Legislatura 19ª - 9ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 94 del 16/01/2024

Il relatore ANCOROTTI (FdI) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla 7a Commissione.

Evidenzia che, ai sensi del provvedimento in esame, la Repubblica riconosce e promuove la cultura e l'eredità degli abiti storici, anche in concomitanza di eventi e rievocazioni storiche, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, anche di carattere religioso, quali componenti fondamentali del patrimonio nazionale culturale, artistico, sociale ed economico e delle tradizioni popolari (articolo 1).

Specifica poi che gli abiti storici sono quelli che rispettano documentati criteri di veridicità storica, mediante forme di espressione artistica appartenenti al patrimonio nazionale culturale, artistico e di tradizione popolare, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione.

Per quanto di competenza della Commissione, segnala che essi, unitamente alle manifestazioni inerenti alla loro celebrazione, rappresentano un fattore di sviluppo sociale ed economico, attraverso la valorizzazione del turismo culturale nazionale ed estero.

Dà inoltre conto dell'articolo 3, ai sensi del quale è istituito, presso il Ministero del turismo, il Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici, con i seguenti compiti generali: ricognizione, approfondimento storico e valutazione della documentazione presentata, al fine del riconoscimento e della certificazione di attendibilità delle fonti relative agli abiti storici, della loro storicità, veridicità e fedeltà; espressione del parere in merito alla richiesta di iscrizione all'Albo nazionale o all'elenco di cui all'articolo 4 da parte dei soggetti richiedenti, nonché acquisizione di ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario; individuazione dei criteri e valutazione delle richieste per l'assegnazione di eventuali sovvenzioni a valere sulle risorse a disposizione del Ministero del turismo.

I componenti e il presidente del Comitato scientifico sono nominati con decreto del Ministro del turismo, che disciplina altresì le modalità di svolgimento dei compiti.

Passa poi all'articolo 4, che prevede l'istituzione, presso il Ministero del turismo, dell'Albo nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica, nonché dell'elenco delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche e dei giochi storici, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione. Alla tenuta dell'Albo nazionale - pubblicato annualmente nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo - e dell'elenco provvede il Comitato scientifico, che assicura anche l'aggiornamento annuale dei dati.

Accenna, infine, all'articolo 5, sulla base del quale la Repubblica riconosce il giorno 11 novembre come Giornata nazionale degli abiti storici, al fine di celebrare gli abiti storici in tutte le loro forme, gli artisti, gli artigiani, i cultori e i lavoratori del settore, di promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione degli abiti storici e di riconoscere il loro ruolo sociale e il loro contributo allo sviluppo della cultura e all'arricchimento dell'identità culturale e del patrimonio spirituale della società italiana.