Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 106 del 21/11/2023
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La senatrice PELLEGRINO (FdI), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica e apporta modifiche al quadro legislativo vigente in materia, che ha mostrato alcune criticità che ne hanno indebolito l'efficacia. L'obiettivo è quello di contrastare il sempre più ricorrente fenomeno e il reiterarsi di episodi che rischiano di degenerare in condotte più gravi di violenza.
Il disegno di legge recepisce le istanze più urgenti emerse nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito dall'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Esso si muove, inoltre, nel solco delle considerazioni rappresentate nella Relazione finale della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere, approvata nella scorsa legislatura.
Passando all'esame dell'articolato, la Relatrice osserva che esso si compone di 19 articoli, di cui l'articolo 1 rafforza le misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime e l'articolo 2 potenzia le misure di prevenzione di cui al codice antimafia.
L'articolo 3 reca misure di prioritarizzazione nella formazione dei ruoli di udienza e di trattazione dei processi, e l'articolo 4 nella fase cautelare. L'articolo 5 prevede una delega specifica all'interno delle procure della Repubblica.
L'articolo 6 prevede iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica per tutti gli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza e per le attività della Scuola superiore della magistratura.
L'articolo 7 fissa termini stringenti per l'adozione delle misure urgenti di protezione della persona offesa, l'articolo 8 dispone in merito alla rilevazione del loro rispetto, l'articolo 9 reca modifiche al codice penale relative agli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari e l'articolo 10 prevede per alcuni reati l'estensione dell'arresto in flagranza differita.
L'articolo 11 reca disposizioni in materia di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, l'articolo 12 il rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico e l'articolo 13 reca ulteriori misure in materia di misure cautelari coercitive.
L'articolo 14 reca disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione e l'articolo 15 in materia di sospensione condizionale della pena.
L'articolo 16 integra e modifica i requisiti relativi alla domanda di indennizzo per le vittime di crimini intenzionali violenti, di cui all'articolo 13 della legge n. 122 del 2016 (legge europea 2015-2016), di attuazione della direttiva 2004/80/CE.
L'articolo 17 introduce e disciplina la possibilità di corrispondere in favore della vittima di taluni reati una provvisionale per stato di bisogno, inserendo un nuovo articolo 13-bis nella citata legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122).
L'articolo 18 dispone in merito al riconoscimento e all'attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di reato.
In merito ai profili di competenza, si osserva che il disegno di legge in esame si inquadra in una cornice europea dove è pendente una specifica proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (COM(2022) 105). La proposta introduce nel diritto dell'Unione norme minime per configurare come reato determinate forme di violenza di genere. Dispone inoltre norme per migliorare l'accesso alla giustizia, la protezione e l'assistenza alle vittime, per migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, e prevedere misure di prevenzione efficaci.
Su tale proposta, la Commissione si era espressa, il 6 luglio 2022, confermando l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e considerandola conforme all'interesse nazionale, in previsione di un miglioramento del quadro giuridico in materia di lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.
L'adozione di un intervento normativo sul piano nazionale teso a rafforzare procedure e strumenti per la tutela delle vittime di violenza, che consenta una preventiva ed efficace valutazione e gestione del rischio di letalità, di reiterazione e di recidiva, si impone non solo in riferimento alle norme europee in corso di approvazione, ma anche alla luce del più ampio quadro normativo sovranazionale, nonché delle diverse pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo che hanno evidenziato la necessità di intensificare, a livello statale, le misure positive di protezione.
Si osserva inoltre che, pur mancando una definizione unica e regole comuni a livello di Unione europea, la maggior parte degli Stati membri dispone di leggi per contrastare la violenza basata sul genere o sull'orientamento sessuale.
In conclusione, il provvedimento è pienamente conforme all'ordinamento giuridico europeo e alle politiche promosse dall'Unione nel settore del contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica.