Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 106 del 21/11/2023

4ª Commissione permanente

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2023

106ª Seduta

Presidenza del Presidente

TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(923) Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice PELLEGRINO (FdI), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica e apporta modifiche al quadro legislativo vigente in materia, che ha mostrato alcune criticità che ne hanno indebolito l'efficacia. L'obiettivo è quello di contrastare il sempre più ricorrente fenomeno e il reiterarsi di episodi che rischiano di degenerare in condotte più gravi di violenza.

Il disegno di legge recepisce le istanze più urgenti emerse nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito dall'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Esso si muove, inoltre, nel solco delle considerazioni rappresentate nella Relazione finale della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere, approvata nella scorsa legislatura.

Passando all'esame dell'articolato, la Relatrice osserva che esso si compone di 19 articoli, di cui l'articolo 1 rafforza le misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime e l'articolo 2 potenzia le misure di prevenzione di cui al codice antimafia.

L'articolo 3 reca misure di prioritarizzazione nella formazione dei ruoli di udienza e di trattazione dei processi, e l'articolo 4 nella fase cautelare. L'articolo 5 prevede una delega specifica all'interno delle procure della Repubblica.

L'articolo 6 prevede iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica per tutti gli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza e per le attività della Scuola superiore della magistratura.

L'articolo 7 fissa termini stringenti per l'adozione delle misure urgenti di protezione della persona offesa, l'articolo 8 dispone in merito alla rilevazione del loro rispetto, l'articolo 9 reca modifiche al codice penale relative agli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari e l'articolo 10 prevede per alcuni reati l'estensione dell'arresto in flagranza differita.

L'articolo 11 reca disposizioni in materia di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, l'articolo 12 il rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico e l'articolo 13 reca ulteriori misure in materia di misure cautelari coercitive.

L'articolo 14 reca disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione e l'articolo 15 in materia di sospensione condizionale della pena.

L'articolo 16 integra e modifica i requisiti relativi alla domanda di indennizzo per le vittime di crimini intenzionali violenti, di cui all'articolo 13 della legge n. 122 del 2016 (legge europea 2015-2016), di attuazione della direttiva 2004/80/CE.

L'articolo 17 introduce e disciplina la possibilità di corrispondere in favore della vittima di taluni reati una provvisionale per stato di bisogno, inserendo un nuovo articolo 13-bis nella citata legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122).

L'articolo 18 dispone in merito al riconoscimento e all'attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di reato.

In merito ai profili di competenza, si osserva che il disegno di legge in esame si inquadra in una cornice europea dove è pendente una specifica proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (COM(2022) 105). La proposta introduce nel diritto dell'Unione norme minime per configurare come reato determinate forme di violenza di genere. Dispone inoltre norme per migliorare l'accesso alla giustizia, la protezione e l'assistenza alle vittime, per migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, e prevedere misure di prevenzione efficaci.

Su tale proposta, la Commissione si era espressa, il 6 luglio 2022, confermando l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e considerandola conforme all'interesse nazionale, in previsione di un miglioramento del quadro giuridico in materia di lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

L'adozione di un intervento normativo sul piano nazionale teso a rafforzare procedure e strumenti per la tutela delle vittime di violenza, che consenta una preventiva ed efficace valutazione e gestione del rischio di letalità, di reiterazione e di recidiva, si impone non solo in riferimento alle norme europee in corso di approvazione, ma anche alla luce del più ampio quadro normativo sovranazionale, nonché delle diverse pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo che hanno evidenziato la necessità di intensificare, a livello statale, le misure positive di protezione.

Si osserva inoltre che, pur mancando una definizione unica e regole comuni a livello di Unione europea, la maggior parte degli Stati membri dispone di leggi per contrastare la violenza basata sul genere o sull'orientamento sessuale.

In conclusione, il provvedimento è pienamente conforme all'ordinamento giuridico europeo e alle politiche promosse dall'Unione nel settore del contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica.

Il senatore LOMBARDO (Misto-Az-RE) rileva come incongruenza politica la condivisibile proposta di legge in esame rispetto al voto di astensione degli eurodeputati della Lega e di Fratelli d'Italia, al Parlamento europeo, sulla Convenzione di Istanbul, che è l'emblema della lotta in difesa delle donne. Ritiene quindi l'operato odierno una sorta di ravvedimento operoso.

Nel merito, si sofferma sull'articolo 6, ritenendo necessario rafforzare la parte del provvedimento relativa alla prevenzione, per esempio con l'introduzione, nell'ambito dell'educazione civica scolastica, del tema sull'educazione sentimentale e con misure che affrontino la dinamica della trasformazione della sottomissione economica in sottomissione fisica all'interno delle mura domestiche.

La senatrice ROJC (PD-IDP) concorda con il punto politico espresso dal senatore Lombardo e aggiunge, sulla necessità di maggiore formazione degli operatori, soprattutto quelli che operano nel comparto della sanità, che spesso le donne che denunciano episodi violenza non vengono credute e che pertanto ciò ne scoraggia l'emersione preventiva.

Il senatore SCURRIA (FdI) precisa che, con riguardo all'evocata astensione sul voto al Parlamento europeo, si trattava non del voto sulla Convenzione di Istanbul in quanto tale, che è stata sempre sostenuta con forza e lo si fa anche oggi, ma del rischio di far rientrare, surrettiziamente, altri temi rispetto a quello del contrasto alla violenza nei confronti delle donne, riguardanti la divulgazione della cultura del gender anche tra i giovani e nelle scuole, su cui vi possono essere idee diverse.

Il senatore LOREFICE (M5S) condivide l'esigenza dell'intervento normativo proposto, su cui peraltro si è formato un consenso politico trasversale, e si sofferma sul citato articolo 6, relativo alla prevenzione mediante la formazione, ritenendo che questa debba concentrarsi sia sull'educazione affettiva sia su quella sessuale e che debba riguardare non solo l'ambito scolastico, ma anche aprirsi ai contesti lavorativi soprattutto delle strutture pubbliche.

Il senatore SPAGNOLLI (Aut (SVP-PATT, Cb)) esprime condivisione per quanto già osservato e si sofferma su un aspetto che ritiene deplorevole, e relativo all'insistenza reiterata degli organi di stampa nel ritornare, anche a distanza di tempo, su determinati episodi di violenza. Si tratta di una attitudine volta alla morbosa ricerca della notizia da vendere, che diventa non più informazione, ma scandalismo, a danno delle persone coinvolte.

Ritiene quindi necessario un intervento normativo per affrontare questo problema e per tutelare la dignità delle persone coinvolte, che subiscono questa aggressione mediatica in aggiunta ai danni derivanti dai fatti che li riguardano.

La relatrice PELLEGRINO (FdI) ribadisce che l'astensione al Parlamento europeo relativa alla Convenzione di Istanbul ha riguardato specificamente l'articolo relativo all'obbligo di pervenire al definitivo superamento degli stereotipi di genere, tema che esula da quello della Convenzione, relativa al contrasto alla violenza nei confronti delle donne, e che il suo gruppo ha sempre sostenuto con convinzione sin dalla ratifica nel 2013.

Riguardo al tema della prevenzione, ritiene essenziale una formazione, in ambito scolastico, alla relazione e ai sentimenti, poiché la violenza è un fenomeno patologico che emerge nell'ambito di una relazione. Esprime contrarietà alla specifica educazione sessuale, poiché spesso in tale ambito si fa confusione sulle identità sessuali, con tanto di materiale didattico, da cui i bambini vanno invece salvaguardati.

L'articolo 6 già prevede la formazione per gli operatori in contatto con le donne vittime di violenza e per i magistrati, nell'ambito della Scuola superiore della magistratura. Al riguardo, ritiene necessaria una formazione specializzata dei giudici, perché siano in grado di cogliere e interpretare correttamente anche i segnali contrastanti provenienti da soggetti che sono vittime di violenza.

Infine, comunica che nella Commissione di merito vi è una diffusa e trasversale volontà di giungere all'approvazione del testo condiviso in tempi brevi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (COM(2023) 533 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 novembre.

Il senatore SCURRIA (FdI), relatore, illustra uno schema di risoluzione - pubblicato in allegato al resoconto - sulla proposta di regolamento in titolo, volta a ridefinire la disciplina in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, sostituendo la vigente direttiva 2011/7/UE con un regolamento direttamente applicabile negli Stati membri.

Ricorda quindi i dati su cui si basa la proposta e le tre procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia. Ricorda anche gli impegni contenuti nel Piano di ripresa e resilienza (PNRR) in materia e gli elementi principali che compongono la proposta in esame.

Considerato il dibattito svolto nella trattazione pregressa, propone di esprimere un orientamento favorevole sul rispetto del principio di sussidiarietà, rilevando invece come la proposta non rispetti pienamente il principio di proporzionalità, con riguardo ad alcuni aspetti principali.

In primo luogo, non si condivide il ricorso all'atto giuridico del regolamento, la cui diretta applicazione negli Stati membri non è necessaria ai fini della riduzione dei tempi di pagamento, mentre la direttiva costituirebbe uno strumento più idoneo a tenere conto delle diversità socio-economiche e amministrative tra i vari Paesi, con particolare riferimento alla gestione del ciclo di spesa e ai tempi di pagamento. Peraltro, la proposta va a incidere su un assetto giuridico consolidato, posto che il tema del ritardo dei pagamenti era stato affrontato in sede europea sempre con lo strumento della direttiva: dapprima la direttiva 2000/35/CE e poi la direttiva 2011/7/UE.

In secondo luogo, non si condivide la scelta di definire per legge il termine massimo e inderogabile di pagamento, incidendo così in modo sproporzionato sulla libertà e l'autonomia contrattuale delle parti, posto che le tempistiche dei pagamenti costituiscono una delle diverse componenti dell'assetto contrattuale, rimesso alla libera contrattazione delle parti, e consentono di adeguare e modulare i rapporti commerciali tra le imprese alle specifiche e differenti esigenze.

In terzo luogo, incide in modo sproporzionato sull'autonomia contrattuale anche il divieto assoluto di rinunciare al diritto agli interessi di mora, sottraendolo a un suo possibile utilizzo nell'ambito della dinamica negoziale.

L'autonomia negoziale rappresenta, invece, un principio fondamentale per il buon funzionamento della contrattazione tra le parti, idoneo a consentire l'esercizio del diritto dei contraenti di stabilire le condizioni del loro accordo contrattuale, adattandolo alle specifiche esigenze e circostanze di ciascuna situazione, la cui tempistica può variare a seconda del tipo di impresa, del tipo di servizio o prodotto fornito e delle negoziazioni tra le parti coinvolte.

La salvaguardia dell'autonomia negoziale in ambito privatistico è quindi un valore da tutelare, mentre una revisione della direttiva che produca un'eccessiva compressione della libertà contrattuale rischia di esulare dalle competenze concorrenti dell'Unione europea in tema di mercato interno, incidendo in maniera sproporzionata sulle discipline nazionali in tema di ordinamento civile sulle obbligazioni pecuniarie. Il codice civile italiano contiene già numerose disposizioni volte a regolare le conseguenze dell'inadempimento, prevedendo al contempo forme di esonero di responsabilità in caso di non imputabilità del ritardo o per l'impossibilità temporanea di adempiere, che rischiano quindi di creare problematiche di compatibilità con la proposta di regolamento.

Si aggiunge che la fissazione di un termine massimo inderogabile per il pagamento, pari a 30 giorni, produce di per sé, alla sua scadenza, l'automatica messa in mora del debitore inadempiente, con evidenti riflessi anche sull'assoggettabilità dello stesso a procedure fallimentari che comportano, per il creditore, l'improbabilità di un adempimento integrale.

In quarto luogo, si ritiene eccessivo anche il grado di riduzione dei tempi di pagamento, ottenuto anche con l'eliminazione di qualsiasi tipo di deroga e la nullità di ogni diversa clausola contrattuale o prassi commerciale, che potrebbe avere un impatto significativo sull'intero sistema imprenditoriale e sui conti pubblici.

L'eccessiva riduzione dei tempi massimi di pagamento, senza possibilità di eccezione, rischia infatti di ottenere un effetto contrario a quello desiderato di aiutare l'economia, soffocando la liquidità delle piccole e medie imprese che devono far fronte ai pagamenti, magari avendo grandi quantità di crediti ancora insoluti con altre imprese o con la pubblica amministrazione.

In quinto luogo, risvolti particolari valgono per il settore pubblico, su cui le nuove disposizioni previste potrebbero avere un impatto significativo. Particolarmente gravosa appare la riduzione dei tempi di pagamento relativi agli enti del servizio sanitario, per i quali la proposta di regolamento non ammette più i pagamenti a 60 giorni, ma a 30 giorni. Non trascurabili sarebbero inoltre anche gli oneri amministrativi per i predetti enti, che dovrebbero adottare misure organizzative di rilevante impatto al fine di ricondurre i tempi di pagamento nell'ambito del nuovo e inderogabile termine di 30 giorni.

Infine, appaiono in ogni caso condivisibili le disposizioni contenute nella proposta di regolamento che impegnano gli Stati membri a rafforzare l'applicabilità della disciplina sui ritardati pagamenti mediante mezzi di ricorso efficaci. Nelle transazioni tra imprese, infatti, al fine di tutelare la parte più debole, più che stabilire norme più stringenti sui tempi di pagamento, occorre rafforzare il contrasto agli abusi, mediante gli strumenti di tutela giudiziaria o procedure alternative (ADR o istituzione di apposite autorità nazionali preposte ai reclami) che possano concludersi in tempi brevi e con costi sostenibili.

Il relatore ricorda, infine, che l'incidenza sui conti pubblici, derivante dall'applicazione della proposta di regolamento, secondo i dati richiamati nella relazione del Governo, sarebbe nell'ordine di un'intera manovra di bilancio. L'incidenza sul privato, invece, vedrebbe una grave sofferenza di liquidità per tutte quelle imprese, soprattutto quelle medie e piccole che lavorano con il pubblico, obbligate a far fronte ai pagamenti in tempi che sono spesso incompatibili con la riscossione dei propri crediti.

Il senatore LOMBARDO (Misto-Az-RE), pur comprendendo le difficoltà relative ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni, e apprezzando la proposta del relatore di ritenere rispettato il principio di sussidiarietà, condivide solo in parte la posizione problematica relativa al rispetto del principio di proporzionalità.

Ritiene infatti opportuno il ricorso al regolamento, considerato che con le due direttive precedenti non si è sinora raggiunto lo scopo prefissato dalle stesse e che sull'Italia gravano tre procedure d'infrazione, con rischi anche di sanzioni pecuniarie. Inoltre, contestare il rafforzamento del termine di pagamento a 30 giorni contrasta con l'impegno preso nell'ambito del PNRR proprio per il rispetto dei 30 giorni.

Condivide, invece, la proposta di sollevare l'eccezione della proporzionalità con riguardo al divieto per il creditore di poter rinunciare spontaneamente al diritto agli interessi di mora, a tutela della libertà contrattuale, e all'opportunità di prevedere ulteriori misure, rispetto a quelle già previste, volte a favorire la risoluzione giudiziale o stragiudiziale delle controversie.

Il relatore SCURRIA (FdI) precisa che, nello schema di risoluzione si sostiene una posizione che va proprio in direzione degli impegni presi con il PNRR, i quali si riferiscono alla piena ed effettiva applicazione di quanto previsto nella vigente direttiva, che consente margini importanti di flessibilità e di libera contrattazione, rispetto ai 30 giorni di riferimento, e che va in direzione della soluzione delle tre procedure di infrazione in corso, rispondendo anche alle preoccupazioni espresse dal settore imprenditoriale.

Il senatore LOREFICE (M5S), in riferimento alle difficoltà di pagamento del settore pubblico, che si ripercuotono sulle imprese private, in una sorta di effetto domino in cui il soccombente è sempre l'impresa più debole, ritiene necessario non limitarsi a chiedere il mantenimento delle attuali regole. La proposta di regolamento, infatti, ha il merito di definire un perimetro certo, che può anche essere ritenuto eccessivamente stringente, ma rispetto al quale si dovrebbe indicare un perimetro alternativo, a fronte dell'evidente violazione del quadro normativo vigente. Ritiene quindi opportuno adottare un approccio maggiormente utile e propositivo nella risoluzione da approvare.

Il relatore SCURRIA (FdI) ribadisce che il riferimento è quello inserito anche nel PNRR, ovvero i 30 giorni indicati dalla direttiva vigente, 60 giorni per il settore sanitario, mentre il regolamento propone regole diverse e più gravose.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.


SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTA DAL RELATORE SUL PROGETTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2023) 533 DEFINITIVO) SUI PROFILI DI CONFORMITA' AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA' E PROPROZIONALITA'

La 4a Commissione permanente,

premesso che:

la proposta è volta a ridefinire la disciplina in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, sostituendo la vigente direttiva 2011/7/UE con un regolamento direttamente applicabile negli Stati membri;

ogni anno sono scambiati nell'Unione europea circa 18 miliardi di fatture, di cui quasi il 50 per cento è pagato in ritardo o non è pagato affatto, a causa delle asimmetrie nel potere contrattuale tra i clienti di grandi dimensioni e i fornitori più piccoli;

la direttiva 2011/7/UE, secondo il parere del 2021 della piattaforma Fit for Future, basata sulle valutazioni della Commissione europea del 2018 e sulla risoluzione del Parlamento europeo del 7 gennaio 2019, si è dimostrata non adeguata ad affrontare il problema, per via di carenze nelle misure preventive e nell'effettiva ed efficace applicazione della normativa, nonché carenze inerenti all'accessibilità ai meccanismi di ricorso;

condivisa la necessità di affrontare le perduranti carenze nella disciplina che regola le procedure di pagamento delle amministrazioni pubbliche, delle grandi aziende e delle PMI, e di tutelare le imprese dagli effetti negativi dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, rafforzando la competitività dell'economia dell'UE e favorendo lo sviluppo di una cultura di pagamento responsabile nei confronti delle PMI, considerato che i ritardi di pagamento rappresentano una delle cause principali di fallimento delle PMI per carenza di liquidità;

ricordato che, in merito all'attuazione della direttiva 2011/7/UE pendono attualmente nei confronti dell'Italia tre procedure di infrazione:

- n. 2014/2143, allo stadio della messa in mora ex articolo 260 del TFUE, per mancata ottemperanza alla sentenza della Corte di giustizia del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per violazione dei termini di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE per le pubbliche amministrazioni;

- n. 2021/4037, allo stadio del ricorso (deliberato il 16 novembre 2023) alla Corte di giustizia, ex articolo 258 del TFUE, sui ritardi nei pagamenti per servizi di intercettazione nelle indagini penali, dovuti alla mancata inclusione di tali servizi nella definizione di transazioni commerciali prevista nella normativa nazionale e la conseguente non applicazione della direttiva;

- n. 2023/4001, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 del TFUE, per i ritardi di pagamento del settore sanitario nella regione Calabria, ammettendo la proroga oltre i termini previsti dalla direttiva;

ricordato che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede la Riforma 1.11, nell'ambito della Componente M1C1, in cui è stabilito l'obiettivo, da raggiungere entro la fine del 2023, che le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale paghino in media entro il termine di 30 giorni e le autorità sanitarie in media entro il termine di 60 giorni (M1C1 da 76 a 83, T4 2023); identico obiettivo è fissato anche per la fine del 2024 (M1C1 da 88 a 95, T4 2024). Il Governo ha proposto di posticipare entrambe le scadenze di fine 2023 e 2024 di quindici mesi: tre mesi per poter rendicontare i risultati di tutte le fatture emesse entro l'anno e dodici mesi per consentire alla parte di riforma relativa alla milestone M1C2-72, già conseguita nella prima parte del 2023, di esplicare i suoi effetti;

considerato, in particolare, che la proposta di regolamento:

- introduce, senza eccezioni, il limite massimo del periodo di pagamento a 30 giorni di calendario dal ricevimento della fattura (o dei prodotti agricoli o alimentari), sia per le imprese sia per le pubbliche amministrazioni, eliminando la libertà contrattuale dell'attuale direttiva che consente di concordare un termine più ampio purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore (articolo 3);

- prevede il predetto termine inderogabile di 30 giorni anche per i pagamenti da parte degli enti pubblici sanitari e delle pubbliche amministrazioni che svolgono attività economiche, nonché per i pagamenti delle forniture di prodotti agricoli e alimentari non deperibili, per i quali la vigente normativa consente un termine massimo di 60 giorni (articolo 3);

- introduce l'obbligo per gli appaltatori di dare prova alle amministrazioni aggiudicatrici di aver pagato i loro subappaltatori entro le scadenze e alle condizioni stabilite nel regolamento (articolo 4);

- introduce l'obbligo per il debitore moroso di applicare automaticamente l'interesse al pagamento tardivo e il divieto per il creditore di rinunciare al suo diritto agli interessi di mora, mentre si mantiene la vigente quantificazione data dalla maggiorazione dell'8 per cento del tasso di interesse di riferimento (articolo 5);

- introduce l'obbligo per il debitore di fornire al creditore tutte le informazioni pertinenti per garantire che la fattura sia accettata e trattata dal debitore non appena ricevuta (articolo 5, paragrafo 5);

- elimina il criterio della "grave iniquità" in base al quale sono attualmente valutate le clausole contrattuali o prassi relative alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero, stabilendo direttamente la nullità di clausole contrattuali e prassi che comportano: termini di pagamento più lunghi, clausole meno favorevoli per il creditore sugli interessi, termini più lunghi per le procedure di verifica delle merci o servizi forniti, o termini più lunghi nella trasmissione della fattura (articolo 9);

- prevede l'obbligo per gli Stati membri di designare Autorità di contrasto nazionali, incaricate dell'applicazione del regolamento, che devono cooperare tra loro e con la Commissione europea (articolo 13);

tenuto conto della proposta di parere motivato della Commissione affari civili del Parlamento svedese, del 14 novembre 2023, che considera violato il principio di sussidiarietà, in quanto non ritiene giustificato il ricorso al regolamento, al posto della direttiva, e ritiene che l'introduzione per legge di un termine massimo inderogabile di pagamento di 30 giorni, con il divieto per il creditore di poter rinunciare agli interessi di mora, come determinati dalla proposta di regolamento, sia eccessivamente restrittivo della libertà contrattuale, limitando le opportunità per le imprese di accordarsi sui tempi di pagamento e sugli interessi moratori, andando quindi oltre quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo,

ritiene che la proposta, correttamente fondata sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, rispetti il principio di sussidiarietà, ma che non rispetti pienamente il principio di proporzionalità, in relazione ai seguenti aspetti.

In primo luogo, non si condivide il ricorso all'atto giuridico del regolamento, la cui diretta applicazione negli Stati membri non è necessaria ai fini della riduzione dei tempi di pagamento, mentre la direttiva costituisce uno strumento più idoneo a tenere conto delle diversità socio-economiche e amministrative tra i vari Paesi, con particolare riferimento alla gestione del ciclo di spesa e ai tempi di pagamento. Peraltro, la proposta va a incidere su un assetto giuridico consolidato, posto che il tema del ritardo dei pagamenti era stato affrontato in sede europea sempre con la direttiva: dapprima la direttiva 2000/35/CE e poi la direttiva 2011/7/UE.

In secondo luogo, non si condivide la scelta di definire per legge il termine massimo e inderogabile di pagamento, incidendo così in modo sproporzionato sulla libertà e l'autonomia contrattuale delle parti, posto che le tempistiche dei pagamenti costituiscono una delle diverse componenti dell'assetto contrattuale, rimesso alla libera contrattazione delle parti, e consentono di adeguare e modulare i rapporti commerciali tra le imprese alle specifiche e differenti esigenze.

In terzo luogo, incide in modo sproporzionato sull'autonomia contrattuale anche il divieto assoluto di rinunciare al diritto agli interessi di mora, sottraendolo a un suo possibile utilizzo nell'ambito della dinamica negoziale.

L'autonomia negoziale rappresenta, invece, un principio fondamentale per il buon funzionamento della contrattazione tra le parti, idoneo a consentire l'esercizio del diritto dei contraenti di stabilire le condizioni del loro accordo contrattuale, adattandolo alle specifiche esigenze e circostanze di ciascuna situazione, la cui tempistica può variare a seconda del tipo di impresa, del tipo di servizio o prodotto fornito e delle negoziazioni tra le parti coinvolte.

La salvaguardia dell'autonomia negoziale in ambito privatistico è quindi un valore da tutelare, mentre una revisione della direttiva che produca un'eccessiva compressione della libertà contrattuale rischia di esulare dalle competenze concorrenti dell'UE in tema di mercato interno, incidendo in maniera sproporzionata sulle discipline nazionali in tema di ordinamento civile sulle obbligazioni pecuniarie. Il codice civile italiano contiene già numerose disposizioni volte a regolare le conseguenze dell'inadempimento prevedendo al contempo forme di esonero di responsabilità in caso di non imputabilità del ritardo o per l'impossibilità temporanea di adempiere, che rischiano quindi di creare problematiche di compatibilità con la proposta di regolamento.

Si aggiunge che la fissazione di un termine massimo inderogabile per il pagamento, pari a 30 giorni, produce di per sé alla sua scadenza, l'automatica messa in mora del debitore inadempiente, con evidenti riflessi anche sull'assoggettabilità dello stesso a procedure fallimentari che comportano, per il creditore, l'improbabilità di un adempimento integrale.

In quarto luogo, si ritiene eccessivo anche il grado di riduzione dei tempi di pagamento, ottenuto anche con l'eliminazione di qualsiasi tipo di deroga e la nullità di ogni diversa clausola contrattuale o prassi commerciale, che potrebbe avere un impatto significativo sull'intero sistema imprenditoriale e sui conti pubblici.

L'eccessiva riduzione dei tempi massimi di pagamento, senza possibilità di eccezione, rischia infatti di ottenere un effetto contrario a quello desiderato di aiutare l'economia, soffocando la liquidità delle piccole e medie imprese che devono far fronte ai pagamenti, magari avendo grandi quantità di crediti ancora insoluti con altre imprese o con la pubblica amministrazione.

In quinto luogo, risvolti particolari valgono per il settore pubblico, su cui le nuove disposizioni previste potrebbero avere un impatto significativo.

Particolarmente gravosa appare la riduzione dei tempi di pagamento relativi agli enti del servizio sanitario, per i quali la proposta di regolamento non ammette più i pagamenti a 60 giorni, ma a 30 giorni.

Non trascurabili sarebbero inoltre anche gli oneri amministrativi dei predetti enti, che dovrebbero adottare misure organizzative di rilevante impatto al fine di ricondurre i tempi di pagamento nell'ambito del nuovo e inderogabile termine di 30 giorni.

Infine, appaiono in ogni caso condivisibili le disposizioni contenute nella proposta di regolamento che impegnano gli Stati membri a rafforzare l'applicabilità della disciplina sui ritardati pagamenti mediante mezzi di ricorso efficaci. Nelle transazioni tra imprese, infatti, al fine di tutelare la parte più debole, più che stabilire norme più stringenti sui tempi di pagamento, occorre rafforzare il contrasto agli abusi, mediante gli strumenti di tutela giudiziaria o procedure alternative (ADR o istituzione di apposite autorità nazionali preposte ai reclami) che possano concludersi in tempi brevi e con costi sostenibili.