a ulteriori settori del sistema ETS 2.
L'articolo 13 reca le abrogazioni e disposizioni transitorie, l'articolo 14 la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 15 l'entrata in vigore.