Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 123 del 18/01/2024

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 969

 

G/969/1/4

Rojc

Il Senato,

     premesso che:

     l'articolo 3 del disegno di legge «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2022-2023» (1342-A) reca «Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2)»;

     in sede di esame presso la Camera dei deputati, il 24 ottobre 2023 la I Commissione (Affari costituzionali) dava parere favorevole all'emendamento 3.14 che interveniva sul citato sull'articolo 3, comma 1, lettera a), del disegno di legge, stabilendo l'obbligatoria applicazione della direttiva (UE) 2022/2555 per i comuni e per le province secondo princìpi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza; il 23 novembre 2023 la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera approvava il medesimo emendamento 3.14; il 14 dicembre, la V Commissione (Bilancio) della Camera, esprimendo il parere sugli emendamenti osservava tra l'altro che «l'obbligo di applicare la direttiva (UE) 2022/2555 (...) ai comuni e alle province, previsto dal criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nella sua attuale formulazione, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e stabiliva come condizione per il proprio parere favorevole che «All'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: "prevedendo comunque l'obbligo" con le seguenti: anche considerando la possibilità»;

     il tema della cybersicurezza è fondamentale anche nell'ottica della crescita della digitalizzazione nel nostro Paese, testimoniata dalla crescita nell'ultimo quinquennio degli indici DESI (Digital Economy and Society Index) della Commissione europea e DMI (Digital Maturity Indexes) dell'Osservatorio Agenda Digitale. Infatti, alla crescente digitalizzazione consegue una sempre maggiore penetrabilità agli attacchi esterni che risulta per il 2022 nettamente superiore alla media mondiale;

     la Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022-2026 redatta dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) indica la necessità di una quota percentuale degli investimenti nazionali lordi su base annua pari all'1,2 per cento per raggiungere il conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale, oltre che l'ulteriore innalzamento dei livelli di cybersicurezza nei sistemi informativi nazionali,

     impegna il Governo:

     a reperire le risorse necessarie al fine di consentire che le misure di massimo livello di cybersicurezza previste dalla direttiva «NIS 2» siano garantite anche a tutti i comuni ed alle province del nostro Paese, secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza.

Art. 3

3.1

Rojc, Franceschini, Malpezzi, Sensi

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) prevedere l'obbligatorietà dell'applicazione della direttiva (UE) 2022/2555, secondo princìpi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, ai comuni e alle province;"

3.2

Rojc, Franceschini, Malpezzi, Sensi

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: "a-bis) inserire tra i soggetti ai quali debba essere applicata obbligatoriamente la direttiva (UE) 2022/2555 anche tutte le imprese culturali che siano impegnate nel settore della gestione dei siti culturali o museali, o organizzino attività ed eventi, oltre a quelle impegnate nello svolgimento di attività di produzione di contenuti digitali secondo princìpi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;"

3.3

Rojc, Franceschini, Malpezzi, Sensi

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente: "h) prevedere, al fine di adempiere a quanto disposto dall'articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555, che tali soggetti si dotino prioritariamente di tecnologie messe a disposizione dalle imprese italiane ed europee ai fini di garantire gli obiettivi di sicurezza nazionali e europei nel pieno rispetto delle relative legislazioni;"

3.4

Rojc, Franceschini, Malpezzi, Sensi

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente: "h) prevedere che, per ciascuna misura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, siano indicate puntualmente le relative tecnologie necessarie ad assicurarne l'effettiva attivazione. L'adozione delle medesime tecnologie deve essere verificata nell'ambito dei controlli;"

3.5

Enrico Borghi

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente: i-bis) individuare criteri oggettivi e proporzionati ai fini dell'applicazione degli obblighi informativi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555

3.6

Rojc, Franceschini, Malpezzi, Sensi

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente: "m-bis) prevedere, nell'ambito della definizione di un Piano di sostegno per i soggetti di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555, anche attraverso la revisione di misure già esistenti, meccanismi incentivanti al fine di consentire a tali soggetti di conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva medesima;"

Art. 4

4.1

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sopprimere l'articolo.

4.4

Bevilacqua, Lorefice, Barbara Floridia, Patuanelli

Al comma 3 sopprimere le parole "o per estratto".

4.0.1

Malpezzi, Rojc, Sensi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Delega al Governo per l'integrazione delle norme nazionali di recepimento della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato)

          1. Al fine di garantire l'integrale e compiuto adeguamento alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

          2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'istruzione e del merito.

          3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a osservare, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

          a) modificare gli articoli 485 e 489 del testo unico delle disposizioni legislativo vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e s.m.i., garantendo che, nel rispetto del principio di non discriminazione e delle sentenze della Corte di Cassazione n. 31149 e n. 31150 del 2019, ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera,  al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, sia riconosciuto a domanda come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero esclusivamente a domanda, nonché che il servizio di insegnamento effettivamente prestato sia valutato  ai fini del riconoscimento del servizio per intero richiesto nelle ricostruzioni di carriera, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024;

          b) introdurre disposizioni tese a garantire che la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sia riconosciuta ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile fine al termine delle attività didattiche, annualmente a decorrere dall'anno 2023.

          4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede con i risparmi di spesa o le maggiori entrate di cui al comma 5.

          5. Entro il 31 marzo 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica delle amministrazioni centrali, in aggiunta a quelli adottati con la legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 maggio 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire di garantire il conseguimento di risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.»

Art. 7

7.1

Lorefice, Bevilacqua

Al comma 1, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: "anche attraverso: 1) l'introduzione di specifiche limitazioni all'utilizzo dei dati personali del debitore ai casi di effettivo interesse, tenuto conto dei princìpi di necessità e di proporzionalità, fermo restando l'obbligo di informazione e autorizzazione preventiva del debitore con riferimento a qualsiasi attività di trattamento dei dati;

          2) la garanzia che le tutele e i diritti riconosciuti al debitore non subiscano alcuna diminuzione nei casi di cessione del credito, anche in ipotesi di trasferimento novativo del contratto di credito tra un ente creditizio e un acquirente di crediti;

          3) nei casi in cui i gestori dei crediti siano autorizzati a ricevere e detenere fondi dai debitori nello svolgimento di attività di gestione dei crediti, introdurre adeguate garanzie di tutela dei debitori allo scopo di ovviare ai rischi che potrebbero insorgere in caso di insolvenza, vale a dire la segregazione dei conti e dei fondi, nonché in caso di esdebitazione del debitore;".

7.2

Lorefice, Bevilacqua

Al comma 1, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole:  "anche attraverso: 1) l'obbligo di inviare, pena l'inefficacia della cessione o degli atti esecutivi posti in essere, una comunicazione preventiva al debitore in merito all'avvio dell'attività di recupero o alla cessione del credito deteriorato, con l'indicazione del trasferimento che ha avuto luogo, l'identificazione e i dati di contatto dell'acquirente di crediti e del gestore di crediti, se designato, nonché del valore contabile netto della predetta posizione e degli importi dovuti;

          2) l'attribuzione al debitore della possibilità, anche in fase di riacquisto del credito ceduto, di proporre un accordo transattivo finalizzato al pagamento, a saldo e stralcio, di un importo corrispondente almeno al valore della cessione;

          3) l'esdebitazione del debitore all'avvenuto pagamento e la cancellazione automatica della posizione dalla Centrale dei rischi;".

Art. 8

8.1

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          1) alla lettera a), dopo la parola "corretta", inserire le seguenti "ed integrale";

          2) alla lettera b), dopo la parola "corretta", inserire le seguenti "ed integrale".

8.2

Lorefice, Bevilacqua

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: "corretta" inserire le seguenti: "e integrale."

8.3

Lorefice, Bevilacqua

Al comma 1, lettera a), dopo le parole:" direttiva (UE) 2022/431," inserire le seguenti: "tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima,".

8.4

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera a), dopo le parole "e monitoraggio", aggiungere le seguenti: "cui ricollegarvi, in caso di inottemperanza, sanzioni particolarmente efficaci e dissuasive a carico del datore di lavoro."

8.5

Lorefice, Bevilacqua

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

           "b-bis) procedere alla nuova costituzione e nomina del Comitato consultivo di cui all'articolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, formato da esperti nominati dal Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della conferenza dei Presidenti delle regioni e delle provincie autonome, al fine dell'aggiornamento degli allegati previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in particolare l'allegato 38 (valori limite di esposizione professionale per agenti chimici), allegato 39 (valori limite biologici per agenti chimici), l'allegato 43 (valori limite di esposizione professionale per agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici) e della predisposizione di un nuovo allegato relativo ai valori limite biologici per agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici.".

8.6

Lorefice, Bevilacqua

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

          "b-bis) procedere all'istituzione di un Comitato tecnico sanitario costituito da specialisti sanitari esperti della salute riproduttiva, per entrambi i generi, che possano definire protocolli di sorveglianza sanitaria mirati a valutare la salute riproduttiva dei lavoratori e quali siano gli eventi avversi per la salute riproduttiva. Il Comitato deve inoltre, fornire indicazioni sulle indagini strumentali e diagnostiche che si ritiene di dover incrementare sulla base del rischio di esposizione del lavoratore;

           b-ter) prevedere le modalità e i tempi di adozione dei protocolli di sorveglianza sanitaria mirati a valutare la salute riproduttiva dei lavoratori e gli eventi avversi per la salute riproduttiva di cui si deve effettuare la registrazione.".

8.7

Lorefice, Bevilacqua

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

          "b-bis) aggiornare la sorveglianza e la prevenzione sanitaria soprattutto per quel che concerne la fissazione ed il rispetto dei limiti di esposizione professionale nuovi o rivisti per tre importanti sostanze, quali l'acrilonitrile, i composti del nichel e il benzene, e per la riduzione ulteriore dell'esposizione dei lavoratori all'amianto per proteggerli dai rischi di cancro, in conformità al Piano europeo per la lotta contro il cancro.".

8.8

Lorefice, Bevilacqua

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

           "b-bis) indicare i valori limite biologici per proteggere i lavoratori dall'esposizione ad alcuni agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione. In particolare definire i limiti del monitoraggio biologico per il benzene e l'acrilonitrile.".

8.9

Lorefice, Bevilacqua

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          "b-bis) ad adeguare il sistema di sorveglianza e prevenzione sanitaria al Piano europeo per la lotta contro il cancro COM(2021) 44,".

8.10

Lorefice, Bevilacqua

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

           "b-bis) adeguare il sistema di sorveglianza e prevenzione sanitaria alla strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili prevista nel Piano europeo per la lotta contro il cancro COM(2021) 44.".

Art. 9

9.1

Sensi, Rojc, Franceschini, Malpezzi

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: "b-bis) introdurre disposizioni volte a garantire l'applicazione del divieto di discriminazione, di cui all'articolo 4 della direttiva 2006/54/CE avendo particolare riguardo ai casi in cui la discriminazione riguardi trattamenti meno favorevoli per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità ai sensi della direttiva 92/85/CEE del Consiglio nonché trattamenti meno favorevoli  ai sensi della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, fondati sul sesso, anche in relazione al congedo di paternità, al congedo parentale o al congedo per i prestatori di assistenza;"

9.2

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera c), dopo le parole "di destinatari", inserire le seguenti: ", indipendentemente dal numero dei lavoratori e delle lavoratrici dell'azienda,".

9.3

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

          "c-bis) introdurre disposizioni tese a garantire un migliore accesso alla giustizia per le vittime di discriminazione salariale."

Art. 10

10.1

Lorefice, Bevilacqua

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

          "c-bis) prevedere, in conformità alla disciplina e alle finalità della direttiva (UE) 2022/2380 e della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione delle medesime con particolare riferimento alla riduzione dei rifiuti elettronici generati dalla vendita di apparecchiature radio e alla riduzione dell'estrazione di materie prime e delle emissioni di CO2 generate dalla produzione, dal trasporto e dallo smaltimento dei caricabatteria, promuovendo in tal modo l'economia circolare.".

10.2

Lorefice, Bevilacqua

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

          "c-bis) adeguare la disciplina nazionale in materia di responsabilità estesa del produttore alle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2380, tenendo conto di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/851.".

10.0.1

Rojc, Franceschini, Malpezzi, Sensi

     Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

          1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) prevedere, con riferimento al novellato articolo 48-quater, comma 2, lettera d), della direttiva 2013/34/UE, che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

          b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-quater, comma 6, della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione ma prevedendo che le informazioni omesse siano rese pubbliche in una successiva comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, entro un termine massimo di due anni.»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 1).

10.0.2

Rojc, Franceschini, Malpezzi, Sensi

     Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

          1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) prevedere, con riferimento al novellato articolo 48-quater, comma 2, lettera d), della direttiva 2013/34/UE, che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

          b) non avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-quater comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione.»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 1).

10.0.3

Lorefice, Bevilacqua

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/ 34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

          1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) con riferimento al novellato articolo 48-quater comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

          b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-quater comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione previa valutazione e autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate;

          c) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese.

     Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1)".

10.0.4

Lorefice, Bevilacqua

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/ 34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

          1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

          a) assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;

          b) nell'avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-quater comma 6 della direttiva 2013/34/UE, individuare in maniera analitica le ipotesi di deroga all'obbligo di pubblicazione definendo i casi di grave pregiudizio commerciale, anche attraverso:

          1) un adeguato onere di motivazione a carico dell'impresa e l'obbligo di pubblicazione della motivazione;

          2) l'indicazione del termine entro cui le informazioni debbono essere pubblicate una volta cessato il pregiudizio commerciale, comunque entro un termine massimo non superiore a tre anni;

          c) prevedere un regime sanzionatorio in caso di omessa pubblicazione delle informazioni assicurando la vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione;

          d) interpretare in senso estensivo il concetto di succursale soggetta agli obblighi di pubblicazione delle informazioni, come riferito a qualsiasi entità tramite la quale un ente ha una presenza fisica sul territorio dello Stato;

          e) nei casi di esonero dalla pubblicazione di cui all'articolo 1, numero 2, capoverso 48-ter, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2021/2101, prevedere che le imprese figlie e le succursali rendano accessibile ai cittadini, sul proprio sito web, le informazioni pubblicate dall'impresa capogruppo o dell'impresa autonoma non soggetta al diritto di uno Stato membro, anche attraverso il rinvio al sito web dall'impresa capogruppo o dell'impresa autonoma ove sono pubblicate le informazioni relative all'imposta sul reddito;

          f) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese.

     Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1)".

10.0.5

Lorefice, Bevilacqua

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/ 34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

          1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

          a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, nonché quelle occorrenti ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del quadro normativo nazionale, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese;

          b) assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;

          c) con riferimento al novellato articolo 48-quater comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

          d) nell'avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-quater comma 6 della direttiva 2013/34/UE, individuare in maniera analitica le ipotesi di deroga all'obbligo di pubblicazione, prevedendo un termine entro il quale le informazioni omesse debbano essere pubblicate in una successiva comunicazione una volta cessato il pregiudizio commerciale, comunque entro un termine massimo non superiore a due anni.

     Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1)".

10.0.6

Lorefice, Bevilacqua

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

          1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) prevedere, con riferimento al novellato articolo 48-quater comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE, che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

          b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-quater comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione ma prevedendo che le informazioni omesse siano rese pubbliche in una successiva comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, entro un termine massimo di due anni.

     Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1)".

10.0.7

Lorefice, Bevilacqua

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/ 34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

          1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

          a) con riferimento al novellato articolo 48-quater comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

          b) non avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-quater comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;

          c) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese.

     Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1)".

10.0.8

Lorefice, Bevilacqua

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto)

          1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 (del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

           a) nell'ambito dell'aggiornamento dell'elenco di beni e servizi a cui è possibile appl icare aliquote IVA ridotte o esenzioni con diritto a detrazione di IVA, garantire le fasce di esenzione sui prodotti di prima necessità per i soggetti più fragili anche aumentando la tassazione sui beni di lusso inquinanti o ad alto consumo di energia;

           b) perseguire il rafforzamento della resilienza dei sistemi sanitari, estendendo l'ambito di applicazione dei beni e servizi considerati essenziali per sostenere la prestazione di assistenza sanitaria e per compensare e superare le disabilità;

          c) applicare aliquote ridotte alle cessioni e prestazioni rispettose dell'ambiente, anche attraverso:

          1) l'adeguamento delle strutture e delle aliquote dell'imposta in coerenza con l'European Green Deal e con la disciplina europea armonizzata dell'accisa, in modo da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti nonché con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti, alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili e alla promozione di uno sviluppo sostenibile;

          2) rimodulando l'imposizione in funzione delle emissioni di CO2 e aumentando il limite alla detraibilità dell'IVA per tutti beni e le prestazioni a basse emissioni nonché eliminando, gradualmente, l'attuale trattamento preferenziale per cessioni e prestazioni considerate invece dannose per l'ambiente;

          d) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

     Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 3)".

10.0.9

Lorefice, Bevilacqua

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto)

          1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 (del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/542;

          b) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni emanate in recepimento della direttiva (UE) 2022/542 e le vigenti forme di imposizione aventi ad oggetto i medesimi beni e servizi, al fine di evitare doppie imposizioni;

          c) in attuazione delle disposizioni di cui alla precedente lettera b), con riferimento alle accise sui carburanti e per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, prevedere l'esclusione dell'accisa dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, evitando la doppia imposizione, in recepimento degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea che escludono la doppia imposizione nei casi in cui non sussista obbligo di rivalsa e identità del presupposto d'imposta;

           d) prevedere forme di consultazione pubblica preventiva dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/542, con particolare riferimento all'aggiornamento dell'elenco dei beni e servizi cui è possibile applicare aliquote IVA ridotte o esenzioni con diritto a detrazione di IVA.

     Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 3)".

10.0.10

Lorefice, Bevilacqua

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022 intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione)

          1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché i princìpi specifici di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, anche i seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) in linea con gli orientamenti e i princìpi sanciti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), al fine di attrarre a imposizione in Italia dei redditi prodotti da multinazionali estere, con particolare riferimento all'economia digitale, rafforzare il concetto di significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato in assenza di una consistenza fisica nel territorio ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

           b) coordinare e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese, con particolare riferimento ai contributi e crediti d'imposta, al fine di ovviare il rischio di elusione del livello minimo di tassazione previsto dalla direttiva medesima; c) istituire una commissione di esperti di alto livello sulla tassazione dell'economia digitale in Italia.".

Art. 11

11.0.1

Rojc, Franceschini, Malpezzi, Sensi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Delega al Governo per il recepimento del comma 4 dell'articolo 25 della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio)

          1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il recepimento del comma 4 dell'articolo 25 della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.

          2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) istituire un meccanismo che consente ai fornitori di combustibili nel loro territorio di scambiare crediti per la fornitura di energia rinnovabile al settore dei trasporti. Prevedere modalità affinché gli operatori economici che forniscono energia elettrica da fonti rinnovabili ai veicoli elettrici tramite punti di ricarica pubblici ricevano crediti, a prescindere dal fatto che siano soggetti all'obbligo previsto dagli Stati membri per i fornitori di combustibili, e possano vendere tali crediti ai fornitori di combustibili che devono essere autorizzati a usarli al fine di soddisfare l'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma. È facoltà del regolatore includere i punti di ricarica privati in tale meccanismo, a condizione che sia possibile dimostrare che l'energia elettrica da fonti rinnovabili fornita a tali punti di ricarica è fornita esclusivamente ai veicoli elettrici.

          3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Art. 12

12.1

Lorefice, Bevilacqua, Sironi

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e con altre normative e politiche dell'Unione europea e nazionali che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio";

12.2

Lorefice, Bevilacqua, Sironi

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

          "c-bis) assicurare che le risorse provenienti dal sistema EU ETS siano destinate a incentivare tecnologie innovative finalizzate alla gestione sostenibile dei rifiuti in sostituzione di impianti e processi ad alta intensità di carbonio, nel rispetto della gerarchia, dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/ 98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), anche in considerazione della prevista estensione del sistema EU ETS agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani;".

12.3

Lorefice, Bevilacqua, Sironi

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

          "c-bis) apportare alla normativa vigente le modificazioni e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/959 nell'ordinamento nazionale, tenendo anche conto di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima, al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo monitoraggio e comunicazione delle emissioni agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani;".

12.4

Rojc, Franceschini, Malpezzi, Sensi

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: "e-bis) prevedere forme di compensazione per gli svantaggi derivanti dall'insularità destinando una quota dei proventi derivanti dall'applicazione del sistema ETS per favorire il passaggio a modalità di trasporto a basse emissioni dei cittadini e delle imprese di navigazione impegnate nei servizi di collegamento con le isole maggiori soggette all'applicazione della direttiva (UE) 2023/ 959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023;"

12.5

Lorefice, Bevilacqua

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: "e-bis) assicurare che i proventi delle aste conseguenti all'inclusione dei settori dell'edilizia e del trasporto stradale nel sistema EU ETS siano destinati prioritariamente all'attuazione di misure finalizzate al sostegno finanziario per le famiglie a basso e medio reddito nei medesimi settori;".

12.6

Lorefice, Bevilacqua, Sironi

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: "e-bis) prevedere, in conformità alla disciplina e alle finalità della direttiva (UE) 2023/959, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, finalizzate a introdurre il calcolo dell'impronta di carbonio (carbon footprint) come criterio di misurazione dell'impatto ambientale degli interventi edilizi, delle tecniche costruttive e dei materiali da costruzione anche mediante la definizione di un sistema di carbon management nel settore dell'edilizia finalizzato all'individuazione di interventi di riduzione delle emissioni che utilizzano tecnologie a basso contenuto di carbonio;".

12.7

Sironi, Lorefice, Bevilacqua

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: "e-bis) prevedere, in conformità alla disciplina e alle finalità della direttiva (UE) 2023/959, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, finalizzate a introdurre il calcolo dell'impronta di carbonio (carbon footprint) come criterio di misurazione dell'impatto ambientale, soprattutto in relazione agli interventi edilizi, unitamente al calcolo dell'impronta d'acqua (water footprint) e l'impronta ecologica (ecological footprint) anche in base alla metodologia sviluppata da ISPRA nell' Annesso Metodologico Ispra Rapporti 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7;".

12.8

Lorefice, Bevilacqua, Sironi

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

          "f) assicurare che l'incremento dei proventi delle aste conseguenti all'inclusione del settore del trasporto marittimo nel sistema EU ETS sia destinato prioritariamente a finalità legate al clima e in particolare alla protezione, al ripristino e a una migliore gestione degli ecosistemi marini e delle zone marine protette;".

12.9

Basso, Rojc

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: "decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo" aggiungere le seguenti: "compreso il miglioramento dell'efficienza energetica delle navi, dei porti, tecnologie e infrastrutture innovative e combustibili alternativi sostenibili"

12.10

Lombardo

Al comma 1, lettera f) aggiungere in fine le parole: ", in particolare dei porti di transhipment nazionali, con volumi superiori a 500.000 teu/anno e una quota di trasbordo sul totale superiore al 70 per cento, per finanziare interventi riconducibili alle infrastrutture per la transizione energetica e per la fornitura di carburanti alternativi".

12.0.1

Rojc

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Delega al Governo per il completo recepimento della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto)

          1. Al fine di garantire il completo recepimento del capo 10 del titolo IX della direttiva 2006/112/CE del Consiglio europeo, del 28 novembre 2006, relativo il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, osservando il seguente principio e criterio direttivo specifico, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234: introdurre nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, disposizioni che regolino le operazioni connesse con il traffico internazionale di beni nel senso di individuare quale operazioni non imponibili: a) le cessioni di beni destinati a essere collocati in una zona franca o nelle aree dei punti franchi del porto di Trieste, le prestazioni di servizi inerenti alle cessioni di beni di cui alla lettera a); c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui alla lettera a), garantendo che tali disposizioni entrino in vigore a seguito della procedura legislativa europea di esclusione dei punti franchi del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea, attivata ai sensi del comma 3.

          2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze.

          3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la piena e corretta applicazione della normativa internazionale ed europea in materia di libera lavorazione industriale delle merci nei punti franchi del porto di Trieste, senza la necessità di valutazione delle condizioni economiche, basato esplicitamente su quanto dispone la vigente normativa nazionale attuativa dell'Allegato VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, così come confermato nel memorandum di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, il Governo adotta, ad opera dei competenti Ministeri, tutte le iniziative occorrenti per presentare alla Commissione europea una comunicazione volta a formalizzare la proposta di modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, finalizzata all'esclusione della zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea.»

Art. 13

13.1

Lorefice, Bevilacqua

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 13

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/ 34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità)

          1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/ 109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

           a) introdurre le disposizioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 nell'ordinamento nazionale, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima;

          b) definire princìpi, approcci e standard di rendicontazione ESG uniformi a livello nazionale, anche con riferimento alle metodologie sul rating di sostenibilità, come base di un sistema trasparente, omogeneo, standardizzato e comparabile in materia di investimenti sostenibili adottando le misure necessarie per coordinare le relative disposizioni con gli standard europei di informativa sulla sostenibilità (ESRS);

          c) individuare parametri ed obiettivi di sostenibilità quantificabili, oggettivi e atti a consentire un controllo indipendente, da introdursi nella politica di remunerazione di breve e lungo termine dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche che rivestono incarichi presso società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche declinando gli stessi come correttivo degli indicatori di performance economica e finanziaria e, dunque, con possibili effetti in negativo o in positivo sull'incentivo erogabile;

          d) introdurre disposizioni volte a disciplinare corsi di formazione ed aggiornamento destinati alla dirigenza delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di ampliare il patrimonio conoscitivo a disposizione dei vertici aziendali sugli effetti dell'inclusione dei fattori ESG nei processi decisionali e la rilevanza dei medesimi per le attività istituzionali;

           e) introdurre apposite misure per coadiuvare le piccole e medie imprese nell'acquisizione di servizi per l'ottenimento delle certificazioni ambientali, etiche e sociali, la promozione dei valori ESG e per l'applicazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità;

          f) introdurre l'obbligo per le imprese di pubblicare le informazioni sulla sostenibilità in un'apposita sezione della relazione sulla gestione chiaramente identificabile, al fine di garantire l'accessibilità e la reperibilità gratuita al pubblico nonché di facilitare il controllo della stessa consentendo agli utenti, soprattutto agli investitori, di ricevere informazioni non solo di carattere finanziario ma anche in materia di sostenibilità, prevedendo pratiche di audit in grado di garantire l'affidabilità dei dati e scongiurare il greenwashing e la doppia contabilizzazione;

           g) prevedere un modello unico di software a livello nazionale, basato su un quadro di parametri e dati per la metodologia di calcolo del rating ESG standardizzati, omogenei, trasparenti e tali da garantire l'integrità e la validità delle informazioni in esso contenute per la rendicontazione di sostenibilità nonché una raccolta e un'analisi affidabile, misurabile e comparabile delle varie informazioni non finanziarie, assicurando altresì il coordinamento con altre banche dati in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni;

          h) apportare alla normativa vigente ogni modifica e integrazione necessaria ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo pubblico, ivi compreso il relativo impianto sanzionatorio, esteso ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile che rilasciano l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

13.2

Lorefice, Bevilacqua, Sironi

 Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), dopo le parole «direttiva (UE) 2022/2464» inserire le seguenti: «, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima,»;

          b) dopo la lettera h), inserire le seguenti:

          "h-bis) definire principi, approcci e standard di rendicontazione ESG uniformi a livello nazionale, anche con riferimento alle metodologie sul rating di sostenibilità, come base di un sistema trasparente, omogeneo, standardizzato e comparabile in materia di investimenti sostenibili;

          h-ter) individuare parametri e obiettivi di sostenibilità quantificabili, oggettivi e atti a consentire un controllo indipendente, da introdursi nella politica di remunerazione di breve e lungo termine dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche che rivestono incarichi presso società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche declinando gli stessi come correttivo degli indicatori di performance economica e finanziaria e, dunque, con possibili effetti in negativo o in positivo sull'incentivo erogabile;

          h-quater) introdurre disposizioni volte a disciplinare corsi di formazione ed aggiornamento destinati alla dirigenza delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di ampliare il patrimonio conoscitivo a disposizione dei vertici aziendali sugli effetti dell'inclusione dei fattori ESG nei processi decisionali e la rilevanza dei medesimi per le attività istituzionali;

          h-quinquies) introdurre apposite misure per coadiuvare le piccole e medie imprese nell'acquisizione di servizi per l'ottenimento delle certificazioni ambientali, etiche e sociali, la promozione dei valori ESG e per l'applicazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità;

          h-sexies) introdurre l'obbligo per le imprese di pubblicare le informazioni sulla sostenibilità in un'apposita sezione della relazione sulla gestione chiaramente identificabile, al fine di garantire l'accessibilità e la reperibilità gratuita al pubblico nonché di facilitare il controllo della stessa consentendo agli utenti, soprattutto agli investitori, di ricevere informazioni non solo di carattere finanziario ma anche in materia di sostenibilità, prevedendo pratiche di audit in grado di garantire l'affidabilità dei dati e scongiurare il greenwashing e la doppia contabilizzazione;".

13.0.1

Magni, Mazzella, Zampa, Lorefice, Rojc, Bevilacqua, Camusso, Franceschini, Guidolin, Lombardo, Malpezzi, Pirro, Sensi, Spagnolli, Zambito

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 13-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea)

          1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

          a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare al lavoratore una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, in modo che il trattamento economico complessivo non sia inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e che il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non possa comunque essere inferiore a 9 euro lordi;

          b) prevedere l'istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali della Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario al fine di monitorare il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro, l'aggiornamento annuale del medesimo trattamento e l'individuazione dei CCNL prevalenti;

          c) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la parità di genere attraverso l'istituzione di un salario minimo di cui alla lettera a) al fine di colmare il divario retributivo e pensionistico di genere."

     Conseguentemente all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 4).

13.0.2

Lombardo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

          1. Gli articoli 10-quater e 12, comma 6-sexies del decreto legge 29/12/2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 sono soppressi.

          2. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'applicazione della direttiva 2006/123/CE alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità sportive e turistico-ricreative, sulla base dei seguenti principi direttivi:

          a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree da affidare in concessione;

          b) garanzia di un equilibrato rapporto, sulla base delle specifiche caratteristiche territoriali delle aree oggetto dell'intervento, tra spazi ad accesso libero e spazi affidati in concessione a privati;

          c) ricorso a procedure selettive per l'affidamento delle concessioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e non discriminazione;

          d) valutazione della concreta redditività delle aree demaniali ai fini della loro valorizzazione;

          e) riconoscimento degli investimenti effettuati dagli attuali titolari di strutture turistico-sportive in concessione;

          f) previsione di una durata della concessione non superiore a quella necessaria all'ammortamento e alla remunerazione degli investimenti effettuati dal concessionario;

          g) equa quantificazione dell'indennizzo per i concessionari uscenti e definizione delle tutele occupazionali per il relativo personale, a carico del concessionario subentrante;

          h) definizione del numero massimo di concessioni in capo, in via diretta e indiretta, allo stesso titolare a livello comunale, regionale e nazionale.»

Art. 15

15.1

Lorefice, Bevilacqua

Al comma 3, lettera a), numero 1), inserire, in fine, le seguenti parole: "e l'inserimento tra le autorità competenti, per i profili di competenza, dell'Agenzia delle entrate;".

15.2

Lorefice, Bevilacqua

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

          "1-bis) la modifica della definizione di denaro contante di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 195 del 2008, in conformità alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1672, confermando altresì l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze della possibilità di estendere la definizione di denaro contante alle più evolute forme di trasferimento;".

15.3

Lorefice, Bevilacqua

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

          "2-bis) la conferma che l'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 e dell'informativa di cui all'articolo 4 del citato regolamento non possano essere assolti e sostituiti da altre forme e adempimenti dichiarativi, in nessun caso, ivi incluso il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi nell'ambito del monitoraggio fiscale;".

15.4

Lorefice, Bevilacqua

Al comma 3, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

          a) al numero 3), dopo le parole: "anche mediante procedimenti informatici" inserire le seguenti: "e il trattamento dei dati di cui al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e all'archivio dei rapporti finanziari;

          b) dopo il numero 3) inserire il seguente: "3-bis) il rafforzamento del sistema di sorveglianza attraverso il potenziamento dello scambio di informazioni tra le autorità competenti da realizzarsi anche attraverso la piena integrazione delle banche dati;".

15.5

Lorefice, Bevilacqua

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 8) inserire il seguente:

          "8-bis) l'introduzione dell'obbligo di trasmissione e condivisione della dichiarazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 e dell'informativa di cui all'articolo 4 nonché delle informazioni di cui all'articolo 6 del citato regolamento, con l'Agenzia delle entrate ai fini della verifica del corretto adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale;".