Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 170 del 18/06/2024
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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (n. 161)
(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame e rinvio)
Il senatore SATTA (FdI), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, recante l'attuazione di due direttive e di un regolamento, relativi al sistema europeo ETS per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.
In particolare, esso provvede all'attuazione della direttiva (UE) 2023/958, che rafforza il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni, all'attuazione della direttiva (UE) 2023/959, che estende l'attuale sistema ETS anche al settore marittimo e che istituisce il nuovo sistema ETS 2 per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale, nonché a stabilire le disposizioni sanzionatorie relative al regolamento (UE) 2023/956, che istituisce il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, cosiddetto CBAM.
Il provvedimento è stato predisposto in forza della delega di cui all'articolo 1 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024 n. 15), e del successivo articolo 12, che indica i principi e criteri direttivi per il recepimento delle due direttive citate, nonché in forza dell'articolo 2 della stessa legge di delegazione, che reca una delega di diciotto mesi per l'adozione di disposizioni sanzionatorie per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti europei.
Poiché il termine per il recepimento nazionale delle due direttive è scaduto il 31 dicembre 2023, la Commissione europea ha aperto le due procedure di infrazione nn. 2024/76 e 2024/77. L'adozione dello schema di decreto legislativo in esame consentirà quindi l'archiviazione di tali procedure.
Si ricorda che il sistema ETS per lo scambio di quote di emissioni nell'Unione europea, istituito dalla direttiva 2003/87/CE, è una pietra angolare della politica dell'Unione in materia di clima e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
Le due direttive in recepimento modificano la direttiva ETS al fine di rafforzarne il meccanismo e contribuire all'obiettivo di ridurre le emissioni di almeno il 55 per cento entro il 2030 e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come previsto dal regolamento (UE) 2021/1112 (cosiddetta legge UE sul clima) e dal pacchetto "Fit for 55".
In particolare, la direttiva (UE) 2023/958 modifica la direttiva ETS rafforzando il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni. È stata confermata l'inclusione dei soli voli interni allo Spazio economico europeo (UE più Norvegia, Islanda e Liechtenstein) fino al 2027. Ma, nel 2025, la Commissione europea valuterà l'efficacia dell'attuale Sistema internazionale di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA), per valutarne un suo rafforzamento con l'eventuale partecipazione dell'Unione, applicando il sistema ETS anche ai voli in partenza dal SEE, verso l'esterno.
Anche la direttiva (UE) 2023/959 modifica la direttiva ETS, ampliandone il campo di applicazione, con la graduale estensione alle emissioni prodotte dal trasporto marittimo. Dal 2024, infatti, sono incluse le emissioni prodotte dalle navi di stazza lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate e dal 2025 sono incluse anche quelle tra le 5.000 e le 400 tonnellate e le navi offshore di stazza lorda superiore a 5.000 tonnellate.
Sempre la direttiva (UE) 2023/959, inoltre, affianca al vigente sistema ETS, a partire dal 2025, il nuovo sistema ETS 2, per i settori dell'edilizia, del trasporto stradale e per ulteriori settori industriali non contemplati dall'allegato I della direttiva 2003/87/CE (industrie energetiche, manifatturiere e costruzioni).
Complessivamente, l'obiettivo di riduzione, entro il 2030 rispetto al 2005, delle emissioni dei settori interessati dal sistema ETS, passa dall'attuale 43 per cento al 62 per cento.
Si prevede anche una progressiva riduzione delle assegnazioni gratuite delle quote ETS, fino ad arrivare al loro azzeramento nel 2026 per il trasporto aereo e nel 2034 per i settori interessati dal Meccanismo CBAM di adeguamento del carbonio alle frontiere, inteso a prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni. Infine, non sono previste assegnazioni gratuite per i nuovi settori (marittimo ed ETS 2), per i quali le quote verranno assegnate solo mediante vendite all'asta.
È previsto che gli Stati membri utilizzino i proventi delle aste delle quote di emissioni che non sono attribuiti al bilancio dell'Unione, per scopi legati al clima, ad eccezione dei proventi utilizzati per la compensazione dei costi indiretti del carbonio. Nel contempo, si prevede il potenziamento del Fondo per l'innovazione e del Fondo di modernizzazione, entrambi alimentati con parte dei proventi delle aste delle quote di emissione, e volti rispettivamente a sostenere l'innovazione tecnologica mirata alla neutralità climatica e a promuovere interventi a sostegno della transizione energetica.
Si ricorda che l'obiettivo principale del Meccanismo CBAM è quello di contrastare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dell'industria, evitando che le importazioni di prodotti a maggior intensità di carbonio da Paesi extra-UE (dove non vige il sistema europeo ETS o sistema analogo) vanifichino gli sforzi di riduzione all'interno dell'UE, ottenuti grazie all'applicazione del sistema ETS. Questo meccanismo permetterà di compensare gli oneri sopportati dai produttori europei derivanti dall'applicazione del sistema ETS, applicandoli alle importazioni di determinati prodotti extra europei.
Lo schema di decreto legislativo in esame provvede quindi a modificare il vigente decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che disciplina il sistema ETS in Italia, per adeguarlo all'ampia revisione della direttiva 2003/87/CE operata dalle due nuove direttive in recepimento, e ad adattare l'impianto amministrativo alle nuove esigenze di regolazione.
Il provvedimento si compone di 15 articoli. L'articolo 1 modifica il titolo del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per citare le due nuove direttive, mentre l'articolo 2 modifica in tal senso il campo di applicazione.
L'articolo 3 integra le nuove definizioni utilizzate dalla normativa, adegua le competenze e le strutture del Comitato ETS e istituisce il Comitato ETS 2 per il nuovo sistema relativo all'edilizia e trasporto stradale.
L'articolo 4 riguarda le modifiche relative al settore aereo e al settore marittimo, separati in due distinti sezioni del capo III del decreto n. 47.
L'articolo 5 modifica le disposizioni relative agli impianti industriali di piccole e molto piccole dimensioni e ai requisiti per la loro esclusione dal sistema ETS.
L'articolo 6 stabilisce disposizioni relative al settore della navigazione e anche le relative disposizioni sanzionatorie.
L'articolo 7 introduce il nuovo capo V-bis nel decreto n. 47, sul nuovo sistema ETS 2 relativo ai settori dell'edilizia e del trasporto stradale e a ulteriori settori, e il nuovo capo V-ter, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni di obblighi disposti dal regolamento (UE) 2023/956, relativo al Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere CBAM.
L'articolo 8 riguarda la trasmissione alla Commissione europea e la pubblicazione dei dati aggregati relativi alle emissioni di gas serra dei settori ETS ed ETS 2.
L'articolo 9 recepisce le modifiche introdotte all'Allegato I, punti 1) e 3) della direttiva ETS, la cui applicazione ha effetto dal 1° gennaio 2026, e che riguardano le emissioni generate da biomassa. Le modifiche riguardano anche gli impianti di incenerimento rifiuti urbani, la raffinazione di petrolio, la produzione di pannelli di gesso, la produzione di idrogeno e gas di sintesi, di ferro o acciaio, alluminio primario, stoccaggio geologico di gas serra, e il trasporto aereo e marittimo.
L'articolo 10 introduce nel decreto n. 47 l'Allegato I-bis, sulle attività e le emissioni relative al nuovo sistema ETS 2 dei settori dell'edilizia e del trasporto stradale e a ulteriori settori.
L'articolo 11 modifica l'allegato III del decreto, sui criteri di sostenibilità per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per l'uso della biomassa.
L'articolo 12 modifica l'allegato IV del decreto, sul calcolo delle emissioni derivanti dalle attività dei settori dell'edilizia e del trasporto stradale e a ulteriori settori del sistema ETS 2.
L'articolo 13 reca le abrogazioni e disposizioni transitorie, l'articolo 14 la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 15 l'entrata in vigore.
Il senatore LOREFICE (M5S) chiede di conoscere i tempi di esame del provvedimento e chiede al relatore chiarimenti in merito all'effettiva conformità dello schema di decreto legislativo ai criteri di delega posti dalla legge di delegazione.
Il senatore LOMBARDO (Misto-Az-RE) chiede al relatore un approfondimento sull'effettivo funzionamento del sistema ETS, con riguardo ai prezzi delle quote di emissione e al monitoraggio sulla reale corrispondenza tra i dati dichiarati dalle imprese e le emissioni delle stesse.
Ricorda, infatti, come nella sua fase iniziale, l'abbondanza di quote di emissione si traduceva in una loro valenza meramente come tassa ambientale a cui dover far fronte, senza tradursi in un'effettiva riduzione di emissioni. Successivamente, con l'aumento dei prezzi delle quote, il mercato delle stesse ha subito distorsioni da fenomeni di forte speculazione, con il conseguente disallineamento rispetto ai reali effetti di contenimento delle emissioni di gas serra.
Ritiene quindi che, per valutare l'efficacia del sistema ETS, e quindi anche l'opportunità di una sua estensione ad altri settori produttivi, è necessario disporre di dati informativi esaustivi sull'effettiva corrispondenza tra l'andamento del sistema dello scambio di quote e la riduzione delle emissioni da parte delle imprese interessate.
Il relatore SATTA (FdI) replica assicurando tempi sufficienti per un esame approfondito dello schema di decreto legislativo e si riserva di valutare le modalità per tenere conto delle osservazioni svolte dal senatore Lombardo.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE (n. 159)
(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame e rinvio)
Il senatore SCURRIA (FdI), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, volto al recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 (cosiddetta «Secondary Market Directive» o «SMD»), relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti deteriorati, dando così attuazione alla delega di cui all'articolo 7 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15).
La SMD - con la quale si modificano, tra l'altro, le direttive 2008/48/CE (Credit Consumer Directive) e 2014/17/UE (Mortgage Consumer Directive) - è volta a rendere più dinamici i mercati secondari dei crediti deteriorati all'interno dell'Unione europea, irrobustendo i presidi posti a tutela dei debitori ceduti.
Nello specifico, la direttiva mira ad aumentare la concorrenza, anche su base transnazionale, per favorire l'ingresso di nuovi player attraverso l'apertura dei mercati nazionali e ad aumentare i presidi sul mercato dei crediti e le tutele in favore dei debitori ceduti.
L'obiettivo nel complesso è quello di aumentare il livello di armonizzazione all'interno del mercato unico, dettando regole comuni cui i gestori e gli acquirenti di crediti deteriorati devono attenersi per operare all'interno dell'Unione e fissando standard uniformi per garantirne l'idonea condotta e una vigilanza efficace sui gestori di crediti. Allo stesso tempo, la direttiva tiene conto delle differenze esistenti tra i diversi sistemi giuridici (per esempio, in materia civile e penale), consentendo margini di flessibilità agli Stati membri, per calibrare il recepimento e l'effettivo grado di apertura dei mercati nazionali alle specificità esistenti a livello nazionale.
Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 29 dicembre 2023. Conseguentemente, la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2024/74, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la quale potrà essere archiviata con la rapida adozione dello schema di decreto legislativo in esame.
Lo schema di decreto, che si compone di 5 articoli, modifica e integra il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nonché il decreto legislativo n. 39 del 2010, in materia di revisione legale dei conti.
L'articolo 1 introduce un nuovo capo II nel titolo V del TUB, dedicato all'attività di acquisto e alla gestione di crediti in sofferenza. In particolare, l'attività di acquisto di crediti in sofferenza viene liberalizzata (con la soppressione della riserva di attività fino ad oggi prevista), mentre viene introdotta la riserva di attività sulla gestione degli stessi crediti in sofferenza, con la connessa istituzione di una nuova figura di intermediario introdotta dalla direttiva SMD - ovvero il "gestore di crediti in sofferenza" - autorizzato e vigilato dalla Banca d'Italia.
L'obiettivo è quello disciplinare solo l'acquisto dei crediti classificati in sofferenza secondo le disposizioni attuative della Banca d'Italia e di escludere dal nuovo regime la gestione degli stessi, riservandola all'ambito delle operazioni di cartolarizzazione in cui l'acquirente dei crediti si qualifichi come "società veicolo per la cartolarizzazione" (SSPE), come previsto dal regolamento (UE) 2017/2402 sulla cartolarizzazione. Restano, pertanto, ricomprese nel quadro normativo le operazioni di cartolarizzazione "domestiche", non rientranti nell'ambito di applicazione del citato regolamento (articolo 114.2 del TUB).
In relazione all'operatività transfrontaliera (articolo 114.9), si prevede la possibilità di operare come gestore dei crediti in sofferenza in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello di appartenenza, anche senza stabilire succursali, purché in possesso dell'autorizzazione rilasciata alle condizioni e secondo la disciplina vigente nel Paese di origine (home country control).
Sono, inoltre, previsti interventi sul titolo VI del TUB, in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, e si prevede l'estensione della disciplina sanzionatoria prevista dal titolo VIII anche ai gestori di crediti in sofferenza.
L'articolo 2 dello schema di decreto provvede a modificare il decreto legislativo n. 39 del 2010, attuativo della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti. Nello specifico, l'articolo 19-bis, che elenca gli "enti sottoposti a regime intermedio" è integrato con l'inserimento, alla nuova lettera l-bis), anche dei gestori di crediti in sofferenza, autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB.
L'articolo 3 reca le disposizioni transitorie e finali. Alla Banca d'Italia è rimesso il compito di dettare, entro sei mesi, disposizioni di attuazione, dalla cui entrata in vigore decorrerà anche l'applicazione della nuova disciplina.
L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 5 reca l'entrata in vigore.
Il senatore LOREFICE (M5S) chiede di verificare la conformità delle disposizioni dello schema di decreto legislativo con i criteri specifici di delega dettati nella legge di delegazione.
Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (n. 157)
(Osservazioni alla 10a Commissione. Esame e rinvio)
La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az), relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, che si rende necessario per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431, la cui delega è contenuta nella legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023).
La direttiva citata modifica la direttiva 2004/37/CE, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, per estenderne la portata di applicazione anche alle sostanze tossiche per la riproduzione umana. Ciò comporta anche la coerenza con il regolamento (CE) n. 1907/2006, regolamento sulle sostanze chimiche (REACH), e ne assicura un analogo livello di protezione minima su scala dell'Unione.
L'estensione della normativa anche alle sostanze tossiche per la riproduzione umana è motivata dai dati scientifici più recenti, che evidenziano come tali sostanze possano avere effetti nocivi sulla funzione sessuale, sulla fertilità di uomini e donne in età adulta e sullo sviluppo dei figli, e che, analogamente agli agenti cancerogeni o mutageni, tali sostanze sono estremamente preoccupanti, potendo avere effetti gravi e irreversibili sulla salute dei lavoratori.
Lo schema di decreto legislativo si compone di 22 articoli, che modificano il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in relazione al campo di applicazione e alla disciplina relativa ai datori di lavoro, sia privati che pubblici.
In particolare, i profili generali del provvedimento concernono l'individuazione e la valutazione dei rischi, l'esclusione o riduzione dell'esposizione (anche con la previsione di relativi valori limite), le informazioni da fornire all'autorità competente, le misure per i casi (prevedibili e non prevedibili) di aumento dell'esposizione, l'accesso alle zone di rischio, le misure igieniche e di protezione individuale, l'informazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, la consultazione e partecipazione degli stessi, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, la conservazione della documentazione.
Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 5 aprile 2024. Conseguentemente, la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2024/162, che potrà essere archiviata con la rapida adozione dello schema di decreto legislativo in esame.
Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (n. 158)
(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame e rinvio)
Il senatore MATERA (FdI), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE (c.d. direttiva contabile) per quanto concerne la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di alcune imprese e succursali. Lo schema di decreto è stato predisposto in forza della delega di cui all'articolo 1 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15), che non prevede principi e criteri specifici di delega.
Con la direttiva del 2021, il legislatore europeo ha introdotto un nuovo adempimento di comunicazione pubblica Paese per Paese (noto come "Country-by-Country Reporting" o "CBCR") delle informazioni relative all'imposta sul reddito e delle correlate informazioni aziendali da parte delle imprese multinazionali di grandi dimensioni e delle loro succursali.
La direttiva trova applicazione esclusivamente nei confronti delle imprese e dei gruppi societari multinazionali con sede legale o centro amministrativo in uno degli Stati membri e con un fatturato netto mondiale superiore a 750 milioni di euro.
La normativa rappresenta il complemento rispetto all'iniziativa congiunta G20/OCSE in ambito di fiscalità internazionale sull'erosione della base imponibile tramite il trasferimento di utili nelle giurisdizioni a fiscalità privilegiata da parte delle imprese multinazionali (c.d. progetto "BEPS" o "Base Erosion and Profit Shifting"), attuata nell'ordinamento europeo con la direttiva DAC 4(direttiva (UE) 2016/881), la quale prescrive un'analoga comunicazione, in ambito fiscale, delle informazioni rilevanti verso le Autorità nazionali (per l'Italia, l'Agenzia delle entrate) in cui l'impresa multinazionale svolge la propria attività.
La disciplina CBCR si conferma come un importante passo in avanti nella direzione di aumentare la giustizia fiscale, la trasparenza delle imprese e il livello qualitativo delle informazioni finanziarie dichiarate dalle grandi multinazionali. È volta a promuoverel'integrità, la trasparenza del mercato e, al contempo,tutelare soci, investitori e terzi soggetti e intende favorire una più ampia armonizzazione della regolamentazione degli Stati membri in tale materia. Inoltre, ambisce a contrastare fenomeni di elusione fiscale e di pianificazione fiscale aggressiva e intende migliorare la responsabilità sociale delle imprese leader di mercato.
Lo schema di decreto legislativo in titolo si compone di 3 articoli.
L'articolo 1 novella il decreto legislativo n. 139 del 2015, di attuazione della direttiva 2013/34/UE, inserendo il nuovo Capo I-bis, titolato "Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali - attuazione del Capo 10-bis della direttiva 2013/34/UE". Il nuovo capo contiene gli articoli dal 5-bis al 5-novies, con cui trasfonde nell'ordinamento nazionale, con gli opportuni aggiustamenti e adattamenti, la disciplina europea corrispondente.
L'articolo 2 reca le disposizioni finanziarie, prevedendo che dall'attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, eccezion fatta per le attività di controllo della veridicità delle informazioni contenute nella comunicazione fiscale, quantificata in 400.000 euro l'anno.
L'articolo 3 sancisce che le disposizioni del decreto in esame si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari che hanno inizio il 22 giugno 2024 o dopo tale data, conformemente al nuovo articolo 48-octies della direttiva 2013/34/UE come inserito dalla direttiva CBCR.
Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 22 giugno 2023. Conseguentemente, la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2023/150, già allo stadio del parere motivato ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, tale da rendere urgente il recepimento della direttiva attraverso la rapida adozione dello schema di decreto legislativo in esame.
Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.
(1136) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale
(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)
Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale.
Dinanzi agli scenari offerti dalle nuove tecnologie e ai rischi connessi al loro uso, il disegno di legge in esame mira a dare una prima risposta sul fronte della tutela della dignità dei bambini e degli adolescenti nel mondo del digitale. La pandemia, in particolare, ha accelerato in maniera straordinaria l'ingresso di larghe fasce della popolazione italiana nella dimensione digitale, compresi i bambini.
In tale contesto, è indispensabile adottare disposizioni che, senza rallentare il processo di trasformazione digitale del Paese, valgano a garantire, specie ai minori, un adeguato quadro di tutela capace di ottimizzare le opportunità loro offerte dal digitale, contenendo quanto più possibile i rischi.
Il provvedimento consta di 6 articoli. L'articolo 1 ne definisce l'ambito di applicazione: le disposizioni si applicano ai fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono le loro prestazioni in Italia, indipendentemente dal luogo di stabilimento.
L'articolo 2 stabilisce l'obbligo per i fornitori di servizi della società dell'informazione di verificare l'età degli utenti, secondo le modalità delineate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il suddetto obbligo si applica ai fornitori a condizione che essi registrino un numero di accessi unici mensili superiore a quello stabilito, con proprio provvedimento, sempre dall'Autorità entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
L'articolo 3 qualifica come nullo il contratto concluso da minori di 15 anni con i fornitori di servizi della società dell'informazione. L'unica eccezione è rappresentata dal caso in cui esso sia stato concluso (per conto dei minori medesimi) da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore. Il fornitore è comunque tenuto a dimostrarne la stipula da parte di soggetti maggiori di 15 anni, o minori ma con l'assistenza del genitore o tutore.
L'articolo 4 abroga la disposizione del codice della privacy (articolo 2-quinquies, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 2003) che prevede che il minore che ha compiuto i 14 anni possa esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione.
L'articolo 5 prescrive che la diffusione non occasionale dell'immagine di minori di 15 anni attraverso un servizio di piattaforma online, ove il minore è il soggetto principale, debba essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, nonché dalla direzione provinciale del lavoro, quando la diffusione produce o è finalizzata a produrre entrate dirette o indirette superiori a 10.000 euro annui. Le entrate percepite a partire dalla data di superamento di tale soglia devono essere versate su un conto corrente intestato al minore e non possono essere utilizzate da chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo casi eccezionali autorizzati dal tribunale per i minorenni.
L'investitore pubblicitario che richiede l'inserimento di un proprio prodotto o servizio attraverso un contenuto il cui soggetto principale è un minore di 15 anni, destinato a essere diffuso su una piattaforma online, effettua il pagamento della somma corrispettiva esclusivamente sul conto corrente dedicato. Stesso obbligo è previsto per il gestore della piattaforma attraverso la quale il contenuto è veicolato.
Da ultimo, l'articolo 6 obbliga i fornitori a rendere disponibile all'interno delle loro piattaforme una funzionalità che possa permettere ai minori di 15 anni l'attivazione immediata di una comunicazione vocale o testuale con il numero di emergenza infanzia 114. Agli oneri finanziari derivanti dall'ampliamento del servizio del numero di emergenza citato, si fa fronte attraverso il versamento di un contributo da parte dei fornitori che registrano un fatturato superiore ai 50 milioni di euro.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 15,25.