Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 121 del 16/01/2024
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IN SEDE CONSULTIVA
(905) Deputato SASSO e altri. - Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)
La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati il 10 ottobre scorso, avente ad oggetto la tutela della sicurezza del personale scolastico contro manifestazioni di violenza da parte di studenti o loro familiari, a fronte della successione di recenti gravi episodi di violenza contro i docenti delle scuole, che hanno profondamente leso l'autorevolezza della figura professionale dell'insegnante e, al tempo stesso, il principio del rispetto per la persona.
Il provvedimento si compone di 7 articoli, con cui si introduce un sistema di monitoraggio e di studio dei fenomeni di violenza a danno del personale scolastico, che prevede la promozione di iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico e che istituisce la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico, e che stabilisce disposizioni sanzionatorie di rilievo penale.
L'articolo 1 prevede l'istituzione, con decreto interministeriale, dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, di cui fanno parte rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni, delle organizzazioni sindacali di categoria, delle organizzazioni studentesche e dei genitori maggiormente rappresentative a livello nazionale e di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
All'Osservatorio sono attribuite funzioni di monitoraggio e analisi delle segnalazioni di casi di violenza, nonché di eventi indicatori del rischio di atti di violenza o minaccia a danno del personale scolastico.
Sono, inoltre, attribuite all'Osservatorio funzioni propositive di buone prassi sia in materia di sicurezza del personale scolastico, sia finalizzate a prevenire e a contrastare il disagio giovanile, nonché a favorire un clima di collaborazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie.
L'articolo 2 affida al Ministro dell'istruzione e del merito il compito di promuovere iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico.
L'articolo 3 istituisce la «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico», da celebrare il 15 dicembre di ogni anno. La Giornata è dedicata a sensibilizzare la popolazione mediante iniziative di promozione di una cultura che condanni ogni forma di violenza contro il personale scolastico.
L'articolo 4, mediante modificazione dell'articolo 61 del codice penale, relativo alle circostanze aggravanti comuni, introduce un'ulteriore circostanza aggravante del reato, consistente nell'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni.
L'articolo 5 interviene sull'articolo 336 del codice penale, ai sensi del quale è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque usa violenza o minaccia contro un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio. In particolare, si prevede che la pena sia aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore o tutore dell'alunno, nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.
L'articolo 6 modifica l'articolo 341-bis del codice penale, sull'oltraggio a pubblico ufficiale, che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offenda l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni. Con la disposizione in commento si prevede che la pena sia aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore o tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola.
Infine, l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.