Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 151 del 21/11/2023
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(937) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore LOTITO (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, comma 4, considerato che il decreto-legge n. 145 del 2023 ha posticipato la restituzione del prestito da parte del Gestore Servizi Energetici (GSE), che occorre avere conferma che la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) possa provvedere a coprire gli oneri di cui ai commi 3 e 8 (rispettivamente 300 milioni e 96,78 milioni di euro) avvalendosi delle proprie risorse.
Con riguardo all'articolo 3, comma 15, che incrementa la pianta organica di CSEA, che rientra nell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche, occorre avere conferma che non vi siano ulteriori oneri né per l'adeguamento delle dotazioni logistiche e strumentali né per l'espletamento di procedure di selezione. Per la relativa copertura finanziaria è previsto che agli oneri provveda mediante entrate derivanti da prelievo commissionale operato sui conti di gestione, secondo un'aliquota percentuale definita ogni anno dall'ARERA, da applicarsi al totale delle risorse economiche gestite annualmente dalla CSEA. Sul punto andrebbe confermata la possibilità di modulare l'aliquota secondo le necessità per la copertura degli oneri previsti. Inoltre, considerando che l'ente non è ricompreso tra quelli soggetti al vincolo della gestione della propria liquidità nel circuito di tesoreria unica di cui alla legge n. 720 del 1984, e che opera avvalendosi di risorse giacenti sul circuito di tesoreria, andrebbero fornite conferme in merito all'assenza di effetti, sia pure indiretti, sui saldi. Per quanto concerne l'articolo 5, comma 1, relativamente all'assoggettamento degli atti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa anziché proporzionale, andrebbe fornita conferma dell'attestazione della originaria relazione tecnica secondo cui l'applicazione delle imposte in misura fissa non determinerebbe effetti rispetto al gettito vigente. Tutto ciò premesso, in relazione ai rilievi sopra formulati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 97.
La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica di passaggio, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, relativa al provvedimento in esame. Evidenzia che risultano così superate tutte le osservazioni inerenti al provvedimento.
Il relatore LOTITO (FI-BP-PPE), alla luce degli elementi forniti dal Governo, illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: