Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 99 del 22/11/2023

IN SEDE REDIGENTE

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bisdel codice penale

(Discussione e rinvio)

Il senatore POTENTI (LSP-PSd'Az), relatore, illustra il disegno di legge in titolo. Finalità dell'intervento legislativo è il contrasto del fenomeno dello "sciacallaggio, inteso come azione di furto o di saccheggio di persone o di luoghi colpiti da calamità o più in genere da disgrazie".

Nel merito, il comma 1 dell'articolo unico modifica l'articolo 625 del codice penale aggiungendo un'ulteriore circostanza aggravante che ricorre quando il furto è commesso approfittando delle condizioni conseguenti a calamità naturali (comma 1, numero 8-quater).

Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge modifica il terzo comma dell'articolo 624 del codice penale prevedendo la procedibilità d'ufficio per il delitto di furto anche nel caso in cui ricorra la nuova circostanza aggravante dell'aver approfittato delle condizioni conseguenti a calamità naturali, di cui al numero 8-quater del comma 1 dell'articolo 625 del codice penale.

Infine il comma 3 dell'articolo unico del provvedimento modifica il terzo comma dell'articolo 624-bis che punisce il reato di furto in abitazione e furto con strappo, intervenendo sulle sanzioni previste per le condotte aggravate. L'articolo 624-bis del codice penale disciplina due autonome figure di reato: il furto in abitazione (comma primo) e il furto con strappo (comma secondo). Ambedue le condotte sono punite con la pena della reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. Per le condotte aggravate (terzo comma dell'articolo 624-bis del codice penale) è invece prevista la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500.

Il disegno di legge inasprisce le pene per le condotte aggravate di cui al terzo comma, prevedendo: la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una delle circostanze aggravanti speciali di cui al primo comma dell'articolo 625 ovvero da una delle circostanze aggravanti comuni di cui all'articolo 61 del codice penale e la pena della reclusione da sei a dodici anni e della multa da euro 2.000 a euro 5.000 se il reato è aggravato da due o più circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61 del codice penale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.