Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 106 del 21/11/2023
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Il senatore SCURRIA (FdI), relatore, illustra uno schema di risoluzione - pubblicato in allegato al resoconto - sulla proposta di regolamento in titolo, volta a ridefinire la disciplina in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, sostituendo la vigente direttiva 2011/7/UE con un regolamento direttamente applicabile negli Stati membri.
Ricorda quindi i dati su cui si basa la proposta e le tre procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia. Ricorda anche gli impegni contenuti nel Piano di ripresa e resilienza (PNRR) in materia e gli elementi principali che compongono la proposta in esame.
Considerato il dibattito svolto nella trattazione pregressa, propone di esprimere un orientamento favorevole sul rispetto del principio di sussidiarietà, rilevando invece come la proposta non rispetti pienamente il principio di proporzionalità, con riguardo ad alcuni aspetti principali.
In primo luogo, non si condivide il ricorso all'atto giuridico del regolamento, la cui diretta applicazione negli Stati membri non è necessaria ai fini della riduzione dei tempi di pagamento, mentre la direttiva costituirebbe uno strumento più idoneo a tenere conto delle diversità socio-economiche e amministrative tra i vari Paesi, con particolare riferimento alla gestione del ciclo di spesa e ai tempi di pagamento. Peraltro, la proposta va a incidere su un assetto giuridico consolidato, posto che il tema del ritardo dei pagamenti era stato affrontato in sede europea sempre con lo strumento della direttiva: dapprima la direttiva 2000/35/CE e poi la direttiva 2011/7/UE.
In secondo luogo, non si condivide la scelta di definire per legge il termine massimo e inderogabile di pagamento, incidendo così in modo sproporzionato sulla libertà e l'autonomia contrattuale delle parti, posto che le tempistiche dei pagamenti costituiscono una delle diverse componenti dell'assetto contrattuale, rimesso alla libera contrattazione delle parti, e consentono di adeguare e modulare i rapporti commerciali tra le imprese alle specifiche e differenti esigenze.
In terzo luogo, incide in modo sproporzionato sull'autonomia contrattuale anche il divieto assoluto di rinunciare al diritto agli interessi di mora, sottraendolo a un suo possibile utilizzo nell'ambito della dinamica negoziale.
L'autonomia negoziale rappresenta, invece, un principio fondamentale per il buon funzionamento della contrattazione tra le parti, idoneo a consentire l'esercizio del diritto dei contraenti di stabilire le condizioni del loro accordo contrattuale, adattandolo alle specifiche esigenze e circostanze di ciascuna situazione, la cui tempistica può variare a seconda del tipo di impresa, del tipo di servizio o prodotto fornito e delle negoziazioni tra le parti coinvolte.
La salvaguardia dell'autonomia negoziale in ambito privatistico è quindi un valore da tutelare, mentre una revisione della direttiva che produca un'eccessiva compressione della libertà contrattuale rischia di esulare dalle competenze concorrenti dell'Unione europea in tema di mercato interno, incidendo in maniera sproporzionata sulle discipline nazionali in tema di ordinamento civile sulle obbligazioni pecuniarie. Il codice civile italiano contiene già numerose disposizioni volte a regolare le conseguenze dell'inadempimento, prevedendo al contempo forme di esonero di responsabilità in caso di non imputabilità del ritardo o per l'impossibilità temporanea di adempiere, che rischiano quindi di creare problematiche di compatibilità con la proposta di regolamento.
Si aggiunge che la fissazione di un termine massimo inderogabile per il pagamento, pari a 30 giorni, produce di per sé, alla sua scadenza, l'automatica messa in mora del debitore inadempiente, con evidenti riflessi anche sull'assoggettabilità dello stesso a procedure fallimentari che comportano, per il creditore, l'improbabilità di un adempimento integrale.
In quarto luogo, si ritiene eccessivo anche il grado di riduzione dei tempi di pagamento, ottenuto anche con l'eliminazione di qualsiasi tipo di deroga e la nullità di ogni diversa clausola contrattuale o prassi commerciale, che potrebbe avere un impatto significativo sull'intero sistema imprenditoriale e sui conti pubblici.
L'eccessiva riduzione dei tempi massimi di pagamento, senza possibilità di eccezione, rischia infatti di ottenere un effetto contrario a quello desiderato di aiutare l'economia, soffocando la liquidità delle piccole e medie imprese che devono far fronte ai pagamenti, magari avendo grandi quantità di crediti ancora insoluti con altre imprese o con la pubblica amministrazione.
In quinto luogo, risvolti particolari valgono per il settore pubblico, su cui le nuove disposizioni previste potrebbero avere un impatto significativo. Particolarmente gravosa appare la riduzione dei tempi di pagamento relativi agli enti del servizio sanitario, per i quali la proposta di regolamento non ammette più i pagamenti a 60 giorni, ma a 30 giorni. Non trascurabili sarebbero inoltre anche gli oneri amministrativi per i predetti enti, che dovrebbero adottare misure organizzative di rilevante impatto al fine di ricondurre i tempi di pagamento nell'ambito del nuovo e inderogabile termine di 30 giorni.
Infine, appaiono in ogni caso condivisibili le disposizioni contenute nella proposta di regolamento che impegnano gli Stati membri a rafforzare l'applicabilità della disciplina sui ritardati pagamenti mediante mezzi di ricorso efficaci. Nelle transazioni tra imprese, infatti, al fine di tutelare la parte più debole, più che stabilire norme più stringenti sui tempi di pagamento, occorre rafforzare il contrasto agli abusi, mediante gli strumenti di tutela giudiziaria o procedure alternative (ADR o istituzione di apposite autorità nazionali preposte ai reclami) che possano concludersi in tempi brevi e con costi sostenibili.
Il relatore ricorda, infine, che l'incidenza sui conti pubblici, derivante dall'applicazione della proposta di regolamento, secondo i dati richiamati nella relazione del Governo, sarebbe nell'ordine di un'intera manovra di bilancio. L'incidenza sul privato, invece, vedrebbe una grave sofferenza di liquidità per tutte quelle imprese, soprattutto quelle medie e piccole che lavorano con il pubblico, obbligate a far fronte ai pagamenti in tempi che sono spesso incompatibili con la riscossione dei propri crediti.