Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 170 del 18/06/2024
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(1136) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale
(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)
Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale.
Dinanzi agli scenari offerti dalle nuove tecnologie e ai rischi connessi al loro uso, il disegno di legge in esame mira a dare una prima risposta sul fronte della tutela della dignità dei bambini e degli adolescenti nel mondo del digitale. La pandemia, in particolare, ha accelerato in maniera straordinaria l'ingresso di larghe fasce della popolazione italiana nella dimensione digitale, compresi i bambini.
In tale contesto, è indispensabile adottare disposizioni che, senza rallentare il processo di trasformazione digitale del Paese, valgano a garantire, specie ai minori, un adeguato quadro di tutela capace di ottimizzare le opportunità loro offerte dal digitale, contenendo quanto più possibile i rischi.
Il provvedimento consta di 6 articoli. L'articolo 1 ne definisce l'ambito di applicazione: le disposizioni si applicano ai fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono le loro prestazioni in Italia, indipendentemente dal luogo di stabilimento.
L'articolo 2 stabilisce l'obbligo per i fornitori di servizi della società dell'informazione di verificare l'età degli utenti, secondo le modalità delineate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il suddetto obbligo si applica ai fornitori a condizione che essi registrino un numero di accessi unici mensili superiore a quello stabilito, con proprio provvedimento, sempre dall'Autorità entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
L'articolo 3 qualifica come nullo il contratto concluso da minori di 15 anni con i fornitori di servizi della società dell'informazione. L'unica eccezione è rappresentata dal caso in cui esso sia stato concluso (per conto dei minori medesimi) da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore. Il fornitore è comunque tenuto a dimostrarne la stipula da parte di soggetti maggiori di 15 anni, o minori ma con l'assistenza del genitore o tutore.
L'articolo 4 abroga la disposizione del codice della privacy (articolo 2-quinquies, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 2003) che prevede che il minore che ha compiuto i 14 anni possa esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione.
L'articolo 5 prescrive che la diffusione non occasionale dell'immagine di minori di 15 anni attraverso un servizio di piattaforma online, ove il minore è il soggetto principale, debba essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, nonché dalla direzione provinciale del lavoro, quando la diffusione produce o è finalizzata a produrre entrate dirette o indirette superiori a 10.000 euro annui. Le entrate percepite a partire dalla data di superamento di tale soglia devono essere versate su un conto corrente intestato al minore e non possono essere utilizzate da chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo casi eccezionali autorizzati dal tribunale per i minorenni.
L'investitore pubblicitario che richiede l'inserimento di un proprio prodotto o servizio attraverso un contenuto il cui soggetto principale è un minore di 15 anni, destinato a essere diffuso su una piattaforma online, effettua il pagamento della somma corrispettiva esclusivamente sul conto corrente dedicato. Stesso obbligo è previsto per il gestore della piattaforma attraverso la quale il contenuto è veicolato.
Da ultimo, l'articolo 6 obbliga i fornitori a rendere disponibile all'interno delle loro piattaforme una funzionalità che possa permettere ai minori di 15 anni l'attivazione immediata di una comunicazione vocale o testuale con il numero di emergenza infanzia 114. Agli oneri finanziari derivanti dall'ampliamento del servizio del numero di emergenza citato, si fa fronte attraverso il versamento di un contributo da parte dei fornitori che registrano un fatturato superiore ai 50 milioni di euro.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 15,25.